CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 25143/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rata in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato-ricorrente-controD’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CaratiSabrina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BrunettiEsilde, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoMaurizio Riommi;-controricorrenti-avverso la sentenza n. 1923/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il06/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 17207/2025Numero sezionale 917/2026Numero di raccolta generale 25143/2026Data pubblicazione 09/09/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presentegiudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi ed euro3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborsoforfetario nella misura del 15% da attribuirsi all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, l’8 settembre 2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]