CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10384/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24673-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 116/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24673 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Premesso che: 1. L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Molise ha respinto l'appello di essa ricorrente contro la decisione di annullamento dell'avviso di accertamento emesso da essa ricorrente contro l'Azienda sanitaria regionale del Molise per l'anno 2009 per riprendere a tassazione, a fini IRES, il reddito fondiario di alcuni immobili ancora formalmente intestati ai Comuni. 2.11Agenzia lamenta violazione dell'art.5 del d.P.R. n. 601 del 1973, degli artt.1, 22 ss., 40, 88 e 102 del d.P.R. 917/86 nel testo in vigore ratione temporis, degli artt. 65 e 66 della I. 833/78, dell'art.5 del d.lgs. 502 del 1992, dell'art.26 della I.regionale n.11 del 14 maggio 1997, "per avere la CTR ritenuto l'art. 5 del d.lgs. 502/92 norma di natura puramente programmatica e per avere ritenuto che il concetto di appartenenza richiamato da tale disposizione presupponga necessariamente la proprietà del bene"; 3. l'Azienda sanitaria regionale si è costituita con controricorso. considerato che: 1. questa Corte, in fattispecie identica a quella di cui trattasi, ha con sentenze n. 17641/2014 e n. 8821/2014, già correttamente richiamate nella sentenza impugnata, affermato principi che devono essere qui confermati. Ai sensi dell'art. 26 TUIR (nel testo applicabile ratione temporis), i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto, o altro diritte reste... per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso". Il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta (l'Irpeg, secondo le sentenze citata, l'IRES per quanto qui interessa) non è il "possessore" dei terreni o dei fabbricati, cioè tal colui che ne ha la disponibilità, in quanto tale, ma il possessore titolato ossia il possessore il cui potere di fatto sia basato sul diritto di proprietà o di altro diritto reale. Non ha fondamento l'assunto -qui riproposto dall'Agenzia- per cui gli immobili in questione sarebbero divenuti già di proprietà dell'Azienda per effetto del solo disposto del d.Lgs. n.502 del 1992, art. 5, che ne avrebbe attuato un trasferimento ex lege dal Comune alla Azienda. Ai sensi del predetto art. 5, invero, "il patrimonio delle USL e delle Aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri Enti pubblici in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi", i quali "costituiscono titolo per la trascrizione". Siffatta norma, dall'evidente natura programmatica e che determina per il futuro il patrimonio delle USL includendo nelle stesso anche gli immobili trasferiti o da trasferire, non solo non prevede espressamente l'automatico trasferimento per effetto della stessa norma, ma, al contrario, ne disciplina il definitivo trasferimento attraverso future leggi o provvedimenti amministrativi, i quali solo costituiranno titolo per la trascrizione; in altre parole, come risulta dallo stesso tenore letterale della norma, per potersi ritenere perfezionato il trasferimento è necessario l'intervento di una successiva legge o provvedimento amministrativo, e, solo dopo il perfezionato trasferimento, si può procedere, per i conseguenti effetti, a trascrizione" (sentenze 17641 e 8821 cit.). E' pacifico che nel caso di specie, il processo di trasferimento all'Azienda degli immobili de quibus, in attuazione del d.lgs. n.502 del 1992, non era, nel 2009, ancora compiuto: i beni sono stati definitivamente trasferiti all'Azienda solo nel 2010. L'Agenzia come unico unico argomento nuovo rispetto a quelli già spesi di fronte a questa Corte e confutati dalle due ricordate sentenze invoca il disposto dll'art.26 della I.regionale n.11 del 14 maggio 1997 (Disciplina del [OSCURATO:PERSONA] nella Regione Molise - Abrogazione della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 2). Si tratta di argomento non conducente. La disposizione regionale per quanto interessa prevede: "1. All'entrata in vigore della presente legge, le ASL di cui alla legge regionale 6 aprile 1979, n.12, sono soppresse. 2. Le gestioni liquidatorie di cui all'art. 2, comma 14 della I. 24 dicembre 1995, n. 549, sono disciplinate con delibera della giunta regionale. 3. Le ASL di cui all'allegato 1 della presente legge, subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalla ASL soppressa il cui ambito territoriale risulti in esso ricompreso. 4. Costituiscono elementi patrimoniali dell'ASL i beni immobili e i beni mobili registrati nonché gli altri beni mobili e le attrezzature già utilizzati o nella disponibilità delle ASL soppresse. Entro il 30 giugno 1997 le ASL provvederanno ad una ricognizione di tali elementi patrimoniali al fine di consentire alla Regione, con atto formale, di ufficializzare il diritto di proprietà. Tale provvedimento regionale costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari". La legge regionale 11 del 1997, è attuativa del citato d.lgs.n.502 del 1992. Ha quindi sullo sfondo il menzionato art.5 di quest'ultimo d.lgs. Il surriportato art. 26 della 1.regionale riguarda il passaggio di beni "utilizzati" dalle Asl soppresse o "nella disponibilità" delle Asl soppresse, alle Asl nuove. Da esso non discende affatto l'attribuzione alle nuove Asl della proprietà di beni non già in proprietà delle Asl; 2.correttamente, pertanto la CTR, in linea con detti principi, a prescindere dall'effettivo godimento degli immobili in questione, ha ribadito la nullità degli avvisi di accertamento impugnati, atteso che l'Azienda, negli anni in contestazione, non era ancora divenuta proprietaria dei detti immobili; 3. in conclusione, il ricorso va rigettato; 4.1e spese seguono la soccombenza; 5. non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla Azienda sanitaria regionale del Molise le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in C 7800,00, oltre spese forfetarie, accessori ed oltre C 200,00, per esborsi. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 23 febbraio 2022, con modalità da remoto.