CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 1980
Cassazione n. 10096/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1980 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine a vizi di violazione di legge e di motivazione è inammissibile a fronte di una motivazione che opera una doverosa valutazione unitaria dell'abuso edilizio e una conseguentemente corretta determinazione del termine di decorrenza della prescrizione, cui si contrappone, da parte del ricorrente, una mera rivalutazione dei dati raccolti operata in chiave frammentaria e contraria ai principi in materia vigente. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore .