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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 22064/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26893-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] materiale R.G.N. 26893/2022 Cron.

Rep.

Ud. 24/05/2023 CC - controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 33163/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/11/2022 R.G.N. 30152/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la parte in epigrafe ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale dell’ordinanza nr. 33163/22, del 10.11.2022, con cui questa Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza del Tribunale di Patti nr. 717 del 2021 e, decidendo nel merito, ha « condanna(to) l'INPS al pagamento di Euro 3.162,00 (oltre accessori di legge) a titolo di spese di lite per il procedimento di accertamento tecnico preventivo e per il giudizio di merito […] detratte le somme eventualmente già corrisposte a tale titolo»; in particolare, è richiesta la correzione del provvedimento che nella parte espositiva (pag.2, rigo 3 e rigo 8 del « rilevato che » ) e nel dispositivo indica il cognome del ricorrente in «Saura» e non in quello esatto «Rausa»; inoltre, nel condannare l’Istituto al pagamento delle spese relative algiudizio di merito, omette la distrazione al difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva fatto istanza; l’INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]: il ricorso merita accoglimento. questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictuoculi (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020). con specifico riferimento all’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione d elle spese proposta dal difensore, la Corte osserva che «il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. , e non dagli ordin ari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione […] consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. , anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione» (in tal senso, tra le altre, Cass. nr. 12437 del 2017); nel caso in esame, l’errore materiale nella trascrizione del cognome del ricorrente, sia nella parte espositiva che in quella dispositiva, emerge in modo evidente già dal confronto con l’epigrafe della sentenza, oltre che dall’esame degli atti di causa; risulta, inoltre, dalricorso per cassazione nr. 30152 del 2021,la richiesta di distrazione delle spese, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore del difensore, anche in relazione al giudizio di merito; deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione degli errori materiali in cui è incorsa la citata ordinanzanel modo seguente: -nella parte motiva, a pag. 2, e nella parte dispositiva , deve correggersi il cognome di [OSCURATO:PERSONA] , erroneamente indicato come «Saura»; -nella parte dispositiva, poi , prima dell a statuizione di condanna dell’Inps al pagamento delle spese di legittimità («Condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità […]») e dopo l'espressione «detratte le somme eventualmente già corrisposte a tale titolo » , deve inserirsi il seguente enunciato: «con distrazione in favore dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., nr. 9438 del 2002; Cass., ord.nr. 10203 del 2009; Cass., ord. nr. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che l’ordinanza nr. 33163 /22, de l 1 0.11.2022 , sia corretta secondo quanto specificato in motivaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26893-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] materiale R.G.N. 26893/2022 Cron. Rep. Ud. 24/05/2023 CC - controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 33163/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/11/2022 R.G.N. 30152/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la parte in epigrafe ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale dell’ordinanza nr. 33163/22, del 10.11.2022, con cui questa Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza del Tribunale di Patti nr. 717 del 2021 e, decidendo nel merito, ha « condanna(to) l'INPS al pagamento di Euro 3.162,00 (oltre accessori di legge) a titolo di spese di lite per il procedimento di accertamento tecnico preventivo e per il giudizio di merito […] detratte le somme eventualmente già corrisposte a tale titolo»; in particolare, è richiesta la correzione del provvedimento che nella parte espositiva (pag.2, rigo 3 e rigo 8 del « rilevato che » ) e nel dispositivo indica il cognome del ricorrente in «Saura» e non in quello esatto «Rausa»; inoltre, nel condannare l’Istituto al pagamento delle spese relative algiudizio di merito, omette la distrazione al difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva fatto istanza; l’INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]: il ricorso merita accoglimento. questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictuoculi (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020). con specifico riferimento all’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione d elle spese proposta dal difensore, la Corte osserva che «il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. , e non dagli ordin ari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione […] consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. , anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione» (in tal senso, tra le altre, Cass. nr. 12437 del 2017); nel caso in esame, l’errore materiale nella trascrizione del cognome del ricorrente, sia nella parte espositiva che in quella dispositiva, emerge in modo evidente già dal confronto con l’epigrafe della sentenza, oltre che dall’esame degli atti di causa; risulta, inoltre, dalricorso per cassazione nr. 30152 del 2021,la richiesta di distrazione delle spese, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore del difensore, anche in relazione al giudizio di merito; deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione degli errori materiali in cui è incorsa la citata ordinanzanel modo seguente: -nella parte motiva, a pag. 2, e nella parte dispositiva , deve correggersi il cognome di [OSCURATO:PERSONA] , erroneamente indicato come «Saura»; -nella parte dispositiva, poi , prima dell a statuizione di condanna dell’Inps al pagamento delle spese di legittimità («Condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità […]») e dopo l'espressione «detratte le somme eventualmente già corrisposte a tale titolo » , deve inserirsi il seguente enunciato: «con distrazione in favore dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., nr. 9438 del 2002; Cass., ord.nr. 10203 del 2009; Cass., ord. nr. 21213 del 2013). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che l’ordinanza nr. 33163 /22, de l 1 0.11.2022 , sia corretta secondo quanto specificato in motivaz
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