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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14072/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 914/2025 depositata il 29/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14212/2025Numero sezionale 2399/2026Numero di raccolta generale 14072/2026Data pubblicazione 13/05/20261.

Il presente giudizio – avente per oggetto l’impugnazione della sentenzan. 914/2025 depositata in data 29/01/2025 dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania (hinc: CGT2) – scaturisce dallacomunicazione di irregolarità relativa all’IVA dovuta nel 2020, di cui venivachiesto il pagamento a [OSCURATO:SOCIETA]. (hinc: la contribuente o la societàcontribuente) a seguito del controllo della dichiarazione presentata nel2021.

Tale comunicazione veniva impugnata davanti alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Napoli (hinc: CGT1), che accoglieva il ricorsodella contribuente, disponendo la compensazione delle spese di lite.2.

La contribuente proponeva ricorso in appello, impugnando la statuizionerelativa alla compensazione delle spese di lite.

Con la sentenza n. 914/2025cit. la CGT2 rigettava l’appello, rilevando che l’affermazione del giudice diprime cure secondo cui «la mancanza di profili di assoluta incontrovertibilitàlegittimano la compensazione integrale tra le parti delle spese del presentegrado di giudizio», fosse corretta, perché conforme alla previsionedell’art.15 d.lgs. n. 546 del 1992, che contiene il principio generale diresponsabilità per le spese di giudizio.2.1.

La CGT2 ha, poi, evidenziato che «Il principio di soccombenza, dunquenon è assoluto essendo prevista la possibilità di compensare- in tutto od inparte-le spese delle parti in caso di soccombenza reciproca o quandoricorrano altri giusti motivi.

La discrezionalità del giudice nella valutazionedei giusti motivi ha ricondotto a tale ambito diverse fattispecie, come ilcomportamento processuale delle parti, l'obiettiva difficoltà o incertezzadella lite, le interpretazioni divergenti, la novità o peculiarità delle questionitrattate, il mutamento della giurisprudenza.

In questo contesto si inserisceun indirizzo consolidato della Suprema Corte, che reputa l’esercizio dicodesto potere non necessitante di specifica motivazione, oltre cheinsindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sull’indicazione diragioni palesemente illogiche tali da inficiare il processo formativo dellaNumero registro generale 14212/2025Numero sezionale 2399/2026Numero di raccolta generale 14072/2026Data pubblicazione 13/05/2026volontà decisionale, incontrando il giudice unico limite nel divieto dicondanna alla rifusione delle spese della parte totalmente vittoriosa.

Neconsegue che ponendo a fondamento dela [della] sua decisione la mancanzadi requisisti di incontrovertibilità della questione portata alla sua attenzione,il giudice di primo grado ha in realtà giustificato la sua decisione sul puntofacendo corretto uso dei criteri in precedenza indicati sotto il profilo dellaincertezza della lite ovvero della peculiarità edlla [della] questione trattata.»3.

Contro la sentenza della CGT2 la contribuente ha proposto ricorso incassazione con due motivi.4.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.5.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (neltesto applicabile ratione temporis), e degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.(alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018) (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.).1.1.

Con tale motivo la ricorrente evidenzia che la CGT1 ha motivato lacompensazione delle spese affermando che: «La mancanza di profili diassoluta incontrovertibilità legittimano la compensazione integrale tra leparti delle spese del presente grado di giudizio.»La CGT2, nel rigettare l'appello della contribuente, ha ritenuto talemotivazione corretta, affermando che il giudice di primo grado «ponendo afondamento della sua decisione la mancanza di requisisti diincontrovertibilità della questione portata alla sua attenzione, [...] ha inrealtà giustificato la sua decisione sul punto facendo corretto uso dei criteriin precedenza indicati sotto il profilo della incertezza della lite ovvero dellapeculiarità della questione trattata.»Rileva, quindi, che l’espressione «mancanza di profili di assolutaincontrovertibilità», così come la sua interpretazione in termini diNumero registro generale 14212/2025Numero sezionale 2399/2026Numero di raccolta generale 14072/2026Data pubblicazione 13/05/2026«incertezza della lite ovvero della peculiarità della questione trattata», senon ancorata a specifici e concreti elementi fattuali e giuridici emergentidalla controversia, non integra le «gravi ed eccezionali ragioni» richiestedalla legge per derogare al principio della soccombenza.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza in relazione all'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 eall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione meramente apparente,tautologica e, comunque, inidonea a integrare le "gravi ed eccezionaliragioni" richieste per la compensazione delle spese (art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.).2.1.

Con tale motivo la ricorrente denuncia il carattere meramenteapparente della motivazione adottata dalla CGT2, che pone a fondamentodella sua decisione la mancanza di requisisti di incontrovertibilità dellaquestione portata alla sua attenzione, come rilevato dal primo giudice,risolvendosi in una formula di stile, del tutto avulsa da una concreta analisidella fattispecie.3.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Nel caso dispecie la sentenza impugnata, nel confermare la statuizione del giudice diprime cure sulle spese di lite, ha dato rilievo alla circostanza che lacontroversia presentasse requisiti di incontrovertibilità.

Difatti, era oggettodi impugnazione una comunicazione di irregolarità emessa in esito alcontrollo della dichiarazione presentata ai fini IVA.

Secondo le risultanzedegli atti processuali i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto cheil contribuente avesse provato il versamento degli importi dichiarati.3.1.

Ciò premesso il convincimento del giudice di seconde cure – nellaricostruzione della disciplina normativa e dei principi elaborati dalla recentegiurisprudenza di questa Corte – è chiaro, essendo stato ritenuto che ilcarattere incontrovertibile della controversia de qua giustificasse lacompensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n.546 del 1992.

La sentenza impugnata non presenta, quindi, le lacuneNumero registro generale 14212/2025Numero sezionale 2399/2026Numero di raccolta generale 14072/2026Data pubblicazione 13/05/2026motivazionali denunciate con il secondo motivo di ricorso (da ritenere,pertanto, infondato), essendo lineare il percorso argomentativo seguito dalgiudice di seconde cure.Quest’ultimo, tuttavia, pur richiamando la recente giurisprudenza diquesta Corte non ha declinato correttamente i principi al caso di specie.

Atal proposito occorre rilevare, con riferimento alla versione dell’art. 15,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 applicabile, ratione temporis, al caso dispecie (senza che il risultato sia modificato dalle novità apportate dal d.lgs.n. 220 del 2023 entrato in vigore il 04/01/2024 non applicabile al caso dispecie, dal momento che il giudizio di primo grado è stato instaurato in data29/12/2023), che il tenore letterale della norma (nel richiamare le «gravied eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate») trovariscontro nell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., a seguito dell’interventoadditivo di Corte cost. n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale - nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. 12/09/2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventiper la definizione dell’arretrato in materia di processo civile) - nella parte incui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi edeccezionali ragioni.

La stessa dichiarazione di illegittimità costituzionaledell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. ha trovato, quale riferimentosistematico, le modifiche apportate all’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del1992 ad opera del d.lgs. 156 del 2015.Secondo quanto già rilevato da questa Corte (Cass., 03/09/2024, n.23592) proprio la pronuncia della Corte costituzionale (Corte cost. n. 77 del2018) ha evidenziato come il passaggio dalla clausola generale cheammetteva la compensazione per «gravi motivi» a quella - che connotavala formulazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. anteriormente allemodifiche ad opera del d.l. n. 132 del 2014 e attualmente inserita nell’art.15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – che impone, invece, la presenza diNumero registro generale 14212/2025Numero sezionale 2399/2026Numero di raccolta generale 14072/2026Data pubblicazione 13/05/2026«gravi ed eccezionali ragioni», finisce per restringere i margini del sindacatogiurisdizionale, con la riduzione, in tal modo, delle possibili deroghe allaregola generale della soccombenza e l’accentuazione dei rapporti tra laregola cd. della soccombenza (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992) equella speciale della compensazione (art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del1992) in termini di norma generale-norma eccezionale, costruendo laseconda come una sorta di correttivo alla prima, di cui finisce per modularel’applicazione secondo il principio di proporzionalità.Il principio di responsabilità che integra la ratio della regola generalesulla soccombenza, trova, quindi, in virtù di una clausola generale («gravied eccezionali ragioni») un correttivo che scongiura esiti interpretativicontrari al principio di ragionevolezza.Tale restrizione finisce per limitare la discrezionalità del giudice dimerito, che si esplica sì nella cornice lasciata aperta dalla formulazione checonnota la clausola generale, ma vede nel lessico, nella ratio e nei principiche governano quest’ultima – sia con riferimento al principio diresponsabilità che governa la regola della soccombenza, sia con il principiodi proporzionalità che ne limita l’applicazione solo nei casi in cuil’applicazione della regola generale possa condurre a esiti contrari a principidi ragionevolezza – dei limiti insormontabili nella statuizione sulle spese dilite.Il principio di proporzionalità e ragionevolezza opera come criterio cheguida l’ermeneusi di una norma che fa eccezione a una regola generale (i.e.quella che pone le spese a carico della parte soccombente), senza condurrea costruire una regola di alternanza rispetto a quest’ultima.

Il criterio cheguida il giudice nell’interpretazione del sintagma «gravi ed eccezionaliragione» secondo il principio di proporzionalità è sempre di caratterecomparativo, costituendo l’esito di un processo ermeneutico in cui la verificacirca l’applicazione del criterio (generale) della soccombenza conduca, nelNumero registro generale 14212/2025Numero sezionale 2399/2026Numero di raccolta generale 14072/2026Data pubblicazione 13/05/2026singolo caso, a risultati costituzionalmente dissonanti con il principio diragionevolezza.Non ha, invece, la funzione di dare rilievo a possibili ragioni che possanooperare in alternativa rispetto al principio della soccombenza, quale, comenel caso di specie, il carattere incontrovertibile di una controversia, dove afronte di una comunicazione di irregolarità conseguente al mancatoriscontro da parte dell’amministrazione finanziaria dei versamentidell’imposta dichiarata da parte della contribuente, quest’ultima provi lapiena corrispondenza tra il versato e il dichiarato.3.2.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il secondo motivo è infondato,mentre il primo motivo è fondato e deve essere accolto.4.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio allaCGT2 che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presentegiudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 914/2025 depositata il 29/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14212/2025Numero sezionale 2399/2026Numero di raccolta generale 14072/2026Data pubblicazione 13/05/20261. Il presente giudizio – avente per oggetto l’impugnazione della sentenzan. 914/2025 depositata in data 29/01/2025 dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania (hinc: CGT2) – scaturisce dallacomunicazione di irregolarità relativa all’IVA dovuta nel 2020, di cui venivachiesto il pagamento a [OSCURATO:SOCIETA]. (hinc: la contribuente o la societàcontribuente) a seguito del controllo della dichiarazione presentata nel2021. Tale comunicazione veniva impugnata davanti alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Napoli (hinc: CGT1), che accoglieva il ricorsodella contribuente, disponendo la compensazione delle spese di lite.2. La contribuente proponeva ricorso in appello, impugnando la statuizionerelativa alla compensazione delle spese di lite. Con la sentenza n. 914/2025cit. la CGT2 rigettava l’appello, rilevando che l’affermazione del giudice diprime cure secondo cui «la mancanza di profili di assoluta incontrovertibilitàlegittimano la compensazione integrale tra le parti delle spese del presentegrado di giudizio», fosse corretta, perché conforme alla previsionedell’art.15 d.lgs. n. 546 del 1992, che contiene il principio generale diresponsabilità per le spese di giudizio.2.1. La CGT2 ha, poi, evidenziato che «Il principio di soccombenza, dunquenon è assoluto essendo prevista la possibilità di compensare- in tutto od inparte-le spese delle parti in caso di soccombenza reciproca o quandoricorrano altri giusti motivi. La discrezionalità del giudice nella valutazionedei giusti motivi ha ricondotto a tale ambito diverse fattispecie, come ilcomportamento processuale delle parti, l'obiettiva difficoltà o incertezzadella lite, le interpretazioni divergenti, la novità o peculiarità delle questionitrattate, il mutamento della giurisprudenza. In questo contesto si inserisceun indirizzo consolidato della Suprema Corte, che reputa l’esercizio dicodesto potere non necessitante di specifica motivazione, oltre cheinsindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sull’indicazione diragioni palesemente illogiche tali da inficiare il processo formativo dellaNumero registro generale 14212/2025Numero sezionale 2399/2026Numero di raccolta generale 14072/2026Data pubblicazione 13/05/2026volontà decisionale, incontrando il giudice unico limite nel divieto dicondanna alla rifusione delle spese della parte totalmente vittoriosa. Neconsegue che ponendo a fondamento dela [della] sua decisione la mancanzadi requisisti di incontrovertibilità della questione portata alla sua attenzione,il giudice di primo grado ha in realtà giustificato la sua decisione sul puntofacendo corretto uso dei criteri in precedenza indicati sotto il profilo dellaincertezza della lite ovvero della peculiarità edlla [della] questione trattata.»3. Contro la sentenza della CGT2 la contribuente ha proposto ricorso incassazione con due motivi.4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.5. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (neltesto applicabile ratione temporis), e degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.(alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018) (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.).1.1. Con tale motivo la ricorrente evidenzia che la CGT1 ha motivato lacompensazione delle spese affermando che: «La mancanza di profili diassoluta incontrovertibilità legittimano la compensazione integrale tra leparti delle spese del presente grado di giudizio.»La CGT2, nel rigettare l'appello della contribuente, ha ritenuto talemotivazione corretta, affermando che il giudice di primo grado «ponendo afondamento della sua decisione la mancanza di requisisti diincontrovertibilità della questione portata alla sua attenzione, [...] ha inrealtà giustificato la sua decisione sul punto facendo corretto uso dei criteriin precedenza indicati sotto il profilo della incertezza della lite ovvero dellapeculiarità della questione trattata.»Rileva, quindi, che l’espressione «mancanza di profili di assolutaincontrovertibilità», così come la sua interpretazione in termini diNumero registro generale 14212/2025Numero sezionale 2399/2026Numero di raccolta generale 14072/2026Data pubblicazione 13/05/2026«incertezza della lite ovvero della peculiarità della questione trattata», senon ancorata a specifici e concreti elementi fattuali e giuridici emergentidalla controversia, non integra le «gravi ed eccezionali ragioni» richiestedalla legge per derogare al principio della soccombenza.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza in relazione all'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 eall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione meramente apparente,tautologica e, comunque, inidonea a integrare le "gravi ed eccezionaliragioni" richieste per la compensazione delle spese (art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.).2.1. Con tale motivo la ricorrente denuncia il carattere meramenteapparente della motivazione adottata dalla CGT2, che pone a fondamentodella sua decisione la mancanza di requisisti di incontrovertibilità dellaquestione portata alla sua attenzione, come rilevato dal primo giudice,risolvendosi in una formula di stile, del tutto avulsa da una concreta analisidella fattispecie.3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente. Nel caso dispecie la sentenza impugnata, nel confermare la statuizione del giudice diprime cure sulle spese di lite, ha dato rilievo alla circostanza che lacontroversia presentasse requisiti di incontrovertibilità. Difatti, era oggettodi impugnazione una comunicazione di irregolarità emessa in esito alcontrollo della dichiarazione presentata ai fini IVA. Secondo le risultanzedegli atti processuali i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto cheil contribuente avesse provato il versamento degli importi dichiarati.3.1. Ciò premesso il convincimento del giudice di seconde cure – nellaricostruzione della disciplina normativa e dei principi elaborati dalla recentegiurisprudenza di questa Corte – è chiaro, essendo stato ritenuto che ilcarattere incontrovertibile della controversia de qua giustificasse lacompensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n.546 del 1992. La sentenza impugnata non presenta, quindi, le lacuneNumero registro generale 14212/2025Numero sezionale 2399/2026Numero di raccolta generale 14072/2026Data pubblicazione 13/05/2026motivazionali denunciate con il secondo motivo di ricorso (da ritenere,pertanto, infondato), essendo lineare il percorso argomentativo seguito dalgiudice di seconde cure.Quest’ultimo, tuttavia, pur richiamando la recente giurisprudenza diquesta Corte non ha declinato correttamente i principi al caso di specie. Atal proposito occorre rilevare, con riferimento alla versione dell’art. 15,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 applicabile, ratione temporis, al caso dispecie (senza che il risultato sia modificato dalle novità apportate dal d.lgs.n. 220 del 2023 entrato in vigore il 04/01/2024 non applicabile al caso dispecie, dal momento che il giudizio di primo grado è stato instaurato in data29/12/2023), che il tenore letterale della norma (nel richiamare le «gravied eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate») trovariscontro nell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., a seguito dell’interventoadditivo di Corte cost. n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale - nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. 12/09/2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventiper la definizione dell’arretrato in materia di processo civile) - nella parte incui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi edeccezionali ragioni. La stessa dichiarazione di illegittimità costituzionaledell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. ha trovato, quale riferimentosistematico, le modifiche apportate all’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del1992 ad opera del d.lgs. 156 del 2015.Secondo quanto già rilevato da questa Corte (Cass., 03/09/2024, n.23592) proprio la pronuncia della Corte costituzionale (Corte cost. n. 77 del2018) ha evidenziato come il passaggio dalla clausola generale cheammetteva la compensazione per «gravi motivi» a quella - che connotavala formulazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. anteriormente allemodifiche ad opera del d.l. n. 132 del 2014 e attualmente inserita nell’art.15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – che impone, invece, la presenza diNumero registro generale 14212/2025Numero sezionale 2399/2026Numero di raccolta generale 14072/2026Data pubblicazione 13/05/2026«gravi ed eccezionali ragioni», finisce per restringere i margini del sindacatogiurisdizionale, con la riduzione, in tal modo, delle possibili deroghe allaregola generale della soccombenza e l’accentuazione dei rapporti tra laregola cd. della soccombenza (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992) equella speciale della compensazione (art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del1992) in termini di norma generale-norma eccezionale, costruendo laseconda come una sorta di correttivo alla prima, di cui finisce per modularel’applicazione secondo il principio di proporzionalità.Il principio di responsabilità che integra la ratio della regola generalesulla soccombenza, trova, quindi, in virtù di una clausola generale («gravied eccezionali ragioni») un correttivo che scongiura esiti interpretativicontrari al principio di ragionevolezza.Tale restrizione finisce per limitare la discrezionalità del giudice dimerito, che si esplica sì nella cornice lasciata aperta dalla formulazione checonnota la clausola generale, ma vede nel lessico, nella ratio e nei principiche governano quest’ultima – sia con riferimento al principio diresponsabilità che governa la regola della soccombenza, sia con il principiodi proporzionalità che ne limita l’applicazione solo nei casi in cuil’applicazione della regola generale possa condurre a esiti contrari a principidi ragionevolezza – dei limiti insormontabili nella statuizione sulle spese dilite.Il principio di proporzionalità e ragionevolezza opera come criterio cheguida l’ermeneusi di una norma che fa eccezione a una regola generale (i.e.quella che pone le spese a carico della parte soccombente), senza condurrea costruire una regola di alternanza rispetto a quest’ultima. Il criterio cheguida il giudice nell’interpretazione del sintagma «gravi ed eccezionaliragione» secondo il principio di proporzionalità è sempre di caratterecomparativo, costituendo l’esito di un processo ermeneutico in cui la verificacirca l’applicazione del criterio (generale) della soccombenza conduca, nelNumero registro generale 14212/2025Numero sezionale 2399/2026Numero di raccolta generale 14072/2026Data pubblicazione 13/05/2026singolo caso, a risultati costituzionalmente dissonanti con il principio diragionevolezza.Non ha, invece, la funzione di dare rilievo a possibili ragioni che possanooperare in alternativa rispetto al principio della soccombenza, quale, comenel caso di specie, il carattere incontrovertibile di una controversia, dove afronte di una comunicazione di irregolarità conseguente al mancatoriscontro da parte dell’amministrazione finanziaria dei versamentidell’imposta dichiarata da parte della contribuente, quest’ultima provi lapiena corrispondenza tra il versato e il dichiarato.3.2. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il secondo motivo è infondato,mentre il primo motivo è fondato e deve essere accolto.4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio allaCGT2 che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presentegiudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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