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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35911/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di più delitti di furto di energia elettrica, pluriaggravati dall'aver commesso i fatti con violenza sulle cose e su beni destinati a pubblico servizio, nonché del delitto pluriaggravato di furto di acqua in pregiudizio dell'AMAP; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dello stato di necessità, è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura (in merito alla scriminante ex art. 54 cod. pen.) già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), con argomenti (in particolare, la mancanza del presupposto della non evitabilità del pericolo se non attraverso l'illecito commesso) con i quali il ricorrente non si confronta, limitandosi a riprodurre la versione fornita nel giudizio di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanze attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato: a fronte della motivazione offerta dal giudice del merito, il ricorrente introduce elementi di fatto (in ordine alla durata dell'allaccio abusivo), in ogni caso non in grado di scalfire le valutazioni corrette della Corte di appello, motivate anche attraverso il pertinente richiamo di quella giurisprudenza che esclude l'attenuante in caso di appropriazione dell'acqua con flusso continuo (pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di più delitti di furto di energia elettrica, pluriaggravati dall'aver commesso i fatti con violenza sulle cose e su beni destinati a pubblico servizio, nonché del delitto pluriaggravato di furto di acqua in pregiudizio dell'AMAP; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dello stato di necessità, è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura (in merito alla scriminante ex art. 54 cod. pen.) già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), con argomenti (in particolare, la mancanza del presupposto della non evitabilità del pericolo se non attraverso l'illecito commesso) con i quali il ricorrente non si confronta, limitandosi a riprodurre la versione fornita nel giudizio di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanze attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato: a fronte della motivazione offerta dal giudice del merito, il ricorrente introduce elementi di fatto (in ordine alla durata dell'allaccio abusivo), in ogni caso non in grado di scalfire le valutazioni corrette della Corte di appello, motivate anche attraverso il pertinente richiamo di quella giurisprudenza che esclude l'attenuante in caso di appropriazione dell'acqua con flusso continuo (pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 35911/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris