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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 170/1973

ECLI:IT:COST:1973:170
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - In un procedimento civile di impugnazione - proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Pavia che, in accoglimento del ricorso dell'elettore [OSCURATO:PERSONA], aveva (ex art. 15, n. 3, t.u. 1960, n. 570) dichiarato la decadenza degli appellanti dalla carica di consiglieri del Comune di Pavia, in quanto dipendenti di un ente (il Policlinico S. Matteo, costituito in ente ospedaliero ai sensi della legge n. 132 del 1968), sottoposto alla sorveglianza del Comune medesimo - l'adita Corte di appello di Milano, con ordinanza 8 giugno 1971, ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 56 della legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132, nonché dell'articolo 132 t.u. delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 81 del r.d. 5 febbraio 1891, n. 99, contenente regolamento di esecuzione della legge 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Partendo dal presupposto che gli artt. 55 e 56 della citata legge ospedaliera avrebbero mantenuto in vigore le norme (art. 132 r.d. 1915, n. 148, ed art. 81 r.d. 1891, n. 99) attributive al Comune del potere di sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ha ritenuto, invero, il giudice a quo che tale potere, appunto, contrasterebbe con i precetti costituzionali di cui agli artt. 117, 118 e

130. I quali - nella materia della beneficenza pubblica e dell'assistenza sanitaria qui interessata - riservano alle Regioni la competenza legislativa ed amministrativa ed il potere di controllo sugli enti.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

3. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti il Veltri ed il Marandola, che - con argomentazioni adesive a quelle svolte dal giudice di rinvio - hanno sollecitato la declaratoria di incostituzionalità delle norme denunziate.

È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri, per escludere, invece, la fondatezza della sollevata questione. :

1. - L'ordinanza investe la costituzionalità del potere di "sorveglianza" attribuito al Comune sugli "stabilimenti di carità e beneficenza", rectius delle norme che tale potere contemplano (art. 132 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, t.u. leggi comunali e provinciali), disciplinano (art. 81 r.d. 5 febbraio 1891, n. 99) e mantengono in vigore (artt. 55 e 56 legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132).

Stabilisce, infatti, testualmente l'art. 56 della legge 1968, n. 132, che "si applicano agli enti ospedalieri le norme contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, del r.d. 5 febbraio 1891, n. 99, e nel r.d. 3 marzo 1934, n. 383, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge", mentre il precedente art. 55 delega il Governo, tra l'altro, ad integrare e coordinare" gli indicati decreti con la legge 1968, n. 132.

Ora, è stato, appunto, ritenuto dalla giurisprudenza che tra le norme "compatibili" con la disciplina ospedaliera, rientrino, in particolare, anche gli artt. 132 r.d. 1915, n. 148 e 81 r.d. 1891, n. 99, nei quali è menzione del potere di "sorveglianza" del Comune sugli istituti pubblici di beneficenza ed assistenza.

Tale potere - la cui fonte normativa non risulta, pertanto, abrogata - verrebbe, appunto, a confliggere con gli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, i quali - nella materia (tra l'altro) della beneficenza pubblica e dell'assistenza sanitaria - riservano alla Regione competenza legislativa ed amministrativa e poteri di controllo.

2. - La questione non è fondata.

Invero, la "sorveglianza" de qua - in quanto non implica "alcun diritto di dare ordini o disposizioni o di intervenire alle adunanze delle amministrazioni degli istituti" (art. 81 r.d. 1891 citato) ed, in definitiva, com'è pacifico, unicamente si risolve in affatto generiche facoltà ispettive, di segnalazione o denunzia - rimane, evidentemente, del tutto estranea alla materia dei controlli tipici (di legittimità e di merito "sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali"), che forma, invece, oggetto del potere attribuito alla Regione dall'art. 130 della Costituzione.

Di modo che nessun contrasto con tale indicato precetto può, nella specie, configurarsi.

3. - D'altra parte neppure, poi, si realizza la denunziata violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione - dal contesto dei quali, appunto, discende, per la Regione, la titolarità delle "funzioni amministrative" nella materia della "beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera" - atteso che l'esaminato potere di "sorveglianza" del Comune sugli istituti assistenziali, lungi dal contraddire la detta competenza della Regione, logicamente, anzi, la conferma e la implica, nella misura in cui, rispetto a questa, si pone in posizione evidentemente strumentale e, comunque, di mera ausiliarietà.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (legge ospedaliera), 132 del r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 (nuovo testo unico della legge comunale e provinciale), 81 del r.d. 5 febbraio 1891, n. 99 (approvazione del regolamento sulle istituzioni pubbliche di beneficenza), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118, 130 della Costituzione, con l'ordinanza 8 giugno 1971 della Corte d'appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - In un procedimento civile di impugnazione - proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Pavia che, in accoglimento del ricorso dell'elettore [OSCURATO:PERSONA], aveva (ex art. 15, n. 3, t.u. 1960, n. 570) dichiarato la decadenza degli appellanti dalla carica di consiglieri del Comune di Pavia, in quanto dipendenti di un ente (il Policlinico S. Matteo, costituito in ente ospedaliero ai sensi della legge n. 132 del 1968), sottoposto alla sorveglianza del Comune medesimo - l'adita Corte di appello di Milano, con ordinanza 8 giugno 1971, ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 56 della legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132, nonché dell'articolo 132 t.u. delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 81 del r.d. 5 febbraio 1891, n. 99, contenente regolamento di esecuzione della legge 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Partendo dal presupposto che gli artt. 55 e 56 della citata legge ospedaliera avrebbero mantenuto in vigore le norme (art. 132 r.d. 1915, n. 148, ed art. 81 r.d. 1891, n. 99) attributive al Comune del potere di sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ha ritenuto, invero, il giudice a quo che tale potere, appunto, contrasterebbe con i precetti costituzionali di cui agli artt. 117, 118 e 130. I quali - nella materia della beneficenza pubblica e dell'assistenza sanitaria qui interessata - riservano alle Regioni la competenza legislativa ed amministrativa ed il potere di controllo sugli enti. 2. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata. 3. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti il Veltri ed il Marandola, che - con argomentazioni adesive a quelle svolte dal giudice di rinvio - hanno sollecitato la declaratoria di incostituzionalità delle norme denunziate. È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri, per escludere, invece, la fondatezza della sollevata questione. : 1. - L'ordinanza investe la costituzionalità del potere di "sorveglianza" attribuito al Comune sugli "stabilimenti di carità e beneficenza", rectius delle norme che tale potere contemplano (art. 132 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, t.u. leggi comunali e provinciali), disciplinano (art. 81 r.d. 5 febbraio 1891, n. 99) e mantengono in vigore (artt. 55 e 56 legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132). Stabilisce, infatti, testualmente l'art. 56 della legge 1968, n. 132, che "si applicano agli enti ospedalieri le norme contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, del r.d. 5 febbraio 1891, n. 99, e nel r.d. 3 marzo 1934, n. 383, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge", mentre il precedente art. 55 delega il Governo, tra l'altro, ad integrare e coordinare" gli indicati decreti con la legge 1968, n. 132. Ora, è stato, appunto, ritenuto dalla giurisprudenza che tra le norme "compatibili" con la disciplina ospedaliera, rientrino, in particolare, anche gli artt. 132 r.d. 1915, n. 148 e 81 r.d. 1891, n. 99, nei quali è menzione del potere di "sorveglianza" del Comune sugli istituti pubblici di beneficenza ed assistenza. Tale potere - la cui fonte normativa non risulta, pertanto, abrogata - verrebbe, appunto, a confliggere con gli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, i quali - nella materia (tra l'altro) della beneficenza pubblica e dell'assistenza sanitaria - riservano alla Regione competenza legislativa ed amministrativa e poteri di controllo. 2. - La questione non è fondata. Invero, la "sorveglianza" de qua - in quanto non implica "alcun diritto di dare ordini o disposizioni o di intervenire alle adunanze delle amministrazioni degli istituti" (art. 81 r.d. 1891 citato) ed, in definitiva, com'è pacifico, unicamente si risolve in affatto generiche facoltà ispettive, di segnalazione o denunzia - rimane, evidentemente, del tutto estranea alla materia dei controlli tipici (di legittimità e di merito "sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali"), che forma, invece, oggetto del potere attribuito alla Regione dall'art. 130 della Costituzione. Di modo che nessun contrasto con tale indicato precetto può, nella specie, configurarsi. 3. - D'altra parte neppure, poi, si realizza la denunziata violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione - dal contesto dei quali, appunto, discende, per la Regione, la titolarità delle "funzioni amministrative" nella materia della "beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera" - atteso che l'esaminato potere di "sorveglianza" del Comune sugli istituti assistenziali, lungi dal contraddire la detta competenza della Regione, logicamente, anzi, la conferma e la implica, nella misura in cui, rispetto a questa, si pone in posizione evidentemente strumentale e, comunque, di mera ausiliarietà. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (legge ospedaliera), 132 del r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 (nuovo testo unico della legge comunale e provinciale), 81 del r.d. 5 febbraio 1891, n. 99 (approvazione del regolamento sulle istituzioni pubbliche di beneficenza), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118, 130 della Costituzione, con l'ordinanza 8 giugno 1971 della Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere