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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35833/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 luglio 1993; avverso la sentenza del 18 luglio 2025 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Firenze ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 624-bis, 625 nn. 2 e 5 cod. pen., a lui ascritto in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato articolando un unico motivo di censura, a mezzo del quale denuncia violazione di legge in ordine alla qualificazione dei fatti (invocata in termini di ricettazione); - che la questione sottoposta alla valutazione di questa Corte non attiene all'esatta qualificazione del fatto oggetto dell'imputazione, ma alla prova della concreta sussistenza della fattispecie consumata.

E tanto rende inammissibile la censura, perché proposta fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.

Ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, infatti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023), circostanza in concreto insussistente (anche alla luce dell'analitica motivazione offerta a pag. 2); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 luglio 1993; avverso la sentenza del 18 luglio 2025 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Firenze ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 624-bis, 625 nn. 2 e 5 cod. pen., a lui ascritto in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato articolando un unico motivo di censura, a mezzo del quale denuncia violazione di legge in ordine alla qualificazione dei fatti (invocata in termini di ricettazione); - che la questione sottoposta alla valutazione di questa Corte non attiene all'esatta qualificazione del fatto oggetto dell'imputazione, ma alla prova della concreta sussistenza della fattispecie consumata. E tanto rende inammissibile la censura, perché proposta fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, infatti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023), circostanza in concreto insussistente (anche alla luce dell'analitica motivazione offerta a pag. 2); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 35833/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris