CassazionesentenzaSezione UDecisione del 5 gennaio 2024
Cassazione n. 28682/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12891/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA L.[OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E MINISTERO INTERNO, elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso sentenza d el [OSCURATO:PERSONA] n. 1694/2022 depositata il 9/3/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Fatti di causa Con sentenza del 23 luglio 2021 il Tar del Lazio accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso provvedimento del 21 dicembre 2020, insieme ad atti connessi, con cui la Prefettura di Roma, ritenute sussistenti in relazione a tale società le cause di decadenza, sospensione e divieto ex articolo 67 d.lgs. 159/2011 e situazioni attinenti a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi degli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. 159/2011, aveva respinto la richiesta della società stessa di iscrizione nell’elenco dei fornitori e prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, l. 190/2012 e al relativo D.P.C.M. 18 aprile 2013, annullando i provvedimenti impugnati. Proponevano appello U.T.G.-Prefettura di Roma e il Ministero dell’Interno; SITAL Impianti resisteva. Con sentenza del 9 marzo 2022 il Consiglio di Stato accoglieva l’impugnazione respingendo, in riforma della sentenza del Tar, il ricorso di primo grado. SITAL Impianti ha proposto ricorso ex articolo 362 c.p.c. sulla base di due motivi. Si sono difesi con controricorso U.T.G.-Prefettura di Roma e il Ministero dell’Interno. In data 20 aprile 2023 la Prima Presidente di questa Suprema Corte, ai sensi dell’articolo 380 bis, primo comma, c.p.c., ha pronunciato proposta di definizione del giudizio nel senso della inammissibilità del ricorso. La ricorrente in data 29 maggio 2023 ha depositato istanza per la definizione del ricorso ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 aprile 2024, la ricorrente ha depositato memoria in data 5 gennaio 2024. Rinviata la causa all’adunanza camerale dell’8 ottobre 2024, in data 18 settembre 2024 il PG ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo del ricorso denuncia eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione. 1.1 Tale eccesso sarebbe avvenuto quantomeno laddove lo scrutinio espletato dal Consiglio di Stato avrebbe incluso l’applicazione del criterio del “più probabile che non”, il quale, pur qualificato dal Consiglio di Stato stesso come unico “canone ermeneutico prognostico” da cui trarre la prova inequivocabile di infiltrazioni mafiose nell’assetto societario e organizzativo della società ricorrente, consentirebbe di operare, in effetti, “una valutazione di merito delle vicende e delle circostanze assunte dalle resistenti [OSCURATO:PERSONA] come elementi necessari e sufficienti per adottare una misura interdittiva come quella oggetto del giudizio amministrativo” de quo. Così “necessariamente” il Consiglio di Stato sarebbe entrato nel merito per affermare che il Tar avrebbe errato affermando che “le risultanze istruttorie confluite nel provvedimento impugnato … non sarebbero tali da costituire un quadro indiziario grave, preciso e concordante, tale da rendere il pericolo di infiltrazione mafiosa a carico della predetta società”. Non sarebbe attribuibile alcuna pluralità di opzioni al procedimento logico individuante un quadro indiziario munito dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, né tantomeno a un procedimento logico diretto a “negare la sussistenza di un tale quadro”: ad avviso della ricorrente, o gli indizi hanno i suddetti requisiti o non li hanno. Pertanto non sarebbe utilizzabile “un ragionamento probabilistico”, il quale inevitabilmente condurrebbe a valutazioni di merito, precluse a un giudice dotato di giurisdizione soltanto sulla legittimità. Infatti “il richiamato criterio probabilistico postula … la scelta fra una probabilità di elementi indiziari per la valutazione dei quali non ci si può sottrarre ad una scelta nel merito : ciò vuol dire anche che - mentre il primo giudice … è giunto alle proprie conclusioni rimanendo nell’ambito della propria giurisdizione - non altrettanto ha fatto il secondo” quando “è andato alla ricerca della possibile sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata ”. Il Consiglio di Stato avrebbe potuto legittimamente avvalersi del criterio probabilistico solo se “fosse stato effettivamente munito dei poteri giurisdizionali propri di una cognizione estesa anche al merito”, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, c.p.a. La giurisprudenza di queste Sezioni Unite, sostiene ancora la ricorrente, definisce “inammissibile - da parte del giudice competente - ogni rivalutazione del materiale probatorio esaminato dall’Amministrazione per l’adozione di un’interdittiva antimafia a meno che non si tratti (come nel caso in esame) di verificare la sussistenza di un comportamento amministrativo manifestamente illogico, perché viziato da eccesso di potere per assenza dei presupposti e travisamento dei fatti” (v., da ultimo, S.U. ord. 10 giugno 2021 n. 16298). Sarebbe però evidente che “il legislatore, da un lato, voleva introdurre misure ablative” di diritti costituzionali - il che avrebbe reso necessario un giudice quantomeno come “controllore” del provvedimento - , ma dall’altro “voleva che, nonostante l’intrinseca natura sanzionatoria del provvedimento, non scattassero le garanzie costituzionali e da Convenzione EDU, previste per le sanzioni penali”. Pertanto sarebbe incorso in un escamotage, affidando l’emissione del provvedimento, nonostante la sua natura intrinseca, a un organo amministrativo, così da presidiarlo mediante un giudice amministrativo cui affidare “il sindacato di mera legittimità del provvedimento”. Peraltro, “il criterio del più probabile che non… non ha nulla a che vedere con il sindacato di legittimità”. E il Consiglio di Stato non si sarebbe “limitato a fare uso dei propri poteri interpretativi” del quadro normativo, bensì avrebbe “travalicato i limiti della giurisdizione amministrativa”, essendo “giunto ad individuare un’ulteriore ipotesi” rispetto a quelle previste dall’articolo 83 d.lgs. 159/2011, “arrivando così ad alterare le risultanze istruttorie confluite nel provvedimento impugnato”. 1.2 Il motivo si fonda su argomentazioni non correlate all’effettivo contenuto della pronuncia impugnata. Il Consiglio di Stato, dopo avere ampiamente riassunto le posizioni contrapposte di parte appellante e parte appellata, afferma la fondatezza del gravame ricostruendo, in sostanza, la struttura complessiva del vaglio e della conseguente motivazione su cui si è sorretto il provvedimento interdittivo (cui è dedicato tutto il paragrafo III della sentenza), per censurare poi la decisione di primo grado per aver proprio “operato una non condivisibile parcellizzazione del quadro indiziario su cui è fondato il provvedimento interdittivo” (così nell’incipit del paragrafo IV). È a questo punto che il Consiglio di Stato precisa che “la verifica della legittimità dell’informativa” va effettuata in termini probabilistici - e precisamente seguendo la regola della c.d. probabilità cruciale - perché la misura ha natura preventiva e non sanzionatoria, per ritornare successivamente alla necessità della “visione d’insieme” allo scopo di effettuare appunto una “prognosi”, concludendo come segue (paragrafo VI della sentenza impugnata): “La visione di insieme delineata dal provvedimento gravato, lungi dall’apparire contraddittorio ed immotivato, supporta invece [con] quella prognosi inferenziale - sulla base di indizi gravi, precise e concordanti - l’avvenuto esercizio del potere discrezionale riconosciuto all’Autorità amministrativa, alla stregua del paradigma del ‘più probabile che non’ conforme alla Convenzione EDU” (richiamando qui anche giurisprudenza amministrativa e penale in tema). Il Consiglio di Stato, pertanto, ha verificato che il provvedimento è stato dall’autorità amministrativa emesso correttamente, sulla base del potere discrezionale ad essa riconosciuto, il quale d’altronde, per la natura ontologicamente preventiva del provvedimento, si è concretizzato in una prognosi (sullo strumento della prognosi inferenziale in questa fattispecie si vedano infatti, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2024 n. 952 e Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2023 n. 7061, nonché S.U. ord. 15 marzo 2023 n. 7581; e cfr. altresì, sulla valutazione dei dati rilevanti ai fini di ostacolare il tentativo di infiltrazione mafiosa, Corte cost. n. 57/2020). In questo modo, dunque, il giudice amministrativo apicale ha adempiuto il suo controllo di legittimità, rimarcando in sostanza che il primo giudice, invece, aveva erroneamente compiuto una parcellizzazione, non compatibile con la prognosi che era affidata all’autorità amministrativa. Nella sentenza impugnata si è pertanto verificata la legittimità del provvedimento, non incorrendo in alcun travalicamento dei limiti della giurisdizione. Privi di ogni pertinenza sono poi gli argomenti con cui il motivo si conclude, relativi all’affidamento delle misure preventive all’autorità amministrativa e quindi, in termini di verifica giurisdizionale, al plesso della giurisdizione amministrativa. Per la sua manifesta infondatezza, anche in considerazione della chiara giurisprudenza già sviluppatasi, sia del Consiglio di Stato sia di queste Sezioni Unite, e della quale sono stati specificamente richiamati alcuni arresti esemplari, il presente motivo, in conclusione, risulta inammissibile. 2. Il secondo motivo denuncia eccesso di potere giurisdizionale per violazione del principio di effettività del primato del diritto europeo sull’ordinamento interno. 2.1 Avendo il Consiglio di Stato scelto di abbandonare il principio di certezza del diritto a favore del principio del “più probabile che non” per riformare in pejus la sentenza del Tar, sarebbero stati violati i principi unitari elaborati nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo ex articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte di Lussemburgo ex articolo 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea. Si riconosce che questa Suprema Corte “ha più volte respinto come irricevibili prospettazioni molto simili”, negando peraltro che sia mai “giunta fino a porre in dubbio l’effettività del principio di prevalenza del diritto europeo su quello nazionale”; e la sentenza qui impugnata sarebbe altresì incoerente “rispetto agli indirizzi dello stesso Consiglio di Stato che ha più volte esplicitamente riconosciuto - in ossequio alla giurisprudenza europea sul giusto processo - la compensabilità del sacrificio dei diritti di difesa a fronte di un sindacato pieno ed effettivo sui provvedimenti interdittivi emanati dai prefetti” (si invocano Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2019 n. 758 e Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2019 n. 6105). Tale sindacato pieno ([OSCURATO:PERSONA]), infatti, essendo strumento di tutela per i ricorrenti al fine di “compensarli dell’assenza di ogni minimo contraddittorio endoprocedimentale in materia di interdittive antimafia”, non potrebbe ridursi a utilizzare ragionamenti, come quello probabilistico, “che si risolvono in una diminuzione delle garanzie da offrire necessariamente a chiunque si rivolga al giudice competente a tutelarlo nei confronti dell’amministrazione”. Nel caso in esame, invece, il giudice d’appello non avrebbe “offerto all’odierno ricorrente il sostegno della piena giurisdizione per non aver correttamente acclarato come la decisione impugnata dalla controparte pubblica fosse priva dei vizi indicati nell’appello”, bensì avrebbe riesumato il provvedimento annullato in primo grado “opponendo ad una scelta del primo giudice fondata su una motivazione piena ed analitica … la diversa scelta di legittimare le determinazioni dell’amministrazione ricorrendo ad un criterio presuntivo che ha fatto venir meno le garanzie processuali” elargite ad ogni persona europea. Il Consiglio di Stato, nel caso in esame, sembrerebbe “aver messo in discussione la stessa estensione dei poteri cognitivi” del Tar, e soprattutto avrebbe, “erroneamente ed apoditticamente”, definito il criterio del “più probabile che non” come “conforme al sistema della convenzione EDU” (sentenza d’appello, pagina 14), mentre sarebbe proprio il contrario, valevole per tutte la sentenza de Tommaso. E “questo incredibile travisamento della giurisprudenza europea potrebbe legittimare codesta Corte a cassare” la sentenza qui impugnata, non solo per violazione dell’articolo 111 Cost.- “da leggere anche secondo i principi eurounitari che disegnano il giusto processo”-, ma altresì “per contrasto con la giurisprudenza europea, prima fra tutte quella che richiama il principio di dellaFull Jurisdiction”. In modo “assolutamente singolare”, poi, il Consiglio di Stato, per sostenere l’applicabilità del criterio probabilistico con la CEDU, avrebbe ampiamente invocato precedenti propri, “così operando una curiosa inversione del parametro di riferimento della giurisprudenza europea rispetto a quella nazionale”. Si conclude chiedendo di “applicare direttamente i richiamati principi europei”, senza neppure disporre rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE vista la natura manifesta della violazione delle suddette regole europee. 2.2. Questo motivo costituisce, ictu oculi, un’ulteriore versione della prima doglianza, in quanto si fonda, ancora, sull’asserto – insostenibile, come si è visto - che il Consiglio di Stato, anziché svolgere il giudizio di legittimità, sia entrato nel merito, e per di più basando la propria valutazione di merito sul criterio “del più probabile che non”. È sufficiente per dirimerlo, pertanto, rimandare a quanto osservato in ordine al primo motivo del ricorso, che è palesemente incompatibile con una - del tutto forzata - prospettazione di eccesso di potere per violazione di norme eurounitarie. Patisce, pertanto, anche questo motivo la medesima inammissibilità del motivo precedente. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rifondere al controricorrente le spese, liquidate come da dispositivo. Essendo stata pronunciata proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., a causa della conferma delle ragioni ivi esposte [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. va altresì condannata nella misura indicata nel dispositivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 380 bis, ultimo comma, e 96, terzo e quarto comma, c.p.c. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rifondere a parte controricorrente le spese processuali, liquidate in € 7.000 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; condanna altresì [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a corrispondere al controricorrente € 5.000 ai sensi degli articoli 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, c.p.c. nonché a corrispondere alla Cassa delle ammende € 2.000 ai sensi degli articoli 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, c.p.c. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 qua