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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11932/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 20 novembre 2020, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannatb per il delitto di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza propongono ricorso i difensori di FiorenWno, eccependo che gran parte delle doglianze sollevate con l'atto di appello non avevano trovato risposta, in particolare relativamente alla attendibilità della persona offesa, visto che in passato la stessa era stata coinvolta in una controversia giudiziaria con il ricorrente, condannato per il reato di usura commessio ai suoi danni; non era stata data risposta al fatto che la richiesta estorsiva sarebbe stata pronunciata non già al riparo da occhi e orecchie di terze persone, ma nel mezzo di un mercato, né era stato accertato se Fiorentino, come riferito da Crocco, quel giorno fosse accompagnato da un'altra persona.

Quanto alle dichiarazioni del teste Zara, i difensori lamentano il travisamento della prova, in quanto le stesse non fungevano da riscontro a quanto dichiarato da Crocco, considerato che aveva dichiarato di non aver né visto, né sentito alcunchè; non meno significativi erano la illogicità, da un lato, ed il silenzio, dall'altro, che era dato cogliere nella sentenza impugnata a proposito della minaccia che Fiorentino avrebbe rivolto a Crocco a distanza di molti anni dai fatti di usura; era poi inspiegabile la circostanza che Fiorentino avrebbe chiesto a Crocco la somma di 14 milioni di lire considerando che all'epoca dei fatti (2012), la lira non aveva corso legale da più di dieci anni; da ultimo, la motivazione della Corte di appello sulle dichiarazioni spontanee di Fiorentino era palesemente illogica, visto che aveva stigmatizzato che si fosse limitato a negare i fatti quando non aveva fatto altro che esercitare il diritto di difendersi, avendo dichiarato di non aver avuto più alcun rapporto con Crocco, avendo saldato i suoi debiti con la persona offesa.

2. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] presentava conclusioni scritte nelle quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che nel caso di specie, riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente, ci si trova dinanzi ad una c.d.

"doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.

Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d.

"doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi dì gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).

Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.

Si deve inoltre rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez.4, Sentenza n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01; Sez. 5 , Sentenza n. 21135 del 26/03/2019, S. Rv. 275312 - 01); contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa.

In particolare, i giudici di merito hanno escluso intenti calunniatori di Crocco, che aveva già ricevuto da Fiorentino il versamento delle somme dovute a titolo risarcitorio, ritenendo pienamente attendibili le sue dichiarazioni; quanto alle dichiarazioni del teste Zara, non vi è stato alcun travisamento, avendo la Corte di appello rilevato che Zara aveva confermato prima di essersi fermato a parlare con Crocco, poi di essersi allontanato, e che quando era tornato Crocco gli aveva chiesto se avesse visto o sentito ciò che era successo; è esattamente quanto ha riferito il teste nel corso del suo esame (si veda pag.8 del verbale prodotto dalla difesa, in cui Crocco, a seguito di contestazione, conferma che Crocco, al suo ritorno dall'[OSCURATO:PERSONA], gli chiedeva se avesse visto o sentito quello che era successo prima).

In conclusione, le censure proposte nel ricorso attengono tutte al merito della questione e sono, come tali, inammissibili.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve inoltre essere condannato alle spese sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; condanna inoltre l'imputato, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in C 3.510,00 oltre acces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 20 novembre 2020, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannatb per il delitto di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza propongono ricorso i difensori di FiorenWno, eccependo che gran parte delle doglianze sollevate con l'atto di appello non avevano trovato risposta, in particolare relativamente alla attendibilità della persona offesa, visto che in passato la stessa era stata coinvolta in una controversia giudiziaria con il ricorrente, condannato per il reato di usura commessio ai suoi danni; non era stata data risposta al fatto che la richiesta estorsiva sarebbe stata pronunciata non già al riparo da occhi e orecchie di terze persone, ma nel mezzo di un mercato, né era stato accertato se Fiorentino, come riferito da Crocco, quel giorno fosse accompagnato da un'altra persona. Quanto alle dichiarazioni del teste Zara, i difensori lamentano il travisamento della prova, in quanto le stesse non fungevano da riscontro a quanto dichiarato da Crocco, considerato che aveva dichiarato di non aver né visto, né sentito alcunchè; non meno significativi erano la illogicità, da un lato, ed il silenzio, dall'altro, che era dato cogliere nella sentenza impugnata a proposito della minaccia che Fiorentino avrebbe rivolto a Crocco a distanza di molti anni dai fatti di usura; era poi inspiegabile la circostanza che Fiorentino avrebbe chiesto a Crocco la somma di 14 milioni di lire considerando che all'epoca dei fatti (2012), la lira non aveva corso legale da più di dieci anni; da ultimo, la motivazione della Corte di appello sulle dichiarazioni spontanee di Fiorentino era palesemente illogica, visto che aveva stigmatizzato che si fosse limitato a negare i fatti quando non aveva fatto altro che esercitare il diritto di difendersi, avendo dichiarato di non aver avuto più alcun rapporto con Crocco, avendo saldato i suoi debiti con la persona offesa. 2. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] presentava conclusioni scritte nelle quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che nel caso di specie, riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente, ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi dì gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. Si deve inoltre rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez.4, Sentenza n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01; Sez. 5 , Sentenza n. 21135 del 26/03/2019, S. Rv. 275312 - 01); contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa. In particolare, i giudici di merito hanno escluso intenti calunniatori di Crocco, che aveva già ricevuto da Fiorentino il versamento delle somme dovute a titolo risarcitorio, ritenendo pienamente attendibili le sue dichiarazioni; quanto alle dichiarazioni del teste Zara, non vi è stato alcun travisamento, avendo la Corte di appello rilevato che Zara aveva confermato prima di essersi fermato a parlare con Crocco, poi di essersi allontanato, e che quando era tornato Crocco gli aveva chiesto se avesse visto o sentito ciò che era successo; è esattamente quanto ha riferito il teste nel corso del suo esame (si veda pag.8 del verbale prodotto dalla difesa, in cui Crocco, a seguito di contestazione, conferma che Crocco, al suo ritorno dall'[OSCURATO:PERSONA], gli chiedeva se avesse visto o sentito quello che era successo prima). In conclusione, le censure proposte nel ricorso attengono tutte al merito della questione e sono, come tali, inammissibili. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve inoltre essere condannato alle spese sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; condanna inoltre l'imputato, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in C 3.510,00 oltre acces
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