CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32442/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Como in data 9 gennaio 2019 aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato di uno snnartphone ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva ed all'aggravante, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa. Il fatto come ricostruito nelle sentenze di merito è il seguente: In data 16.12.2016( in Corno. [OSCURATO:PERSONA] si era avvicinato in bicicletta a [OSCURATO:PERSONA] ed al suo gruppo di amici / chiedendo in prestito un telefono per fare una telefonata. Effettuata una prima telefonata in disparte, aveva restituito il telefono al proprietario per poi richiederlo nuovamente, questa volta allontanandosi repentinamente senza più fare ritorno. 2. Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. 13), cod.proc.pen. per avere la sentenza impugnata erroneamente applicato norme di legge penali. Rileva che nella specie è stato commesso un errori in iudicando non integrando la condotta posta in essere dall'Elia il reato di cui all'art. 624 e 625 n. 4 cod. pen./ atteso che non ricorre nella specie la condotta tipica dello spossessamento del telefono contro la volontà della persona offesa in quanto l'Elia aveva già la disponibilità del telefono spontaneamente consegnatogli dalla persona offesa. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il motivo è infondato. Ed invero secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088). Perché sussista la circostanza aggravante in parola non é necessario l'uso di un'eccezionale abilità, essendo sufficiente che l'agente approfitti di una qualsiasi situazione oggettiva e soggettiva favorevole per eludere la normale vigilanza dell'uomo medio, poiché tale condotta è di per sé indicativa di quella più intensa pericolosità criminale che costituisce la ragione giustificatrice dell'aggravante. Configura, quindi, il delitto di furto/come contestato appropriarsi, come nel caso in esame, di un telefono consegnato al solo scopo di far effettuare una telefonata, in quanto ciò non conferisce al detentore del bene quell'effettivo potere di autonoma disponibilità, che è invece presupposto necessario della fattispecie di cui all'art. 646 cod. pen. Ne deriva che la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi dianzi esposti nel sussumerde il fatto nella fattispecie di reato contestata. Per le considerazioni svolte il ricorso, va rigettato con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.