Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 170/1973
ECLI:IT:COST:1973:170
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - In un procedimento civile di impugnazione - proposto da
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di
Pavia che, in accoglimento del ricorso dell'elettore [OSCURATO:PERSONA], aveva (ex art. 15, n. 3, t.u. 1960, n. 570) dichiarato la
decadenza degli appellanti dalla carica di consiglieri del Comune di
Pavia, in quanto dipendenti di un ente (il Policlinico S. Matteo,
costituito in ente ospedaliero ai sensi della legge n. 132 del 1968),
sottoposto alla sorveglianza del Comune medesimo - l'adita Corte di
appello di Milano, con ordinanza 8 giugno 1971, ritenutane la rilevanza
in causa e la non manifesta infondatezza, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 55 e 56 della legge ospedaliera
12 febbraio 1968, n. 132, nonché dell'articolo 132 t.u. delle leggi
comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 81 del r.d.
5 febbraio 1891, n. 99, contenente regolamento di esecuzione della
legge 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza.
Partendo dal presupposto che gli artt. 55 e 56 della citata legge
ospedaliera avrebbero mantenuto in vigore le norme (art. 132 r.d. 1915,
n. 148, ed art. 81 r.d. 1891, n. 99) attributive al Comune del potere
di sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, ha ritenuto, invero, il giudice a quo che tale potere,
appunto, contrasterebbe con i precetti costituzionali di cui agli artt.
117, 118 e 130. I quali - nella materia della beneficenza pubblica e
dell'assistenza sanitaria qui interessata - riservano alle Regioni la
competenza legislativa ed amministrativa ed il potere di controllo
sugli enti.
2. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
3. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti il
Veltri ed il Marandola, che - con argomentazioni adesive a quelle
svolte dal giudice di rinvio - hanno sollecitato la declaratoria di
incostituzionalità delle norme denunziate.
È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri,
per escludere, invece, la fondatezza della sollevata questione.
:
1. - L'ordinanza investe la costituzionalità del potere di
"sorveglianza" attribuito al Comune sugli "stabilimenti di carità e
beneficenza", rectius delle norme che tale potere contemplano (art. 132
r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, t.u. leggi comunali e provinciali),
disciplinano (art. 81 r.d. 5 febbraio 1891, n. 99) e mantengono in
vigore (artt. 55 e 56 legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132).
Stabilisce, infatti, testualmente l'art. 56 della legge 1968, n.
132, che "si applicano agli enti ospedalieri le norme contenute nella
legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, del r.d. 5
febbraio 1891, n. 99, e nel r.d. 3 marzo 1934, n. 383, in quanto
compatibili con le norme contenute nella presente legge", mentre il
precedente art. 55 delega il Governo, tra l'altro, ad integrare e
coordinare" gli indicati decreti con la legge 1968, n. 132.
Ora, è stato, appunto, ritenuto dalla giurisprudenza che tra le
norme "compatibili" con la disciplina ospedaliera, rientrino, in
particolare, anche gli artt. 132 r.d. 1915, n. 148 e 81 r.d. 1891, n.
99, nei quali è menzione del potere di "sorveglianza" del Comune sugli
istituti pubblici di beneficenza ed assistenza.
Tale potere - la cui fonte normativa non risulta, pertanto,
abrogata - verrebbe, appunto, a confliggere con gli artt. 117, 118 e
130 della Costituzione, i quali - nella materia (tra l'altro) della
beneficenza pubblica e dell'assistenza sanitaria - riservano alla
Regione competenza legislativa ed amministrativa e poteri di controllo.
2. - La questione non è fondata.
Invero, la "sorveglianza" de qua - in quanto non implica "alcun
diritto di dare ordini o disposizioni o di intervenire alle adunanze
delle amministrazioni degli istituti" (art. 81 r.d. 1891 citato) ed, in
definitiva, com'è pacifico, unicamente si risolve in affatto generiche
facoltà ispettive, di segnalazione o denunzia - rimane, evidentemente,
del tutto estranea alla materia dei controlli tipici (di legittimità e
di merito "sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti
locali"), che forma, invece, oggetto del potere attribuito alla Regione
dall'art. 130 della Costituzione.
Di modo che nessun contrasto con tale indicato precetto può, nella
specie, configurarsi.
3. - D'altra parte neppure, poi, si realizza la denunziata
violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione - dal contesto dei
quali, appunto, discende, per la Regione, la titolarità delle
"funzioni amministrative" nella materia della "beneficenza pubblica ed
assistenza sanitaria ed ospedaliera" - atteso che l'esaminato potere di
"sorveglianza" del Comune sugli istituti assistenziali, lungi dal
contraddire la detta competenza della Regione, logicamente, anzi, la
conferma e la implica, nella misura in cui, rispetto a questa, si pone
in posizione evidentemente strumentale e, comunque, di mera
ausiliarietà.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 55 e 56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (legge
ospedaliera), 132 del r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 (nuovo testo unico
della legge comunale e provinciale), 81 del r.d. 5 febbraio 1891, n. 99
(approvazione del regolamento sulle istituzioni pubbliche di
beneficenza), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118, 130 della
Costituzione, con l'ordinanza 8 giugno 1971 della Corte d'appello di
Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere