CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 12070/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Torino ha confermato ladecisione di primo grado di condanna del ricorrete alla pena di anni tre e mesiquattro di reclusione per il delitto di furto.2. Avverso tale decisione l’imputato lamenta, con ricorso propostopersonalmente, vizio di manifesta illogicità della motivazione e deduce ilcontrasto dell’art. 613 cod. proc. pen., laddove prevede che il ricorso percassazione deve essere proposto a mezzo di avvocato iscritto all’albo specialedella Corte di cassazione, con l’art. 111, settimo comma, Cost. e con l’art. 117,primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.Invero, Sez. U n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, hachiarito che, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc.pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avversoqualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla partepersonalmente, ma, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dadifensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.La stessa sentenza ha sottolineato che è manifestamente infondata laquestione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., comemodificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazionedegli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente piùla proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quantorientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnicaper l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcunalimitazione delle facoltà difensive.2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equaconsiderando che il ricorso è stato proposto in violazione di una formalitàprescritta dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, il 24/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]