CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13879-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour 17, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] LATINI e MaurizioCANFORA, che lo rappresentano e difendono ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], e per essa, quale mandataria e procuratrice speciale, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, nella sua qualità di cessionaria da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di un pacchetto di crediti “pro soluto”, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Pisanelli 40, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] BISCOTTO, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]DEGOLA e Paolo CEVASCO ; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Ricorso per cassazione - Produzione di copia della sentenza impugnata redatta in formato elettronico - Assenza di attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione, di data e numero di pubblicazione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso R.G.N.13879/2021 Cron. Rep. Ud.20/02/2023 Adunanza camerale -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Avversola sentenza n. 590 /20 2 1 del la Corte di Appello di Firenze , depositata il 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 590/21, del 12 febbraio 2021, della Corte di Appello di Firenze, che – accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la sentenza n. 1391/16, del 16 novembre 2016, del Tribunale di Livorno, respingendo quello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] –ha accertato il diritto dell’appellante, o meglio per essa della sua cessionaria società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., intervenuta nel giudizio di appello ex art. 111 cod. proc. civ., a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 52.365,47. 2. Riferisce, in punto di fatto , l’odierno ricorrente di essersi opposto a precetto, notificatogli dalla società [OSCURATO:PERSONA] (o meglio, per essa, dalla sua allora mandataria, società [OSCURATO:SOCIETA].), con il quale gli veniva intimato il pagamento di € 197.930,34, in forza di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Macerata. A fondamento dell’opposizione, il [OSCURATO:PERSONA] deduceva di aver provveduto integralmente al pagamento di quanto dovuto, e ciò in esecuzione di una transazione, per l’importo di € 100.000,00, proposta – e successivamente perfezionatasi, in virtù di accettazionedal medesimo comunicata con missiva del 13 aprile 2011 –dalla società [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva, poi, ceduto i crediti oggetto dell’accordo transattivo a due società, una delle quali, appunto, la predetta [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, evidenzia il ricorrente, la suddetta somma di € 100.000,00 era stata pattuita a estinzione di due diverse obbligazioni –facenti capo alle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – di cui esso [OSCURATO:PERSONA] si era reso in precedenza fideiussore in favore di [OSCURATO:PERSONA] (senza, però, che vi fosse stata alcuna specifica ripartizione, nella conclusa transazione, della misura della garanzia prestata per ciascuna delle posizioni debitorie), una soltanto delle quali, ed esattamente quella a carico di [OSCURATO:PERSONA], era stata, poi, ceduta a [OSCURATO:PERSONA]. Richiedeva, pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] all’adito giudicante la sospensione dell’esecuzione: istanza accolta, però, solo sino alla concorrenza di € 37.500,00, “pari all’importo che risulta versato dall’opponente in favore della [OSCURATO:PERSONA] in epoca antecedente alla cessione del credito, che risulta regolarmente notificata al debitore mediante pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] in atti”, del 20 luglio 2012. Esperito reclamo dall’allora opponente, per chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del precetto per l’intero suo ammontare, ovvero, in subordine, sino alla concorrenza dell’importo di € 62.500,00, con conseguente declaratoria di efficacia del precetto solo per € 32.500,00 (pari alla differenza tra € 100.000,00 ed € 67.500,00, somma che il [OSCURATO:PERSONA] assumeva di aver versato), il medesimo vedeva accogliere tale richiesta subordinata. 2.1. Ciò detto, all’esito della fase di merito del giudizio di opposizione, l’odierno ricorrente vedeva parzialmente accolta l’opposizione, dal momento che il Tribunale livornese accertava il diritto dell’opposto “a procedere ad esecuzione forzata per la somma di € 29.100,00”. A tale conclusione l’adito giudicante perveniva sul rilievo che, non essendo stata concordata con la conclusa transazione –come si è detto –alcuna ripartizione delle somme che il [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a versare, ad estinzione di ciascuna delle due obbligazioni, nella sua qualità di fideiussore per i debiti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA], ma risultando il primo debito circa il doppio del secondo, l’entità del credito di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA], poi ceduto a [OSCURATO:PERSONA],potesse essere desunta mediante una ripartizione proporzionale dell’importo di € 100.000,00 oggetto di transazione, fissandola, così, in € 66.000,00. Di talché, avendo la stessa Gemini SPV dato atto, in giudizio, dell’esistenza di pagamenti per € 37.500,00 eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], fino al momento dell’avvenuta cessione del credito, il giudice di prime cure ha quantificato in € 29.100,00 (pari, appunto, alla differenza tra € 66.000,00 ed € 37.500,00) il persistere del debito dell’allora opponente, imputando i pagamenti effettuati, a norma dell’art. 1193 cod. civ., al debito meno garantito. 2.2. Esperito gravame dalla [OSCURATO:PERSONA] (ovvero, per essa, dall’allora mandataria, società Caf), lo stesso veniva accolto, con rigetto di quello incidentale del [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultimo a pagare all’intervenuta società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. –resasi, a propria volta, cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] – l’importo di € 52.365,47, ritenendo che solo pagamenti per € 13.634,53, potessero imputarsi al credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA], fatto oggetto di cessione a [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la riforma della sentenza resa in prime cure veniva motivata dal giudice di appello sul rilievo che troverebbe, nella specie, applicazione l’art. 1195 cod. civ., nella parte in cui consente l’imputazione allo stesso creditore, avendo [OSCURATO:PERSONA] scelto, per l’appunto, di imputare – salvo l’importo suddetto – i pagamenti effettuati dal [OSCURATO:PERSONA], prima della cessione, alla posizione debitoria riferibile alla [OSCURATO:PERSONA], e non a [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla comunicazione inviata via e-mail, dalla cedente alla cessionaria, il 29 marzo 2013. 3. Avverso la sentenza della Corte fiorentina ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], sulla base –come detto – di due motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1193, comma 2, e 1195 cod. civ., nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata perché la Corte territoriale –a differenza del primo giudice, che ha fatto applicazione della regola secondo cui, in mancanza di imputazione del debitore, il pagamento dell’obbligazione deve imputarsi, tra più debiti scaduti, a quello meno garantito (nella specie, quello oggetto di cessione da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]) –ha dato rilievo, quale accettazione implicita dell’imputazione, alla mancata contestazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della comunicazione che [OSCURATO:PERSONA] ha fatto in favore di [OSCURATO:PERSONA], come da e-mail inviata a quest’ultima il 29 marzo 2013. Senonché, osserva l’odierno ricorrente, solo l’accettazione da parte del debitore di una quietanza, nella quale il creditore dichiari di imputare il pagamento ad uno dei più debiti verso il medesimo obbligato, comporta che costui – ex art. 1195 cod. civ. – non possa pretendere un’imputazione diversa. Di conseguenza, “la volontà manifestata dal creditore deve essere conosciuta dal debitore e deve essere a questi manifestata all’atto del pagamento della quietanza rilasciatagli”, ciò che impediva di dare rilievo ad una comunicazione non indirizzata al [OSCURATO:PERSONA], essendo, oltretutto, di gran lunga posteriore ai pagamenti cui si riferisce, risalenti al luglio 2012. In queste condizioni, dunque, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 1193, comma 2, cod. civ., secondo cui – in mancanza di dichiarazione da parte deldebitore – l’imputazione, tra più debiti scaduti, andava riferita a quello meno garantito. 3.2.Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto, a seguito di un palese errore di calcolo incentrato sull’altrettanto erronea lettura della comunicazione del 29 marzo 2013, indirizzata da [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:PERSONA], che l’importo di € 7.500,00 – in realtà, già compreso nella somma di € 37.500,00, scomputata dal primo giudice da quanto il [OSCURATO:PERSONA] doveva a [OSCURATO:PERSONA] –fosse l’unico importo in relazione al quale potesse operarsi l’applicazione dell’art. 1193, comma 2, cod. civ., erroneamente ritenuta non applicabile all’intera somma versata, pari, come detto, a € 37.500,00. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione la società [OSCURATO:PERSONA] (e per essa la mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in questa sede rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), ovvero la società già intervenuta in appello ex art. 111 cod. proc. civ., quale cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. È rimastasola intimat a , invece, la società Caf .6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Il ricorso va dichiarato improcedibile . 8.1.Al riguardo, deve osservarsi che il ricorrente ha prodotto una copia cartacea della sentenza impugnata, notificatagli a mezzo P.E.C., in data 17 marzo 2021, dal legale di controparte. Orbene, tale copia – ancorché alla stessa risulti allegata un’attestazione di conformità, al documento informatico da cui è tratta, a firma dell’[OSCURATO:PERSONA], legale del [OSCURATO:PERSONA] – non reca alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo. Dati, gli ultimi due, neppure riportati – per vero – nella relata di notificazione (ove la sentenza è, infatti, indicata solo quale provvedimento reso “in relazione al procedimento già pendente innanzi alla Corte di Appello di Firenze n. RG 1396/17), il solo, preteso, numero identificativo risultando dall’attestazione di conformità, di cui si è detto, a firma del legale dell’odierno ricorrente. Orbene, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata –con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta (come nella specie) – costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve, peraltro, trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione.Difatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale – tale è la fattispecie in esame – si perfeziona solo “nel momento incui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati” (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 29 gennaio 2019, n. 2362, Rv. 652618-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 ottobre 2018, n. 24891, Rv. 650663-01;nello stesso senso Cass. Sez. 1, o rd . 23 luglio 2021,n. 21192, non massimata). Ne consegue, pertanto, che, in caso di produzione di una copia analogica del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr.Cass. Sez. 6-1, ord. 29 dicembre 2020, n. 29803, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente). Invero, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione,ai sensi dell’art. 369 cod. p roc. c iv . , deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema. In caso contrario, infatti,sarebbe impossibile per la Corte di Cassazione verificare – anche ai fini del riscontro della tempestività della proposta impugnazione – se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza. C iò senza contare , inoltre, che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione, evenienza che impedisce – qualora il ricorso si profili, in ipotesi, fondato –la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza i l provvedimento cassato e il suo contenuto. 9. Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi idonei a tal fine, in considerazione della relativa novità della questione di diritto in base alla quale è assunta la presente decisione. 10. In ragione della declaratoria di improcedibilitàdel ricorso, sussiste, a carico del ricorrente , l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso , compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a