CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2014
Cassazione n. 05035/2023
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13070/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 1762/2014depositata il 11/11/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Ufficio di Venezia 2 dell'agenzia delle entrate, a seguito della mancata presentazione della dichiarazione Mod. Unico da parte di NAPOLI Andrea, emetteva tre avvisi di accertamento: con il primo, veniva accertato, ai sensi degli artt. 41 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972, il reddito d'impresa relativa all'anno 2001 della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Roson C. , di cui il Napoli era socio accomandante; con gli altri due veniva accertato, ai sensi degli artt. 39, comma 1, e 41 d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito personale del Napoli, con riferimento, rispettivamente, agli anni 2001 e 2002. 2. Detti avvisi venivano impugnati dal Napoli avanti la CTP di Venezia con un unico motivo. Deduceva il medesimo di aver affidato tutta la contabilità, sia sociale che personale, ad un commercialista resosi responsabile di inadempienze fiscali, conseguentemente domandando – per quanto rileva nella presente sede – l’esclusione di soprattasse e sanzioni, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997, stante la riconducibilità della mancata presentazione delle dichiarazioni unicamente al fatto del terzo. 3. La CTP, con sentenza n. 29 del 15 dicembre 2010, depositata il 17 gennaio 2011, rilevata la piena legittimità degli avvisi di accertamento, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava non di meno la non debenza di soprattasse e sanzioni, per avere il Napoli dimostrato che le violazioni erano imputabili unicamente al professionista. 4. Interponeva appello l'Ufficio, tra l'altro deducendo che il contribuente non aveva dimostrato che le violazioni erano dipese unicamente dal fatto del professionista e non anche dalla sua negligenza nella scelta dello stesso e nell'esercizio della vigilanza nei suoi confronti. 5. La CTR, con la sentenza emarginata respingeva l'appello, motivando, per quanto di ragione, come segue: «[…] il comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che il contribuente non è punibile per mancato pagamento dei tributi qualora dia dimostrazione che il fatto è addebitato a terzi cui è stato conferito mandato per l'assolvimento degli adempimenti tributari [ed] e stato denunciato all'[OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 1 della L. 11/10/1995, n. 423, la riscossione delle sanzioni tributarie, per omesso versamento dell'imposta, è sospesa nei confronti del contribuente, qualora la violazione dipenda dalla condotta illecita del professionista […]. Il contribuente deve in ogni caso versare l'imposta dovuta e dar prova di aver denunciato il fatto all'[OSCURATO:PERSONA] […]”. Considerato che il contribuente ha fornito prova di aver esposto denuncia all’[OSCURATO:PERSONA], al medesimo non possono essere addebitate le sanzioni tributarie. Sul punto va pertanto respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate». 6. Avverso detta sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate con due motivi, cui resiste il Napoli con articolato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. n. 423 del 1995. 1.1. La sentenza impugnata sovrappone due diverse disposizioni normative, l’art. 1 l. n. 423 del 1995 e l’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997. Essa incorre in errore di diritto nella parte in cui subordina l'applicabilità dell’art. 1 l. n. 423 del 1995 unicamente al versamento dell'imposta dovuta ed alla prova dell'intervenuta denuncia nei confronti del professionista, ma non anche alla presentazione all'Amministrazione procedente di un'apposita istanza di sospensione. L'assenza di detta istanza è stata eccepita dall'Ufficio già nel proprio atto di costituzione in primo grado, né comunque il Napoli ha mai dedotto di averla presentata. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., violazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ. 2.1. Nel caso in cui dovesse ritenersi che la sentenza impugnata tragga fondamento dall’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997, la stessa sarebbe illegittima da un punto di vista processuale. Invero il giudice del gravame non ha fornito specifica risposta alla domanda, formulata dall'Ufficio, con la quale si chiedeva di correggere la sentenza di primo grado in ragione del non avere il Napoli offerto prova dell'esclusiva addebitabilità al professionista della mancata presentazione delle dichiarazioni e della assenza, in capo a sé, di una “culpa in eligendo” e/o “in vigilando”. Pertanto, detto giudice ha contravvenuto al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, pienamente applicabile anche al processo tributario, alla stregua delle disposizioni indicate in rubrica. Né la doglianza di cui si tratta potrebbe considerarsi preclusa dal principio di non contestazione, di cui all'art. 115, comma 1, cod. proc. civ., per non avere l'Agenzia delle entrate formulato specifici argomenti volti a contestare l'esclusiva addebitabilità del mancato versamento dei tributi oggetto di recupero al professionista che curava la contabilità del Napoli. Invero è il ricorso introduttivo del giudizio a non aver compiutamente assolto all'onore di allegazione dell'esclusiva addebitabilità delle violazioni al terzo, quale fatto complesso contemplante, non solo gli atti fraudolenti compiuti da quest’ultimo, ma anche la mancanza di colpa del Napoli nel rapportarsi con lui in relazione agli adempimenti fiscali. 3. Fermo quanto precede, va dato atto che il contribuente, in proprio e nella qualità di socio di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., con atto sottoscritto dal Difensore, ha depositato in data 17 ottobre 2022 istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, rappresentando di volersi avvalere della definizione agevolata di cui a detta legge. 4. La legge n. 130 del 2022 individua, ai commi 1 e 2, quali sono i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione soggetti a definizione agevolata cpome segue: «1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289». A norma dell'art. 5, comma 5, sono escluse dalla definizione agevolata le controversie che concernono anche solo in parte: «a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». L'art. 5, comma 10, prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7. L'art. 5, comma 7, prevede che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L’art. 5, commi 11 e 12, poi, così recita: «11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione. 12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione». 5. La presente controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui