CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28496/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ragusa;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoGiovanni Battista BERTOLINI, che ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso;lette le conclusioni scritte depositate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ragusa, che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza del 10 giugno 2025 inepigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] data 11 aprile 2024 dal G.u.p. del Tribunale di Ragusa, che lo aveva dichiaratocolpevole dei reati a lui ascritti e lo aveva condannato alle pene di legge.2. Il G.u.p. del Tribunale di Ragusa, precisamente, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309 perché in data 8 febbraio 2020 illecitamente deteneva, inconcorso con [OSCURATO:PERSONA], sostanza stupefacente del tipo cocainaavente il peso complessivo di grammi 5 circa, che, per le altre circostanzedell’azione tra cui il contestuale possesso di materiale atto alla pesatura (unbilancino di precisione) e al confezionamento (carta stagnola) della sostanzastupefacente, il possesso di una rilevante somma di denaro (690 euro inbanconote di vario taglio), appariva destinata alla cessione a terzi.Il G.u.p. del Tribunale di Ragusa ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevolealtresì dei reati di cui agli artt. 337 e 582 e 585 in relazione agli artt. 61 n. 2 e576 n. 5 bis cod. pen. per avere usato violenza e minaccia per opporsi aiCarabinieri che procedevano all’attività di perquisizione, sferrando nei loroconfronti calci e pugni e cagionando loro lesioni personali.3. La Corte di appello di Catania, come sopra anticipato, ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], escludendo che il primo giudice avessetravisato il dato ponderale della sostanza stupefacente e ritenendo checorrettamente il primo giudice avesse ritenuto provata la finalità delladestinazione a terzi della sostanza stupefacente sia per il rinvenimento di varitipi di sostanza stupefacente (cocaina e marijuana), sia per il rinvenimento dimateriale atto alla pesatura (un bilancino di precisione) e al confezionamento(carta stagnola) della sostanza stupefacente, sia per avere la già coimputataSessa, alle urla del [OSCURATO:PERSONA], chiuso la porta di ingresso che riapriva solo dopoalcuni minuti, dopo aver buttato qualcosa nel water, sia per il comportamentotenuto dal [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], lasciato ad attendere, dopo uncenno di assenso con il capo da parte del [OSCURATO:PERSONA], sull’uscio dello stabile doveera riapparso dopo qualche minuto, sia per il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] che,prima di essere ammanettato, aveva urlato qualcosa all’indirizzo della [OSCURATO:PERSONA] eaveva ingoiato un involucro di cocaina siccome riferito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] aimilitari; nonché ritenendo che correttamente il primo giudice avesse ritenutoprovato l’elemento soggettivo dei reati di resistenza a un pubblico ufficiale e dilesione personale, essendo emersa la consapevolezza e volontà dell’imputato diopporsi al compimento da parte dei Carabinieri di un atto del loro ufficio, inquanto – siccome risultava dal verbale di perquisizione e sequestro – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva spintonato gli operanti dopo che si erano qualificati e lo avevanoammonito di restare immobile, e di cagionare loro lesioni personali, consideratala violenza utilizzata.4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolandodue motivi di ricorso.4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza e/o erroneaapplicazione di legge e segnatamente dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309 – ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. – e correlataillogicità, apparenza e contraddittorietà della motivazione – ex art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen. – con riferimento alla destinazione della sostanzastupefacente a fini di spaccio.Richiama giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’onere della prova delladestinazione della sostanza stupefacente ad uso non personale grava sullapubblica accusa, e sostiene che con l'atto di impugnazione aveva evidenziato cheDe [OSCURATO:PERSONA] era un assuntore cronico di sostanze stupefacenti, siccome risultavaaltresì dal certificato del Sert di Modica (prodotto in giudizio), e che tutti glioggetti ritrovati all'interno dell'abitazione (carta stagnola, bilancino, forbici,tessera sanitaria intrisa di cocaina ecc.) non avrebbero potuto provare, al di là diogni ragionevole dubbio, la detenzione ai fini dello spaccio, in quanto in parteerano attinenti all'uso personale e massiccio di droga da parte del ricorrente e inparte erano ad ordinario corredo della dispensa del vano cucina. Sostiene,inoltre, che anche la presenza di [OSCURATO:PERSONA] sui luoghi era finalizzataall'uso di gruppo di sostanza stupefacente.Lamenta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata sialaddove, a pag. 6, ritiene che il denaro era uno degli elementi di provadell’attività di spaccio, mentre nella pagina successiva disponeva il dissequestroe la restituzione della somma di denaro sequestrata; sia laddove, a pagina 9,riconosceva l’esiguo quantitativo di cocaina (pari a tre dosi) rinvenuto nelladisponibilità del De luca, mentre a pagina 10 riteneva dimostrata la finalità dispaccio anche sulla base di tale elemento oggettivo.Lamenta illogicità della motivazione laddove ritiene la circostanza dellapresenza del [OSCURATO:PERSONA] nei pressi dell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] come sintomaticadell’attività di cessione a terzi della sostanza stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA],nonostante che il [OSCURATO:PERSONA], in sede di sit, aveva dichiarato che era d'accordocon l'imputato che si sarebbe occupato della spesa per cenare insieme a casasua e che questi in cambio gli avrebbe dato una piccola dose di cocaina,circostanza, questa di dover entrare in casa per cenare insieme, incompatibilecon la consegna da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una dose di sostanza stupefacente alGiurdanella proprio in quel frangente.Si duole della mancanza di prova della ingestione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di unovulo di cocaina all’atto dell’intervento dei Carabinieri di Pozzallo, in quanto lapresenza dell’ovulo non era emersa dalla radiografia dell’addome.Si duole, infine, della omessa considerazione della mancanza di unasuddivisione in dosi della sostanza stupefacente, che costituisce indice dellacessione a terzi.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta apparenza e manifestaillogicità della motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – inrelazione alla ritenuta sussistenza dei reati di resistenza a un pubblico ufficiale(art. 337 cod. pen.) e di lesione persona aggravata (artt. 582 e 585 cod. pen.)contestati, rispettivamente, ai capi 2) e 3) della rubrica.Sostiene il difensore che [OSCURATO:PERSONA], a causa dell’oscurità notturna edel suo stato di alterazione, non si era reso subito conto che quelli che cercavanodi immobilizzarlo erano i Carabinieri e per questo motivo aveva cercato didivincolarsi da quella che aveva percepito come una aggressione fisica. Sostiene,altresì, il difensore che [OSCURATO:PERSONA] si era reso conto della presenza delleforze dell’ordine solo nel momento in cui aveva riconosciuto il Mar. Sabato,intervenuto per aiutare i suoi colleghi ad ammanettarlo.Sostiene che l’errore sul fatto in cui era incorso [OSCURATO:PERSONA], circal’identità delle due persone che avevano cercato di immobilizzarlo, escludeva lasussistenza del dolo specifico dei contestati reati di resistenza a un pubblicoufficiale e di lesione persona aggravata.Lamenta, poi, manifesta illogicità della motivazione laddove afferma che«Nonostante la presenza di tre militari, dopo aver serrato le manette al polsodella mano sinistra, il [OSCURATO:PERSONA] riusciva a liberarsi nuovamente il braccio destro econ un gesto repentino si portava la mano alla bocca, ingoiando ciò chestringeva nel pugno», non solo perché l’accertamento diagnostico effettuatoall’ospedale di Modica non aveva dato alcun riscontro positivo in quanto laradiografia non aveva accertato la presenza di un corpo estraneo nell’addome delricorrente, ma soprattutto perché sostiene che il gesto di ingoiare un ovulo dicocaina (o quello di avvisare la [OSCURATO:PERSONA] della presenza dei Carabinieri) non avevaalcuna attinenza giuridica con la condotta richiesta per la configurazione delreato di resistenza a un pubblico ufficiale.5. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] BattistaBertolini, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso.6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Con i due motivi di ricorso il ricorrente lamenta vizio di motivazione.Occorre, pertanto, premettere che la sentenza impugnata deve essereconsiderata come una "doppia conforme" della decisione di primo gradocosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le duesentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivocorpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nellagiurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio dimotivazione, ricorre la c.d. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame- i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteriomogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggilogico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazionedegli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardatoelementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate edampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 4, n. 35858 del14/09/2021, Tamellini, Rv. 281855 – 01; Sez. 4, n. 14926 del 28/03/2019 nonmass.; Sez. 4, n. 56311 del 28/11/2018, Carzaghi non mass. Cfr. Sez. 3,n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).E occorre ricordare, altresì, che la funzione tipica dell'impugnazione è quelladi una critica argomentata al provvedimento che si realizza, a pena diinammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), attraverso la presentazione dimotivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi difatto che sorreggono ogni richiesta. Pertanto, il contenuto essenziale dell'attod'impugnazione è indefettibilmente il confronto puntuale, con specificaindicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano ildissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta(cfr., in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U.,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello,ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).3. Ciò premesso, i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto proposti permotivi non consentiti dalla legge.Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di giudiziodi cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dalricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitàesplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). È preclusa alla Corte di cassazione lapossibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre aquella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pureanch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fattio un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova(Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01).In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono pertanto deducibilicensure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorioignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzialiad imporre diversa conclusione del processo.Da ciò consegue l'inammissibilità, in quanto censure di merito, di tutte ledoglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore odi puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibileinterferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2,n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, cit.; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv.262965-01).4. Passando all’esame dei motivi, osserva la Corte che con il primo motivo ilricorrente ripropone in sede di legittimità il primo motivo dell’atto di appello conil quale aveva impugnato il giudizio di responsabilità, sostenendo che era stataerroneamente ritenuta provata la detenzione a fini di spaccio della sostanzastupefacente del tipo cocaina rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare.Orbene, il motivo di ricorso è formulato in termini meramente avversativi inquanto chiede una diversa valutazione di dati processuali – la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era un assuntore cronico di sostanze stupefacenti; la destinazione deglioggetti ritrovati all'interno dell'abitazione, che i giudici di merito hannoconcordemente ritenuto fossero utilizzati per la pesatura (il bilancino diprecisione) e il confezionamento (la carta stagnola) della sostanza stupefacente– che non è consentita al giudice di legittimità.Il motivo è inammissibile anche perchè affetto da genericità per aspecificità“estrinseca”, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nellasentenza impugnata che confutano, in maniera puntuale e con considerazioni deltutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensivesvolte nel motivo di appello (che, vengono, per così dire "replicate" in questasede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica),esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).2. Con il secondo motivo il ricorrente ripropone in sede di legittimità ilsecondo motivo dell’atto di appello con il quale aveva impugnato il giudizio diresponsabilità, sostenendo che [OSCURATO:PERSONA], a causa dell’oscurità notturna edel suo stato di alterazione, non si era reso subito conto che quelli che cercavanodi immobilizzarlo erano i Carabinieri e che l’errore sul fatto in cui era incorsoMichele [OSCURATO:PERSONA], circa l’identità delle due persone che avevano cercato diimmobilizzarlo, escludeva la sussistenza del dolo dei contestati reati di resistenzaa un pubblico ufficiale e di lesione persona aggravata e del dolo specifico delreato di resistenza a un pubblico ufficiale.Anche questo motivo di ricorso è formulato in termini meramenteavversativi in quanto chiede una diversa valutazione di dati processuali – lacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] si fosse reso conto che quelli che cercavano diimmobilizzarlo erano i Carabinieri – che non è consentita al giudice di legittimità.Il motivo è inammissibile anche perchè difetta di specificità “estrinseca”, inquanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnatache confutano, in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni daidenunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte nel motivo diappello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimitàsenza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi algiudizio di inammissibilità.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellasomma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]