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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24308/2026

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 001H7ZQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato di cui «al capo a) dell'impugnazione» - è inammissibile in quanto estremamente generico e, in ogni caso, volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori a fronte dell'attenta e completa analisi fornita dalla Corte territoriale; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 001H7ZQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato di cui «al capo a) dell'impugnazione» - è inammissibile in quanto estremamente generico e, in ogni caso, volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori a fronte dell'attenta e completa analisi fornita dalla Corte territoriale; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
Sentenza Cassazione n. 24308/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris