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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41730/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso con il ruolo di organizzatore (capo 2), per due reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, truffa ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio ed intestazione fittizia di beni (capi 3 e 6), per più reati di truffa aggravata ai danni dello Stato (capi 4 e 7), per più reati di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis, legge n. 401 del 1989 (capi 5 e 8) e per più reati di intestazione fittizia di beni (capi 10, 11, 12 e 13-bis); tranne che per il reato associativo contestato al capo 2), per tutti gli altri reati è stata applicata l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen.; inoltre, è stata ritenuta applicabile la recidiva reiterata ed infraquinquennale.

In particolare, la Corte territoriale ha escluso il ruolo di organizzatore in relazione al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso e ha conseguentemente ridotto la pena.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, evidenziando che la Corte territoriale ha desunto la prova della sua colpevolezza dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Lanzafarne, ritenute riscontrate dalle numerose conversazioni intercettate, sebbene la stessa Corte di appello non abbia effettuato alcuna valutazione e fornito alcuna motivazione in ordine alla intrinseca attendibilità del collaboratore di giustizia, che avrebbe dovuto essere positivamente valutata ancor prima di poter procedere alla verifica degli eventuali riscontri, non potendo il giudice limitarsi a verificare l'esistenza di questi ultimi.

In realtà, il rapporto tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], esponente di rilievo del clan Cappello, troverebbe giustificazione nel rapporto di parentela che legava i genitori di entrambi, considerato che non è mai stato dimostrato il contributo del Castiglia al mantenimento in vita del sodalizio criminale ed al raggiungimento dei suoi scopi; in particolare, non si comprenderebbe perché la gestione dell'attività di raccolta delle scommesse nel territorio aretuseo dovesse essere affidata a soggetti intranei all'organizzazione mafiosa, mentre sul territorio etneo l'organizzazione criminale si sarebbe avvalsa di un soggetto esterno che avrebbe avuto rapporti esclusivamente con il responsabile del clan.

In ordine all'attendibilità intrinseca del collaborante, la Corte territoriale, sostiene il ricorrente, avrebbe omesso di dare risposta ai rilievi contenuti nell'atto di appello e non sarebbero stati indicati gli elementi sulla base dei quali è stata accertata la credibilità del propalante.

I giudici di appello si sono limitati ad affermare che le dichiarazioni del Lanzafame, per il loro contenuto ,// autoaccusatorio, dimostrerebbero la sua volontà di interrompere ogni rapporto con il sodalizio mafioso, non considerando che egli aveva intrattenuto rapporti anche con esponenti appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso avverse al clan Cappello, cosicché le sue dichiarazioni potrebbero trovare giustificazione in tali rapporti e nella esigenza di tutelare i propri beni da eventuali sequestri; tali ipotesi alternative non sono state nemmeno prese in considerazione.

Le risultanze processuali, sostiene il ricorrente, evidenziano la personalità astuta e calcolatrice del Lanzafame, che lascia adito a dubbi e perplessità.

La Corte di appello ha affermato che il Castiglia faceva da tramite tra il Lanzafame e [OSCURATO:PERSONA], mentre lo stesso collaborante afferma che in talune ipotesi gli incontri tra i due erano avvenuti senza l'intermediazione del Castiglia.

Peraltro, detta intermediazione, quando vi era stata, era giustificata dai rapporti di parentela e d'affari che legavano il ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] e non dalla appartenenza al clan mafioso.

Il ricorrente, unitamente al cugino [OSCURATO:PERSONA], aveva deciso di inserirsi nel settore delle scommesse on line e per tale motivo si era rivolto al Lanzafame, che ricopriva il ruolo di master con compiti gestionali; era il Lanzafame l'ideatore e creatore del sistema illegale di raccolta delle scommesse.

Che il rapporto tra i due cugini trovasse causa esclusivamente in tale rapporto di affari emergerebbe dalle dichiarazioni dello stesso Lanzafame, di cui il difensore riporta alcuni stralci nell'atto introduttivo e dai quali risulterebbe che i due cugini dividevano a metà tutti i guadagni derivanti non solo dalla agenzia di via del Plebiscito a Catania, l'unica che il Lanzafame asseriva essere collegata al clan Cappello, ma anche di tutte le altre scommesse effettuate on line.

Le dichiarazioni del collaboratore sarebbero anche contraddittorie, poiché egli afferma che la nomina del ricorrente quale gestore dell'agenzia di via del Plebiscito avvenne a seguito di decisione dei responsabili del sodalizio mafioso Cappello e tuttavia, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], egli venne revocato dal suo incarico su decisione di [OSCURATO:PERSONA], altro esponente del clan, ma il Lanzafame non sa spiegare le ragioni del cambiamento.

La conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA], affermata dal Lanzafame, della riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] della azione punitiva ai danni di [OSCURATO:PERSONA] non è confermata da riscontri e la circostanza, se vera, potrebbe anche trovare giustificazione nei rapporti di parentela del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA].

Neppure si comprende perché il Lanzafame, di cui i giudici di appello affermano l'appartenenza al clan Cappello, non potesse relazionarsi direttamente con il proprio capo ma dovesse farlo tramite un terzo soggetto, ossia il ricorrente.

Sarebbe, poi, del tutto irrilevante che l'odierno ricorrente, parlando con il Lanzafame, si riferisse a [OSCURATO:PERSONA] con il termine «l'agente», atteso che i due cugini erano soci in affari che non coinvolgevano il clan Cappello.

Quanto, poi, ai riscontri alle dichiarazioni del collaborante, sostiene il ricorrente che dalle conversazioni intercettate, la cui sintesi viene riportata nell'atto introduttivo, non emergerebbe che egli operasse nell'interesse del clan Cappello, atteso che ad esso ed ai suoi associati non viene fatto alcun riferimento in dette conversazioni, la circostanza rimane una mera supposizione del Lanzafame.

Solo da una delle conversazioni intercettate, quella del 16 dicembre 2015, si evincerebbe che il ricorrente gestiva il sito Futurbet.com creato per il clan Cappello e riconducibile al Lanzafame, ma siffatta conclusione, contenuta nella motivazione della sentenza qui impugnata, era una mera illazione accusatoria non suffragata da elementi giustificativi.

Nella sentenza si indica quale riscontro anche la partecipazione dell'imputato a numerosi incontri con altri associati al clan Cappello, tra i quali viene segnalato quello tenutosi in data 2 aprile 2016, ma, sostiene il ricorrente, non emergono riscontri oggettivi in ordine agli scopi ed alle ragioni di detto incontro in relazione alle finalità del sodalizio mafioso.

La mera vicinanza o contiguità dell'imputato all'organizzazione criminale non valevano ad integrare il concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso.

Sostiene pure il ricorrente che il Lanzafame ha riferito fatti risalenti anche al 2001, menzionando anche alcuni parenti dell'imputato, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], deceduto da diversi anni e padre di Paolo e [OSCURATO:PERSONA].

Era, quindi, possibile che il Giudice per le indagini preliminari avesse confuso i due soggetti; la Corte territoriale ha escluso che vi sia stata detta confusione, ma in motivazione non ha chiarito le ragioni di tale esclusione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di gravame volto alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12) e 13-bis).

Il ricorrente, dopo avere richiamato la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, citando anche la più recente sentenza delle Sezioni Unite (Sez.

U., n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), afferma che, sulla base di quanto dedotto con il primo motivo, la consapevolezza da parte dell'imputato della finalità di agevolare il clan Cappello è una mera deduzione del collaborante, rimasta indimostrata, in quanto il Castiglia era in contatto con il solo [OSCURATO:PERSONA] e non con il clan Cappello.

Il collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] ed il clan Cappello viene desunto dalla vicinanza dell'imputato a [OSCURATO:PERSONA], ma tale deduzione non trova alcun riscontro certo in alcun atto processuale.

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è richiesta la prova che anche il singolo reato sia stato commesso al fine specifico di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa e non del singolo associato.

È, quindi, necessaria una valutazione in ordine alla idoneità del reato di agevolare il conseguimento delle finalità del sodalizio criminale.

La Corte di appello non ha, invece, fornito alcuna prova idonea a dimostrare la consapevolezza e la volontà dell'imputato di agevolare con la propria condotta il clan Cappello, limitandosi a richiamare circostanze irrilevanti a tal fine ed altre divenute elementi costitutivi di altri reati che gli sono stati contestati.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello ha ritenuto la recidiva reiterata ed infraquinquennale sulla base dei plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio (furto e rapina), nonché in materia di sostanze stupefacenti, l'ultima delle quali irrevocabile il 10 luglio 2018 e dunque nel quinquennio.

Per i reati in materia di sostanze stupefacenti, era stato concesso l'affidamento in prova al servizio sociale ed era stato dichiarato estinto il reato ed ogni effetto penale.

Quanto al reato contro il patrimonio, esso era stato commesso il 24 febbraio 2012 e quindi prima dei cinque anni dalla consumazione del reato associativo, che si considerava consumato con la emissione della sentenza di primo grado, ossia il 7 gennaio 2020.

Quanto al reato di evasione esso era stato commesso nel 2010 e quindi oltre cinque anni prima dei reati contestati all'imputato in questo processo.

Inoltre, nel motivare l'esercizio del potere discrezionale di applicare la recidiva, la Corte di appello aveva affermato che vi era «identità di manifestazioni delinquenziali», mentre il ricorrente sostiene che i reati per i quali egli ha già riportato condanna sono molto diversi, per beni giuridici offesi e per i motivi che li hanno determinati, da quelli per i quali si procede in questa sede.

Tale dato, unito alla risalenza nel tempo dei fatti per i quali il ricorrente ha riportato condanna, non consentirebbe di ravvisare un'identità di devianza criminale dalla quale desumere una maggiore pericolosità sociale; manca una relazione qualificata tra i i precedenti penali ed i nuovi reati per i quali si procede.

Infine, la Corte di appello, nel calcolare la pena avrebbe applicato sia l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sia la recidiva reiterata infraquinquennale, ossia due aggravanti ad effetto speciale, in violazione dell'art.63, quarto comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato laddove si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe motivato sull'intrinseca attendibilità del collaborante Lanzafame, atteso che nella sentenza di secondo grado vengono chiaramente esplicitate le ragioni che hanno condotto i giudici di appello a ritenere il collaborante [OSCURATO:PERSONA] intrinsecamente attendibile (vedi 20 della motivazione della sentenza di appello).

Peraltro, nella sentenza di appello neppure si afferma che l'odierno ricorrente ha contestato l'attendibilità del collaborante e nel ricorso per cassazione non si esplicitano i rilievi formulati in ordine a tale questione, cosicché il motivo di ricorso risulta generico sul punto.

Laddove, invece, il ricorrente sostiene che il collaborante non sarebbe attendibile, che le sue dichiarazioni sarebbero state mal interpretate o valutate — tanto che i giudici del merito avrebbero attribuito all'odierno ricorrente fatti da riferirsi ad altro soggetto suo omonimo ormai deceduto — e che le conversazioni intercettate, per il loro contenuto, non riscontrerebbero le dichiarazioni del Lanzafame, le sue censure attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745).

Peraltro, quanto alla circostanza che i giudici del merito avrebbero mal inteso le dichiarazioni del collaborante, riferendo all'odierno ricorrente condotte che il Lanzafame aveva attribuito ad un un altro soggetto ormai deceduto, nel ricorso neppure vengono illustrati in modo specifico gli elementi che dimostrerebbero l'errore nel quale sarebbero incorsi entrambi i giudici di merito, cosicché nemmeno il motivo appare idoneo, stante la sua genericità, a denunciare un preteso travisamento della prova.

2. Analoghe considerazioni valgono in ordine al secondo motivo di ricorso, anch'esso inammissibile.

Infatti, quanto alli aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., il ricorrente sostiene che dal materiale probatorio emergerebbe che egli si relazionava con [OSCURATO:PERSONA] non quale esponente del clan mafioso, ma come cugino e socio d'affari.

Egli, in sostanza, esprime il suo dissenso in ordine alla ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, proponendo una diversa valutazione degli elementi di fatto emersi dal materiale istruttorio, da operarsi adottando nuovi e diversi criteri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili e coerenti con il materiale istruttorio, ma in tal modo egli inevitabilmente invoca una diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in questa sede, con conseguente inammissibilità del ricorso.3.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile laddove si sostiene che i precedenti penali dell'imputato non consentirebbero, neppure in astratto, l'applicazione della ritenta recidiva, atteso che la violazione di legge in tal modo dedotta è stata denunciata per la prima volta con il ricorso per cassazione, dovendo, quindi, trovare applicazione l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

In ogni caso, il motivo è infondato perché i precedenti penali dell'imputato consentono l'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, atteso che egli è stato condannato per rapina con sentenza del 12 marzo 2003 divenuta irrevocabile il 16 dicembre 2003 e per un furto commesso in data 24 febbraio 2012 con sentenza divenuta irrevocabile il 5 dicembre 2012.

Il reato associativo per il quale è stata confermata la penale responsabilità con la sentenza impugnata in questa sede è stato commesso a partire dal 2015 e quindi entro i cinque anni dal passaggio in giudicato dalla condanna per il reato di furto.

Ai fini della infraquinquennalità è sufficiente che il reato sia stato commesso entro i cinque anni dalla precedente condanna e, quindi, in caso di reato permanente, che entro tale termine sia iniziata la consumazione del reato, non occorrendo, invece, che entro lo stesso termine la consumazione sia cessata.

Agli stessi fini, il termine dei cinque anni inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della precedente condanna e non dalla commissione del reato al quale questa si riferisce.

In ordine all'esercizio del potere discrezionale di applicazione della contestata recidiva, la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione, indicando le ragioni che l'hanno indotta a ritenere il nuovo reato, alla luce delle precedenti condanne riportate dal Castiglia, manifestazione di una maggiore e più accentuata pericolosità sociale (vedi pag. 110 della motivazione della sentenza di appello), cosicché il motivo risulta, sul punto, manifestamente infondato.

Il motivo è manifestamente infondato anche laddove il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., atteso che per il reato più grave, ossia il delitto associativo contestato al capo 2), è stata applicata solo la recidiva e non l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che non è stata contestata, mentre per gli altri reati sono stati applicati gli aumenti di pena per la continuazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso con il ruolo di organizzatore (capo 2), per due reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, truffa ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio ed intestazione fittizia di beni (capi 3 e 6), per più reati di truffa aggravata ai danni dello Stato (capi 4 e 7), per più reati di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis, legge n. 401 del 1989 (capi 5 e 8) e per più reati di intestazione fittizia di beni (capi 10, 11, 12 e 13-bis); tranne che per il reato associativo contestato al capo 2), per tutti gli altri reati è stata applicata l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen.; inoltre, è stata ritenuta applicabile la recidiva reiterata ed infraquinquennale. In particolare, la Corte territoriale ha escluso il ruolo di organizzatore in relazione al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso e ha conseguentemente ridotto la pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, evidenziando che la Corte territoriale ha desunto la prova della sua colpevolezza dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Lanzafarne, ritenute riscontrate dalle numerose conversazioni intercettate, sebbene la stessa Corte di appello non abbia effettuato alcuna valutazione e fornito alcuna motivazione in ordine alla intrinseca attendibilità del collaboratore di giustizia, che avrebbe dovuto essere positivamente valutata ancor prima di poter procedere alla verifica degli eventuali riscontri, non potendo il giudice limitarsi a verificare l'esistenza di questi ultimi. In realtà, il rapporto tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], esponente di rilievo del clan Cappello, troverebbe giustificazione nel rapporto di parentela che legava i genitori di entrambi, considerato che non è mai stato dimostrato il contributo del Castiglia al mantenimento in vita del sodalizio criminale ed al raggiungimento dei suoi scopi; in particolare, non si comprenderebbe perché la gestione dell'attività di raccolta delle scommesse nel territorio aretuseo dovesse essere affidata a soggetti intranei all'organizzazione mafiosa, mentre sul territorio etneo l'organizzazione criminale si sarebbe avvalsa di un soggetto esterno che avrebbe avuto rapporti esclusivamente con il responsabile del clan. In ordine all'attendibilità intrinseca del collaborante, la Corte territoriale, sostiene il ricorrente, avrebbe omesso di dare risposta ai rilievi contenuti nell'atto di appello e non sarebbero stati indicati gli elementi sulla base dei quali è stata accertata la credibilità del propalante. I giudici di appello si sono limitati ad affermare che le dichiarazioni del Lanzafame, per il loro contenuto ,// autoaccusatorio, dimostrerebbero la sua volontà di interrompere ogni rapporto con il sodalizio mafioso, non considerando che egli aveva intrattenuto rapporti anche con esponenti appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso avverse al clan Cappello, cosicché le sue dichiarazioni potrebbero trovare giustificazione in tali rapporti e nella esigenza di tutelare i propri beni da eventuali sequestri; tali ipotesi alternative non sono state nemmeno prese in considerazione. Le risultanze processuali, sostiene il ricorrente, evidenziano la personalità astuta e calcolatrice del Lanzafame, che lascia adito a dubbi e perplessità. La Corte di appello ha affermato che il Castiglia faceva da tramite tra il Lanzafame e [OSCURATO:PERSONA], mentre lo stesso collaborante afferma che in talune ipotesi gli incontri tra i due erano avvenuti senza l'intermediazione del Castiglia. Peraltro, detta intermediazione, quando vi era stata, era giustificata dai rapporti di parentela e d'affari che legavano il ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] e non dalla appartenenza al clan mafioso. Il ricorrente, unitamente al cugino [OSCURATO:PERSONA], aveva deciso di inserirsi nel settore delle scommesse on line e per tale motivo si era rivolto al Lanzafame, che ricopriva il ruolo di master con compiti gestionali; era il Lanzafame l'ideatore e creatore del sistema illegale di raccolta delle scommesse. Che il rapporto tra i due cugini trovasse causa esclusivamente in tale rapporto di affari emergerebbe dalle dichiarazioni dello stesso Lanzafame, di cui il difensore riporta alcuni stralci nell'atto introduttivo e dai quali risulterebbe che i due cugini dividevano a metà tutti i guadagni derivanti non solo dalla agenzia di via del Plebiscito a Catania, l'unica che il Lanzafame asseriva essere collegata al clan Cappello, ma anche di tutte le altre scommesse effettuate on line. Le dichiarazioni del collaboratore sarebbero anche contraddittorie, poiché egli afferma che la nomina del ricorrente quale gestore dell'agenzia di via del Plebiscito avvenne a seguito di decisione dei responsabili del sodalizio mafioso Cappello e tuttavia, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], egli venne revocato dal suo incarico su decisione di [OSCURATO:PERSONA], altro esponente del clan, ma il Lanzafame non sa spiegare le ragioni del cambiamento. La conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA], affermata dal Lanzafame, della riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] della azione punitiva ai danni di [OSCURATO:PERSONA] non è confermata da riscontri e la circostanza, se vera, potrebbe anche trovare giustificazione nei rapporti di parentela del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA]. Neppure si comprende perché il Lanzafame, di cui i giudici di appello affermano l'appartenenza al clan Cappello, non potesse relazionarsi direttamente con il proprio capo ma dovesse farlo tramite un terzo soggetto, ossia il ricorrente. Sarebbe, poi, del tutto irrilevante che l'odierno ricorrente, parlando con il Lanzafame, si riferisse a [OSCURATO:PERSONA] con il termine «l'agente», atteso che i due cugini erano soci in affari che non coinvolgevano il clan Cappello. Quanto, poi, ai riscontri alle dichiarazioni del collaborante, sostiene il ricorrente che dalle conversazioni intercettate, la cui sintesi viene riportata nell'atto introduttivo, non emergerebbe che egli operasse nell'interesse del clan Cappello, atteso che ad esso ed ai suoi associati non viene fatto alcun riferimento in dette conversazioni, la circostanza rimane una mera supposizione del Lanzafame. Solo da una delle conversazioni intercettate, quella del 16 dicembre 2015, si evincerebbe che il ricorrente gestiva il sito Futurbet.com creato per il clan Cappello e riconducibile al Lanzafame, ma siffatta conclusione, contenuta nella motivazione della sentenza qui impugnata, era una mera illazione accusatoria non suffragata da elementi giustificativi. Nella sentenza si indica quale riscontro anche la partecipazione dell'imputato a numerosi incontri con altri associati al clan Cappello, tra i quali viene segnalato quello tenutosi in data 2 aprile 2016, ma, sostiene il ricorrente, non emergono riscontri oggettivi in ordine agli scopi ed alle ragioni di detto incontro in relazione alle finalità del sodalizio mafioso. La mera vicinanza o contiguità dell'imputato all'organizzazione criminale non valevano ad integrare il concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso. Sostiene pure il ricorrente che il Lanzafame ha riferito fatti risalenti anche al 2001, menzionando anche alcuni parenti dell'imputato, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], deceduto da diversi anni e padre di Paolo e [OSCURATO:PERSONA]. Era, quindi, possibile che il Giudice per le indagini preliminari avesse confuso i due soggetti; la Corte territoriale ha escluso che vi sia stata detta confusione, ma in motivazione non ha chiarito le ragioni di tale esclusione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di gravame volto alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12) e 13-bis). Il ricorrente, dopo avere richiamato la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, citando anche la più recente sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), afferma che, sulla base di quanto dedotto con il primo motivo, la consapevolezza da parte dell'imputato della finalità di agevolare il clan Cappello è una mera deduzione del collaborante, rimasta indimostrata, in quanto il Castiglia era in contatto con il solo [OSCURATO:PERSONA] e non con il clan Cappello. Il collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] ed il clan Cappello viene desunto dalla vicinanza dell'imputato a [OSCURATO:PERSONA], ma tale deduzione non trova alcun riscontro certo in alcun atto processuale. Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è richiesta la prova che anche il singolo reato sia stato commesso al fine specifico di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa e non del singolo associato. È, quindi, necessaria una valutazione in ordine alla idoneità del reato di agevolare il conseguimento delle finalità del sodalizio criminale. La Corte di appello non ha, invece, fornito alcuna prova idonea a dimostrare la consapevolezza e la volontà dell'imputato di agevolare con la propria condotta il clan Cappello, limitandosi a richiamare circostanze irrilevanti a tal fine ed altre divenute elementi costitutivi di altri reati che gli sono stati contestati. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha ritenuto la recidiva reiterata ed infraquinquennale sulla base dei plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio (furto e rapina), nonché in materia di sostanze stupefacenti, l'ultima delle quali irrevocabile il 10 luglio 2018 e dunque nel quinquennio. Per i reati in materia di sostanze stupefacenti, era stato concesso l'affidamento in prova al servizio sociale ed era stato dichiarato estinto il reato ed ogni effetto penale. Quanto al reato contro il patrimonio, esso era stato commesso il 24 febbraio 2012 e quindi prima dei cinque anni dalla consumazione del reato associativo, che si considerava consumato con la emissione della sentenza di primo grado, ossia il 7 gennaio 2020. Quanto al reato di evasione esso era stato commesso nel 2010 e quindi oltre cinque anni prima dei reati contestati all'imputato in questo processo. Inoltre, nel motivare l'esercizio del potere discrezionale di applicare la recidiva, la Corte di appello aveva affermato che vi era «identità di manifestazioni delinquenziali», mentre il ricorrente sostiene che i reati per i quali egli ha già riportato condanna sono molto diversi, per beni giuridici offesi e per i motivi che li hanno determinati, da quelli per i quali si procede in questa sede. Tale dato, unito alla risalenza nel tempo dei fatti per i quali il ricorrente ha riportato condanna, non consentirebbe di ravvisare un'identità di devianza criminale dalla quale desumere una maggiore pericolosità sociale; manca una relazione qualificata tra i i precedenti penali ed i nuovi reati per i quali si procede. Infine, la Corte di appello, nel calcolare la pena avrebbe applicato sia l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sia la recidiva reiterata infraquinquennale, ossia due aggravanti ad effetto speciale, in violazione dell'art.63, quarto comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato laddove si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe motivato sull'intrinseca attendibilità del collaborante Lanzafame, atteso che nella sentenza di secondo grado vengono chiaramente esplicitate le ragioni che hanno condotto i giudici di appello a ritenere il collaborante [OSCURATO:PERSONA] intrinsecamente attendibile (vedi 20 della motivazione della sentenza di appello). Peraltro, nella sentenza di appello neppure si afferma che l'odierno ricorrente ha contestato l'attendibilità del collaborante e nel ricorso per cassazione non si esplicitano i rilievi formulati in ordine a tale questione, cosicché il motivo di ricorso risulta generico sul punto. Laddove, invece, il ricorrente sostiene che il collaborante non sarebbe attendibile, che le sue dichiarazioni sarebbero state mal interpretate o valutate — tanto che i giudici del merito avrebbero attribuito all'odierno ricorrente fatti da riferirsi ad altro soggetto suo omonimo ormai deceduto — e che le conversazioni intercettate, per il loro contenuto, non riscontrerebbero le dichiarazioni del Lanzafame, le sue censure attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745). Peraltro, quanto alla circostanza che i giudici del merito avrebbero mal inteso le dichiarazioni del collaborante, riferendo all'odierno ricorrente condotte che il Lanzafame aveva attribuito ad un un altro soggetto ormai deceduto, nel ricorso neppure vengono illustrati in modo specifico gli elementi che dimostrerebbero l'errore nel quale sarebbero incorsi entrambi i giudici di merito, cosicché nemmeno il motivo appare idoneo, stante la sua genericità, a denunciare un preteso travisamento della prova. 2. Analoghe considerazioni valgono in ordine al secondo motivo di ricorso, anch'esso inammissibile. Infatti, quanto alli aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., il ricorrente sostiene che dal materiale probatorio emergerebbe che egli si relazionava con [OSCURATO:PERSONA] non quale esponente del clan mafioso, ma come cugino e socio d'affari. Egli, in sostanza, esprime il suo dissenso in ordine alla ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, proponendo una diversa valutazione degli elementi di fatto emersi dal materiale istruttorio, da operarsi adottando nuovi e diversi criteri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili e coerenti con il materiale istruttorio, ma in tal modo egli inevitabilmente invoca una diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in questa sede, con conseguente inammissibilità del ricorso.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile laddove si sostiene che i precedenti penali dell'imputato non consentirebbero, neppure in astratto, l'applicazione della ritenta recidiva, atteso che la violazione di legge in tal modo dedotta è stata denunciata per la prima volta con il ricorso per cassazione, dovendo, quindi, trovare applicazione l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. In ogni caso, il motivo è infondato perché i precedenti penali dell'imputato consentono l'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, atteso che egli è stato condannato per rapina con sentenza del 12 marzo 2003 divenuta irrevocabile il 16 dicembre 2003 e per un furto commesso in data 24 febbraio 2012 con sentenza divenuta irrevocabile il 5 dicembre 2012. Il reato associativo per il quale è stata confermata la penale responsabilità con la sentenza impugnata in questa sede è stato commesso a partire dal 2015 e quindi entro i cinque anni dal passaggio in giudicato dalla condanna per il reato di furto. Ai fini della infraquinquennalità è sufficiente che il reato sia stato commesso entro i cinque anni dalla precedente condanna e, quindi, in caso di reato permanente, che entro tale termine sia iniziata la consumazione del reato, non occorrendo, invece, che entro lo stesso termine la consumazione sia cessata. Agli stessi fini, il termine dei cinque anni inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della precedente condanna e non dalla commissione del reato al quale questa si riferisce. In ordine all'esercizio del potere discrezionale di applicazione della contestata recidiva, la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione, indicando le ragioni che l'hanno indotta a ritenere il nuovo reato, alla luce delle precedenti condanne riportate dal Castiglia, manifestazione di una maggiore e più accentuata pericolosità sociale (vedi pag. 110 della motivazione della sentenza di appello), cosicché il motivo risulta, sul punto, manifestamente infondato. Il motivo è manifestamente infondato anche laddove il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., atteso che per il reato più grave, ossia il delitto associativo contestato al capo 2), è stata applicata solo la recidiva e non l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che non è stata contestata, mentre per gli altri reati sono stati applicati gli aumenti di pena per la continuazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una
Sentenza Cassazione n. 41730/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris