CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2025
Cassazione n. 24075/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; In particolare, la difesa lamenta la mancanza della condizione di procedibilità, in quanto il querelante non avrebbe avuto legittimazione alcuna, non essendo né colui che ha in concreto subìto la diminuzione patrimoniale, né il soggetto indotto in errore, e quindi raggirato; Secondo la giurisprudenza di Legittimità, «in tema di truffa, la titolarità del diritto di querela spetta sia al soggetto raggirato e materialmente defraudato del bene alla cui apprensione era diretta la condotta illecita, sia al soggetto che ha patito il danno patrimoniale, ovvero a colui che vanta il diritto di proprietà sul bene illecitamente appreso, essendo possibile la coesistenza di più soggetti passivi di un medesimo reato» (Cass. pen. Sez. 2, n. 15134 del 7/02/2024, Colonna, Rv. 286234-01); Nel caso di specie, la querela è del tutto legittima in quanto l'ingiusto profitto con conseguente altrui danno si è concretizzato in capo alla vittima già nel momento in cui l'imputato ha riscosso presso lo sportello bancario l'assegno precompilato, a nulla rilevando il successivo rimborso effettuato dalle [OSCURATO:PERSONA] al titolare del conto corrente, che dunque è stato ristorato del danno subìto; Inoltre, risulta evidente, come evidenziato dai giudici di merito a pagina 3 della sentenza impugnata, che tra i soggetti raggirati vi fosse non solo - come asserisce il ricorrente - l'addetto delle poste dove l'assegno è stato incassato, ma anche colui che ha inviato all'imputato il vaglia postale già compilato nella convinzione di poter acquistare l'autovettura promessa; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (sul punto, si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 Il Consigliere