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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 12888/2024

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. Il Tribunale di Grosseto, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28.2.2015 la medesima aveva lavorato di fatto alle dipendenze dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della Provincia di Grosseto, con fittizio contratto di co.co.co. dal 1.3.1983 al 28.2.2015; ha inoltre condannato il datore di lavoro al pagamento, in favore della medesima, della somma di € 99.155,56 a titolo di indennità di anzianità, della somma di € 2.287,89 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e di € 10.023,16 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; ha infine condannato l’Ordine a costituire presso l’INPS la rendita vitalizia di cui all’art. 13 della legge n. 1338/1962 in favore della Baraldi.

2. La Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’appello ed ha confermato la sentenza impugnata; quanto alla rendita vitalizia di cui alla legge n. 1338/1962 ha precisato che i compensi a cui parametrare la contribuzione prescritta sono quelli percepiti nel corso del rapporto, così come elencati nella relazione del 19.5.2018 della Dott.

M. [OSCURATO:PERSONA], allegata alle note depositate dall’appellata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. La Corte territoriale haritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di difetto di giurisdizione (per il periodo anteriore al luglio 1998), di decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010, di nullità della domanda per mancato richiamo del contratto collettivo applicabile, nonché l’eccezione di nullità per genericità della domanda sul quantumdei crediti rivendicati, formulate dall’Ordine.

4. Ha parimenti ritenuto infondate le eccezioni relative alla prescrizione dei crediti azionati e alla violazione del divieto di stabilizzazione di rapporti senza pubblico concorsoed ha condiviso le statuizioni del primo giudice in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, alla sua decorrenza, nonché in ordine alla quantificazione dei crediti.

5. Per la cassazione di tale sentenza l’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della Provincia di Grosseto ha proposto ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria.

6. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.

7. L’INPS ha solo depositato procura e non ha svolto attività difensiva.

DIRITTO 1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione di legge (art. 112 cod. proc. civ.) per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione decennale in relazione all’azione di accertamento della subordinazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ.

Addebita alla Corte territoriale di avere unicamente affrontato la questione della prescrizione dei crediti azionati, e non quelladella prescrizione dell’azione di accertamento del carattere subordinato del rapporto.

Evidenzia che la questione era stata tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, e tempestivamente riproposta nel giudizio di appello.2.

Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione di legge (artt. 2935 e 2946 cod. civ.) per mancato accoglimento de ll’eccezione di prescrizione decennale in relazione all’accertamento della subordinazione, 360 n. 3),ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ.

Lamenta che la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione sull’eccezione di prescrizione dell’azione di accertamento del carattere subordinato del rapporto.

Sostieneche l’azione di accertamento della subordinazione è autonomamente prescrittibile, con la conseguenza che nella fattispecie le domande accolte (azionabilisolo alla cessazione del rapporto) avrebbero dovuto essere limitate , quanto alla base di calcolo,all’ultimo decennio.

Lamenta l’iniquità della condotta della Baraldi, che ha lavorato per 36 anni presso l’ente ricorrente ed ha percepito un trattamento economico ben superiore a quello che le sarebbe spettato in base alla contrattazione collettiva, avvedendosi al termine del rapporto della circostanza che lo schema giuridico al quale era stato ricondotto il rapporto non era corretto.

Richiama la giurisprudenza di legittimità, sostenendo che nel caso in esame la prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto si era svolto con tutte le garanzie tipiche del lavoro pubblico e si era concretamente atteggiato come un rapporto connotato dalla massima stabilità.

3. Il primo motivo è inammissibile.

Non sussiste l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione della domanda di accertamento della subordinazione.

Il ricorso riporta infatti le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, da cui risulta che la Baraldi non ha chiesto in via principale l’accertamento del carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, ma si è limitata a chiedere in via incidentale la previa qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, chiedendo la condanna dell’Ordine al pagamento delle differenze di retribuzione.

Dalla sentenza impugnata risulta che l’Ordine ha appellato la sentenza di primo grado per il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione decennale dell’azione di accertamento della subordinazione e dell’eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi; ha inoltre evidenziato che la domanda proposta ex art. 2126 cod. civ. riguarda il trattamento economico spettante alla lavoratrice alla conclusione del rapporto ed ha ritenuto che il termine di prescrizione dei relativi crediti non potesse decorrere nel corso del rapporto, in quanto i suddetti crediti erano sorti in seguito e a causa della conclusione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti ed in quanto la prestazione non era qualificata come subordinata (ha richiamato sul punto giurisprudenza di legittimità).

Non sussiste dunque la lamentata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che s ull’eccezione di prescrizione la Corte ha pronunciato ; non si è in presenza di una omessa pronuncia bensì di una pronuncia implicita di rigetto dell’argomentazione secondo cui l’accertamento della subordinazione è soggetto ad autonoma prescrizione.

Questa Corte ha peraltro chiarito che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito; ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Cass. n. 12652/2020).

4. Il secondo motivo è infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’accertamento del carattere subordinato del rapporto non costituisce oggetto di un’azione soggetta a prescrizione; si estinguono i singoli diritti, e non anche le azioni dirette alla qualificazione giuridica di una certa situazione, dalla quale possono poi derivare diritti (Cass.

S.U. n. 4812/1986; Cass. n. Cass. n. 10824/1997 ; Cass. n. 9814/1998 e Cass. n. 16263/2004).

Nella fattispecie, pertanto, poiché pacificamente la natura subordinata era stata posta a fondamento dell’azione volta all’attribuzione di emolumenti che potevano essere chiesti solo al termine del rapporto, la prescrizione non era maturata.

4. Il ricorso va pertantorigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Non occorre statuire sulle spese quanto al rapporto processuale con l’INPS perché l’istituto non ha svolto attività difensiva.

6. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

PQM La Corte rigetta il ricorsoe condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. Il Tribunale di Grosseto, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28.2.2015 la medesima aveva lavorato di fatto alle dipendenze dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della Provincia di Grosseto, con fittizio contratto di co.co.co. dal 1.3.1983 al 28.2.2015; ha inoltre condannato il datore di lavoro al pagamento, in favore della medesima, della somma di € 99.155,56 a titolo di indennità di anzianità, della somma di € 2.287,89 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e di € 10.023,16 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; ha infine condannato l’Ordine a costituire presso l’INPS la rendita vitalizia di cui all’art. 13 della legge n. 1338/1962 in favore della Baraldi. 2. La Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’appello ed ha confermato la sentenza impugnata; quanto alla rendita vitalizia di cui alla legge n. 1338/1962 ha precisato che i compensi a cui parametrare la contribuzione prescritta sono quelli percepiti nel corso del rapporto, così come elencati nella relazione del 19.5.2018 della Dott. M. [OSCURATO:PERSONA], allegata alle note depositate dall’appellata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. La Corte territoriale haritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di difetto di giurisdizione (per il periodo anteriore al luglio 1998), di decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010, di nullità della domanda per mancato richiamo del contratto collettivo applicabile, nonché l’eccezione di nullità per genericità della domanda sul quantumdei crediti rivendicati, formulate dall’Ordine. 4. Ha parimenti ritenuto infondate le eccezioni relative alla prescrizione dei crediti azionati e alla violazione del divieto di stabilizzazione di rapporti senza pubblico concorsoed ha condiviso le statuizioni del primo giudice in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, alla sua decorrenza, nonché in ordine alla quantificazione dei crediti. 5. Per la cassazione di tale sentenza l’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della Provincia di Grosseto ha proposto ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria. 6. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso. 7. L’INPS ha solo depositato procura e non ha svolto attività difensiva. DIRITTO 1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione di legge (art. 112 cod. proc. civ.) per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione decennale in relazione all’azione di accertamento della subordinazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ. Addebita alla Corte territoriale di avere unicamente affrontato la questione della prescrizione dei crediti azionati, e non quelladella prescrizione dell’azione di accertamento del carattere subordinato del rapporto. Evidenzia che la questione era stata tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, e tempestivamente riproposta nel giudizio di appello.2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione di legge (artt. 2935 e 2946 cod. civ.) per mancato accoglimento de ll’eccezione di prescrizione decennale in relazione all’accertamento della subordinazione, 360 n. 3),ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ. Lamenta che la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione sull’eccezione di prescrizione dell’azione di accertamento del carattere subordinato del rapporto. Sostieneche l’azione di accertamento della subordinazione è autonomamente prescrittibile, con la conseguenza che nella fattispecie le domande accolte (azionabilisolo alla cessazione del rapporto) avrebbero dovuto essere limitate , quanto alla base di calcolo,all’ultimo decennio. Lamenta l’iniquità della condotta della Baraldi, che ha lavorato per 36 anni presso l’ente ricorrente ed ha percepito un trattamento economico ben superiore a quello che le sarebbe spettato in base alla contrattazione collettiva, avvedendosi al termine del rapporto della circostanza che lo schema giuridico al quale era stato ricondotto il rapporto non era corretto. Richiama la giurisprudenza di legittimità, sostenendo che nel caso in esame la prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto si era svolto con tutte le garanzie tipiche del lavoro pubblico e si era concretamente atteggiato come un rapporto connotato dalla massima stabilità. 3. Il primo motivo è inammissibile. Non sussiste l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione della domanda di accertamento della subordinazione. Il ricorso riporta infatti le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, da cui risulta che la Baraldi non ha chiesto in via principale l’accertamento del carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, ma si è limitata a chiedere in via incidentale la previa qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, chiedendo la condanna dell’Ordine al pagamento delle differenze di retribuzione. Dalla sentenza impugnata risulta che l’Ordine ha appellato la sentenza di primo grado per il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione decennale dell’azione di accertamento della subordinazione e dell’eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi; ha inoltre evidenziato che la domanda proposta ex art. 2126 cod. civ. riguarda il trattamento economico spettante alla lavoratrice alla conclusione del rapporto ed ha ritenuto che il termine di prescrizione dei relativi crediti non potesse decorrere nel corso del rapporto, in quanto i suddetti crediti erano sorti in seguito e a causa della conclusione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti ed in quanto la prestazione non era qualificata come subordinata (ha richiamato sul punto giurisprudenza di legittimità). Non sussiste dunque la lamentata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che s ull’eccezione di prescrizione la Corte ha pronunciato ; non si è in presenza di una omessa pronuncia bensì di una pronuncia implicita di rigetto dell’argomentazione secondo cui l’accertamento della subordinazione è soggetto ad autonoma prescrizione. Questa Corte ha peraltro chiarito che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito; ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Cass. n. 12652/2020). 4. Il secondo motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’accertamento del carattere subordinato del rapporto non costituisce oggetto di un’azione soggetta a prescrizione; si estinguono i singoli diritti, e non anche le azioni dirette alla qualificazione giuridica di una certa situazione, dalla quale possono poi derivare diritti (Cass. S.U. n. 4812/1986; Cass. n. Cass. n. 10824/1997 ; Cass. n. 9814/1998 e Cass. n. 16263/2004). Nella fattispecie, pertanto, poiché pacificamente la natura subordinata era stata posta a fondamento dell’azione volta all’attribuzione di emolumenti che potevano essere chiesti solo al termine del rapporto, la prescrizione non era maturata. 4. Il ricorso va pertantorigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non occorre statuire sulle spese quanto al rapporto processuale con l’INPS perché l’istituto non ha svolto attività difensiva. 6. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. PQM La Corte rigetta il ricorsoe condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs