CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 19717/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f RITENUTO I FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'o. H pig -are .1 TribunElc Loi-na. in ruhzio-ìe di giudice dell'esecuzione, rigettava la rir - hritinuazione Ira reati giudicati con le sentenze presupposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ..lancuso. Osservava che ricorreva un lasso di tempo eccessivo tra i reati con la conseguenza che non sarebbe stato possibile riconoscere il regime della continuazione. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra, i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, e. o Th.itata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che. , ieva l'incontrovertibile coliegamentc.) materiale esistente tra i reati presupposti. 3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rijetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, .nratt. , La.t 671 cod. proc. pen. attribuisce ai giudice il potere di applicare in executivis de& continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, [OSCURATO:PERSONA], riv. 189980; Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono / in buona parte, riH-oposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria, argr.iriegr.:.;: .-.) l che sono state cor-i,Au'.arnente valutate dal giudice dell'esecuzione con motivazioi - la vizi di coerenza e 1i logicità. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha spiegato le ragioni per le j.-ito il vincolo dello continuazione tra ; fatti giudicati con le sentenze presupposte. r.:H ratti che erano stati •-:oihi-gessi in on arco temporale, compreso tra il 2008 e il 201(i,i e e che erano legati nlia i-icettazione di ciclomotori, di un'auto e agli stupefacenti, (Pingue, a reati anche disomogenei. Il contesto temporale, e per altro verso ii consumo di stupefacenti e sostanze alcoliche dunque neppure ammetteva che dall'esecuzione del primo fatto si potessero ritenere programmati coi aL e cr condotte erano piuttosto frutto di una deliberazione estemporanea dell'istante. Ciò posto rico-so non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti corriincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione. i,er ragioni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ecc ml ci p2garnento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al : una somma aila Casse delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi 'e' ecc . peri. Dichiara i ricorso e curid ,:nria il ricorrente al pagamento delle spese - processuali e a' .vie,sai-a,:i-itu della somma di 3.003;30 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 ottobre 2021. Il Consigliere est.....nsore Il Presidente A4tonio [OSCURATO:PERSONA] p0 Cair a [OSCURATO:PERSONA]