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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 22383/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 novembre 1968, avverso la sentenza emessa il 13 ottobre 2022 dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza del 9 maggio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 ottobre 2022 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 2 marzo 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen., perché estinto per remissione della querela; ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 497 ter cod. pen. e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in quanto il decreto di citazione per il giudizio d'appello era stato notificato all'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore, anziché nel luogo in cui aveva eletto domicilio, ossia presso il carcere, ove era detenuto, come noto all'autorità procedente, e, all'atto della scarcerazione, presso la sua abitazione in Vernio, via Fonte dei Ciatti n. 7.

Nonostante l'eccezione fosse stata sollevata con i motivi nuovi e all'udienza di appello, la Corte territoriale non avrebbe dato risposta; 2.2 vizi della motivazione sulla sussistenza del reato di calunnia.

La Corte d'appello, nel confermare l'affermazione di responsabilità, non avrebbe effettuato alcuna indagine sull'elemento psicologico del reato, avendo sostenuto che l'intenzione dell'imputato era stata quella di denunciare l'Amministrazione penitenziaria, senza verificare se tale intenzione fosse stata sorretta da una dolosa rappresentazione dell'ingiusta incolpazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, il cui accoglimento preclude l'esame del secondo motivo.

2. Come risulta dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, l'imputato con i motivi nuovi, depositati nel giudizio di appello, e all'udienza di appello aveva eccepito la nullità della notifica del decreto di citazione in appello, effettuata presso il difensore di fiducia, anziché presso il luogo in cui egli aveva eletto domicilio.

L'imputato, con atto depositato il 22 dicembre 2017, aveva nominato difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed aveva eletto domicilio presso la propria residenza; elezione confermata anche con successivi atti in cui l'imputato ha comunicato la variazione del luogo di sua residenza.

La notifica del decreto di citazione a giudizio, avvenuta il 25 luglio 2022, è stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] anziché presso il luogo di residenza dell'imputato.

3. Al riguardo deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396 - 01, hanno affermato che è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni.Nel solco anche della pronuncia della Corte Costituzionale, n. 136 del 2008, con cui è stato riconosciuto che l'elezione o la dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato rende inapplicabile l'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., successive pronunce di questa Corte (tra le altre: Sez. 5, n. 12600 del 13/01/2017, Rv. 269709 - 01) hanno affermato che è nulla la notifica del decreto di citazione eseguita, ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia dell'imputato, nonostante l'esistenza agli atti del domicilio ritualmente dichiarato dall'imputato, in quanto, in tal caso, il domicilio "legale" non può prevalere su quello dichiarato, considerato che l'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. si riferisce alle ipotesi considerate dai commi precedenti.

Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che l'indicazione di un luogo e/o di un terzo domiciliatario, espressa da parte di colui che deve ricevere la notifica, ha lo scopo evidente di assicurare che l'atto sia consegnato nei termini e nel luogo indicato.

L'opzione processuale manifestata ha, quindi, prevalenza sugli altri criteri, in ragione della richiamata ed espressa volontà dalla parte; volontà che supera ogni possibile alternativa che si prospetti al notificante e che pone il domicilio dichiarato o eletto in posizione di vertice rispetto ai residui e ulteriori criteri contemplati normativamente, che intervengono con funzione legale e suppletiva, sempre che non si sia optato ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen..

4. Nel caso in esame, la nullità della notificazione, di natura generale a regime intermedio, è stata tempestivamente eccepita alla Corte territoriale, che nulla ha disposto al riguardo, situazione che, attesa la verifica di fondatezza del rilievo effettuata in questa sede, impone l'annullamento della sentenza e lo svolgimento di un nuovo giudizio.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata e gli atti vanno trasmessi alla Corte d'appello di Firenze per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Firenze per l'ulteriore corso.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 novembre 1968, avverso la sentenza emessa il 13 ottobre 2022 dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza del 9 maggio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 ottobre 2022 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 2 marzo 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen., perché estinto per remissione della querela; ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 497 ter cod. pen. e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in quanto il decreto di citazione per il giudizio d'appello era stato notificato all'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore, anziché nel luogo in cui aveva eletto domicilio, ossia presso il carcere, ove era detenuto, come noto all'autorità procedente, e, all'atto della scarcerazione, presso la sua abitazione in Vernio, via Fonte dei Ciatti n. 7. Nonostante l'eccezione fosse stata sollevata con i motivi nuovi e all'udienza di appello, la Corte territoriale non avrebbe dato risposta; 2.2 vizi della motivazione sulla sussistenza del reato di calunnia. La Corte d'appello, nel confermare l'affermazione di responsabilità, non avrebbe effettuato alcuna indagine sull'elemento psicologico del reato, avendo sostenuto che l'intenzione dell'imputato era stata quella di denunciare l'Amministrazione penitenziaria, senza verificare se tale intenzione fosse stata sorretta da una dolosa rappresentazione dell'ingiusta incolpazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, il cui accoglimento preclude l'esame del secondo motivo. 2. Come risulta dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, l'imputato con i motivi nuovi, depositati nel giudizio di appello, e all'udienza di appello aveva eccepito la nullità della notifica del decreto di citazione in appello, effettuata presso il difensore di fiducia, anziché presso il luogo in cui egli aveva eletto domicilio. L'imputato, con atto depositato il 22 dicembre 2017, aveva nominato difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed aveva eletto domicilio presso la propria residenza; elezione confermata anche con successivi atti in cui l'imputato ha comunicato la variazione del luogo di sua residenza. La notifica del decreto di citazione a giudizio, avvenuta il 25 luglio 2022, è stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] anziché presso il luogo di residenza dell'imputato. 3. Al riguardo deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396 - 01, hanno affermato che è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni.Nel solco anche della pronuncia della Corte Costituzionale, n. 136 del 2008, con cui è stato riconosciuto che l'elezione o la dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato rende inapplicabile l'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., successive pronunce di questa Corte (tra le altre: Sez. 5, n. 12600 del 13/01/2017, Rv. 269709 - 01) hanno affermato che è nulla la notifica del decreto di citazione eseguita, ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia dell'imputato, nonostante l'esistenza agli atti del domicilio ritualmente dichiarato dall'imputato, in quanto, in tal caso, il domicilio "legale" non può prevalere su quello dichiarato, considerato che l'art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. si riferisce alle ipotesi considerate dai commi precedenti. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che l'indicazione di un luogo e/o di un terzo domiciliatario, espressa da parte di colui che deve ricevere la notifica, ha lo scopo evidente di assicurare che l'atto sia consegnato nei termini e nel luogo indicato. L'opzione processuale manifestata ha, quindi, prevalenza sugli altri criteri, in ragione della richiamata ed espressa volontà dalla parte; volontà che supera ogni possibile alternativa che si prospetti al notificante e che pone il domicilio dichiarato o eletto in posizione di vertice rispetto ai residui e ulteriori criteri contemplati normativamente, che intervengono con funzione legale e suppletiva, sempre che non si sia optato ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.. 4. Nel caso in esame, la nullità della notificazione, di natura generale a regime intermedio, è stata tempestivamente eccepita alla Corte territoriale, che nulla ha disposto al riguardo, situazione che, attesa la verifica di fondatezza del rilievo effettuata in questa sede, impone l'annullamento della sentenza e lo svolgimento di un nuovo giudizio. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata e gli atti vanno trasmessi alla Corte d'appello di Firenze per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Firenze per l'ulteriore corso. Così deciso
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