Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 34986/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senzarinvio della decisione impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilitàdell’istanza di detenzione domiciliare c.d. biennale, con restituzione degli atti peril prosieguo al Tribunale di Roma, e il rigetto del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 02/04/2026, il Tribunale di sorveglianza di Romaha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord.pen. per superamento dei limiti edittali previsti dalla legge e ha respinto l’istanzadi affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 ord. pen., avanzate daGiulietta Pintore, libera e in sospensione per l’esecuzione della pena di anni due,mesi due e giorni dieci di reclusione, residuo della pena inflitta di anni tre e mesisei di reclusione per associazione per delinquere e riciclaggio.[OSCURATO:PERSONA] riteneva che la misura alternativa sarebbe stata eseguita con losvolgimento di un’attività lavorativa in un settore analogo a quello che avevadato occasione alla condannata di commettere i suddetti gravi reati e lamancanza di un percorso di revisione critica, unitamente ai procedimenti ancorapendenti a suo carico per delitti di bancarotta fraudolenta, doveva farconsiderare ancora prematura la concessione del beneficio.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di GiuliettaPintore e con un unico motivo ha denunciato ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.b) ed e), cod proc. pen., violazione di legge ed erronea applicazione degli artt.47 e 47-ter l.n. 354/75, nonché vizio di motivazione nella forma della carenza edella illogicità.L’ordinanza impugnata aveva individuato la pena residua in anni due, mesidue e giorni dieci di reclusione, perché non aveva tenuto conto, com’eradoveroso, dell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma in data29/02/2024, che in relazione ai semestri espiati in custodia cautelare in carcereprima e agli arresti domiciliari poi aveva concesso la liberazione anticipata percomplessivi giorni 90; sicché la pena residua andava commisurata in anni uno,mesi undici e giorni dieci di reclusione, e l’istanza di detenzione domiciliare nondoveva essere considerata inammissibile per il superamento del limite biennale.Alla diversa misura della pena ancora da espiare, considerata anche ai finidel diniego dell’affidamento in prova ai servizi sociali, si aggiungevano gliulteriori vizi della motivazione che contrastava con la documentazione fornitadalla difesa in ordine all’attività lavorativa dalla condannata, che era soltantoun’addetta alle pulizie nella [OSCURATO:SOCIETA]. e pertanto non si potevano considerareinsussistenti elementi utili a verificare la sua positiva condotta dopo lacommissione del reato (nell’anno 2018) e dopo quelli ipotizzati nell’ambito deiprocedimenti pendenti (fino all’anno 2020), come invece affermato nelprovvedimento impugnato.In relazione poi alla mansione che attualmente svolge, priva di qualsivogliaaggancio a ruoli gestori o amministrativi, doveva considerarsi frutto ditravisamento l’affermazione contenuta nel provvedimento riguardo il rischio direiterazione del reato perché l’attività lavorativa veniva svolta nello stessosettore in cui aveva commesso i reati.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che, in parzialeaccoglimento del ricorso, fosse annullata senza rinvio la decisione impugnatalimitatamente alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di detenzionedomiciliare c.d. biennale, con restituzione degli atti per il prosieguo al [OSCURATO:PERSONA] e con rigetto del ricorso nel resto.4.

Il difensore del condannato ha successivamente depositato l’ordinanza indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accoltol’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza gravata da ricorso percassazione, riconoscendo l’erroneità del calcolo della pena da espiare e il fumusboni iuris riguardo alle censure sull’erroneità dell’affermazione che la condannatastia lavorando nello stesso ambito nel quale erano maturate le sue pregressecondotte illecite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Evidente appare l’errore in cui è incorso il provvedimento impugnato neldichiarare inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare per il superamentodel limite biennale della pena da espiare.Agli atti è allegata l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma in data29/02/2024, che in relazione ai semestri espiati in custodia cautelare in carcereprima e agli arresti domiciliari poi aveva concesso la liberazione anticipata percomplessivi giorni 90; sicché la pena residua andava commisurata in anni uno,mesi undici e giorni dieci di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe, pertanto, dovuto valutare nel merito l’istanza.Ma anche con riguardo alla valutazione dei presupposti per l’affidamento inprova ai servizi sociali, oggetto dell’istanza rigettata nel merito, è indubbia lasussistenza del vizio di motivazione lamentato dalla ricorrente, della quale nonpuò dirsi che lo svolgimento delle mansioni di addetta alle pulizie alle dipendenzedi una ditta del settore valga a farla considerare inserita nello stesso ambito incui ha delinquito in passato: si tratta, in effetti, di un salto logico che mina la noncontraddittorietà del porvvedimento impugnato.Escluso pertanto questo elemento, tenuto conto delle reali pendenzegiudiziarie a carico della condannata e considerata l’entità della pena da espiare,dovranno essere rivalutati gli elementi favorevoli emergenti dalla relazionedell’UEPE, che danno atto di una piena disponibilità del ricorrente al percorso direinserimento sociale.Al riguardo deve ricordarsi che attraverso la misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale l'ordinamento ha inteso attuare unaforma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannatiper i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni edelementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi dicompleto reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale disorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina edalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, neiprecedenti penali (Sez. 1, 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062) nelle pendenzeprocessuali, nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, Capiti, Rv.207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condottacarceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture diosservazione.Ne consegue che, in tema di misure alternative alla detenzione, se è veroche il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputatiall'osservazione del condannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo,vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, egli è però tenuto a considerare leriferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato,parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e aiprofili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governal'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv.270016 - 01).3.

Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato disponendonuovo giudizio per una completa rivalutazione, in via gradata, di entrambe leistanze della condannata.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senzarinvio della decisione impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilitàdell’istanza di detenzione domiciliare c.d. biennale, con restituzione degli atti peril prosieguo al Tribunale di Roma, e il rigetto del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 02/04/2026, il Tribunale di sorveglianza di Romaha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord.pen. per superamento dei limiti edittali previsti dalla legge e ha respinto l’istanzadi affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 ord. pen., avanzate daGiulietta Pintore, libera e in sospensione per l’esecuzione della pena di anni due,mesi due e giorni dieci di reclusione, residuo della pena inflitta di anni tre e mesisei di reclusione per associazione per delinquere e riciclaggio.[OSCURATO:PERSONA] riteneva che la misura alternativa sarebbe stata eseguita con losvolgimento di un’attività lavorativa in un settore analogo a quello che avevadato occasione alla condannata di commettere i suddetti gravi reati e lamancanza di un percorso di revisione critica, unitamente ai procedimenti ancorapendenti a suo carico per delitti di bancarotta fraudolenta, doveva farconsiderare ancora prematura la concessione del beneficio.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di GiuliettaPintore e con un unico motivo ha denunciato ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.b) ed e), cod proc. pen., violazione di legge ed erronea applicazione degli artt.47 e 47-ter l.n. 354/75, nonché vizio di motivazione nella forma della carenza edella illogicità.L’ordinanza impugnata aveva individuato la pena residua in anni due, mesidue e giorni dieci di reclusione, perché non aveva tenuto conto, com’eradoveroso, dell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma in data29/02/2024, che in relazione ai semestri espiati in custodia cautelare in carcereprima e agli arresti domiciliari poi aveva concesso la liberazione anticipata percomplessivi giorni 90; sicché la pena residua andava commisurata in anni uno,mesi undici e giorni dieci di reclusione, e l’istanza di detenzione domiciliare nondoveva essere considerata inammissibile per il superamento del limite biennale.Alla diversa misura della pena ancora da espiare, considerata anche ai finidel diniego dell’affidamento in prova ai servizi sociali, si aggiungevano gliulteriori vizi della motivazione che contrastava con la documentazione fornitadalla difesa in ordine all’attività lavorativa dalla condannata, che era soltantoun’addetta alle pulizie nella [OSCURATO:SOCIETA]. e pertanto non si potevano considerareinsussistenti elementi utili a verificare la sua positiva condotta dopo lacommissione del reato (nell’anno 2018) e dopo quelli ipotizzati nell’ambito deiprocedimenti pendenti (fino all’anno 2020), come invece affermato nelprovvedimento impugnato.In relazione poi alla mansione che attualmente svolge, priva di qualsivogliaaggancio a ruoli gestori o amministrativi, doveva considerarsi frutto ditravisamento l’affermazione contenuta nel provvedimento riguardo il rischio direiterazione del reato perché l’attività lavorativa veniva svolta nello stessosettore in cui aveva commesso i reati.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che, in parzialeaccoglimento del ricorso, fosse annullata senza rinvio la decisione impugnatalimitatamente alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di detenzionedomiciliare c.d. biennale, con restituzione degli atti per il prosieguo al [OSCURATO:PERSONA] e con rigetto del ricorso nel resto.4. Il difensore del condannato ha successivamente depositato l’ordinanza indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accoltol’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza gravata da ricorso percassazione, riconoscendo l’erroneità del calcolo della pena da espiare e il fumusboni iuris riguardo alle censure sull’erroneità dell’affermazione che la condannatastia lavorando nello stesso ambito nel quale erano maturate le sue pregressecondotte illecite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Evidente appare l’errore in cui è incorso il provvedimento impugnato neldichiarare inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare per il superamentodel limite biennale della pena da espiare.Agli atti è allegata l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma in data29/02/2024, che in relazione ai semestri espiati in custodia cautelare in carcereprima e agli arresti domiciliari poi aveva concesso la liberazione anticipata percomplessivi giorni 90; sicché la pena residua andava commisurata in anni uno,mesi undici e giorni dieci di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe, pertanto, dovuto valutare nel merito l’istanza.Ma anche con riguardo alla valutazione dei presupposti per l’affidamento inprova ai servizi sociali, oggetto dell’istanza rigettata nel merito, è indubbia lasussistenza del vizio di motivazione lamentato dalla ricorrente, della quale nonpuò dirsi che lo svolgimento delle mansioni di addetta alle pulizie alle dipendenzedi una ditta del settore valga a farla considerare inserita nello stesso ambito incui ha delinquito in passato: si tratta, in effetti, di un salto logico che mina la noncontraddittorietà del porvvedimento impugnato.Escluso pertanto questo elemento, tenuto conto delle reali pendenzegiudiziarie a carico della condannata e considerata l’entità della pena da espiare,dovranno essere rivalutati gli elementi favorevoli emergenti dalla relazionedell’UEPE, che danno atto di una piena disponibilità del ricorrente al percorso direinserimento sociale.Al riguardo deve ricordarsi che attraverso la misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale l'ordinamento ha inteso attuare unaforma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannatiper i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni edelementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi dicompleto reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale disorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina edalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, neiprecedenti penali (Sez. 1, 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062) nelle pendenzeprocessuali, nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, Capiti, Rv.207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condottacarceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture diosservazione.Ne consegue che, in tema di misure alternative alla detenzione, se è veroche il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputatiall'osservazione del condannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo,vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, egli è però tenuto a considerare leriferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato,parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e aiprofili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governal'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv.270016 - 01).3. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato disponendonuovo giudizio per una completa rivalutazione, in via gradata, di entrambe leistanze della condannata. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]