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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2002

Cassazione n. 13251/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Tribunale di Roma in composizione monocratica emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 23/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 10/02/2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma in composizione monocratica applicava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen., in Roma il 22/09/2021.

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 129 e 444 cod. proc. perì., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., non essendo stata valutata la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento e senza valutare la sussistenza della fattispecie tentata alla luce delle circostanze del fatto, avendo le ricorrentei abbandonato spontaneamente il luogo del fatto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta in ricorso, essendo dedotte non melgio specificate cause di proscioglimento ed una ricostruzione, oltre che doglianze in fatto circa la ricostruzione della vicenda.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 10/02/2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Tribunale di Roma in composizione monocratica emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 23/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 10/02/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma in composizione monocratica applicava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen., in Roma il 22/09/2021. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 129 e 444 cod. proc. perì., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., non essendo stata valutata la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento e senza valutare la sussistenza della fattispecie tentata alla luce delle circostanze del fatto, avendo le ricorrentei abbandonato spontaneamente il luogo del fatto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta in ricorso, essendo dedotte non melgio specificate cause di proscioglimento ed una ricostruzione, oltre che doglianze in fatto circa la ricostruzione della vicenda. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10/02/2023 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 13251/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris