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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 24948/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]$ Devis, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'illegalità della pena per omessa valutazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; considerato che con i motivi di gravame era stata contestata l'eccessività dell'aumento di pena inflitto a titolo di continuazione per il reato di furto di cui al capo A), dichiarato improcedibile in sede d'appello per difetto di querela; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Preside9te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]$ Devis, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'illegalità della pena per omessa valutazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; considerato che con i motivi di gravame era stata contestata l'eccessività dell'aumento di pena inflitto a titolo di continuazione per il reato di furto di cui al capo A), dichiarato improcedibile in sede d'appello per difetto di querela; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Preside9te
Sentenza Cassazione n. 24948/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris