CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35433/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Marsala, ha riqualificato il delitto di furto contestato all'imputato nella fattispecie tentata e ha rideterminato la pena inflitta; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché reiterativo di censure già formulate in sede di appello e adeguatamente vagliate dalla corte territoriale; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che l'imputato è gravato da precedenti penali specifici, ostativi alla concessione del beneficio richiesto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8