CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04335/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha cptiTso chiedendo últe- acket<4-1 1,-(1 CoebtAurtg udito il 1fensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 24/1/2023, la Corte d'appello di Firenze, per quanto qui rileva, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Firenze con cui [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di furto, era condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. Avverso la sentenza di condanna proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. In via pregiudiziale era sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, 1-quater cod. proc. pen. e dell'art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022 per contrasto con l'art. 24 Cost. Si deduceva inoltre erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 336 e 552 cod. proc. pen. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], con nota del 3 novembre 2023, ha comunicato il decesso del proprio assistito, chiedendo l'emissione di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per morte dell'imputato. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso in conformità alla richiesta difensiva. 3. Dall'esame del certificato di morte allegato alla memoria depositata innanzi a questa Corte risulta che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data 14 aprile 2023 in Venezia. Ebbene, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato poiché, ai sensi dell'art.150 cod. pen., ove il decesso avvenga prima dell'irrevocabilità della decisione di condanna si determina l'estinzione del reato. Deve escludersi la ricorrenza di taluna delle ipotesi contemplate dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per morte del reo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 9 gennaio 2024 Il Consigliere estensore I