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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 15142/2024

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ERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di somme di denaro corrispondenti al profitto di reati di truffa ai danni dello Stato ex artt. 81, 110, 640 comma 2 n. 1 cod. pen., profitto quantificato per [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società "Casa di [OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., in euro 99.126,40.Il Tribunale del riesame ha premesso trattarsi di procedimento nato da due diverse denunce presentate dal Direttore dell'ASL Napoli 1 Centro concernenti l'una pagamenti per lavori mai autorizzati e mai eseguiti, e la seconda concernente mandati di pagamento per "prestazioni occasionali", aventi ad oggetto "acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati" relative a prestazioni in realtà mai erogate, per un importo complessivo di euro 3.436.556,00.

Gli sviluppi investigativi avevano portato all'emersione di altre truffe della stessa tipologia e ad ulteriori denunce relative a mandati di pagamento illeciti per complessivi euro 266.550,00 creati dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] ed eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] e, tra i destinatari di tali pagamenti, nella prospettazione accusatoria vi sarebbe la "Casa di [OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], che ha ricevuto la somma di euro 99.126,40 in assenza di documentazione giustificativa, circostanza che ha indotto il Tribunale del riesame a riconoscere il fumus connnnissi delicti con riferimento sia all'elemento oggettivo del reato ipotizzato che al consapevole concorso del legale rappresentante della società destinataria del mandato di pagamento.

2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società "Casa di [OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento all'art. 309 comma 9 cod. proc. pen. per la nullità del decreto impugnato perché privo dell'articolazione dell'imputazione preliminare, e perché privo di motivazione con riferimento alla natura degli artifizi e raggiri ed al consapevole concorso del titolare della società destinataria del mandato di pagamento.

3. Con requisitoria scritta del 22/12/2023 il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza ed aspecificità.

Come ricordato anche nell'atto di impugnazione, infatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; conf.

S.U., 29/5/2008 n. 25933, non massimata sul punto).

Il decreto di sequestro preventivo e quello probatorio non sono sottoposti alla precondizione del rinvio a giudizio e, pertanto, possono essere emessi anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione, non prevista nella fase delle indagini preliminari, occorrendo soltanto "l'esplicitazione di sussistenza di un reato in concreto mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, sicché comportano, per l'autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli indizi, proprio delle misure personali, essenzialmente, e in taluni casi, sul punto della responsabilità dell'indagato, potendo essere, il sequestro, disposto anche nei confronti di terzi" (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266788; Sez. 2, Sentenza n. 27859 del 30/04/2019, Rv. 276727; Sez. 2, n. 38603 del 20/09/2007, Rv. 238162).

La verifica del tribunale in tema di riesame di misura cautelare reale non può limitarsi alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa.

Non occorre, quindi, ai fini dell'emissione del sequestro, un compendio indiziario che si configuri come grave ex articolo 273 cod. proc. pen., ma è imprescindibile comunque la puntuale e concreta verifica degli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà" degli indizi costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (cfr. Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, Montella; Sez.

U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni).

Il Tribunale del riesame risulta essersi conformato a tali principi, atteso che, quanto alle condotte ascritte al ricorrente, ha evidenziato l'individuazione precisa del mandato di pagamento, emesso a favore del ricorrente quale rappresentante della "Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", creato dal dipendente della ASL [OSCURATO:PERSONA] ed eseguito dal dipendente [OSCURATO:PERSONA], nonché la relazione congiunta a firma dei due nuovi dirigenti ASL, subentrati alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (che aveva sottoscritto mandati di pagamento poi rivelatisi irregolari), che hanno escluso l'esistenza di documenti giustificativi del suddetto mandato di pagamento e ne hanno evidenziano l'irregolarità.

Il provvedimento impugnato ha altresì rilevato che il Luongo ed il Vilone sono entrambi coinvolti in numerose altre vicende delittuose dello stesso genere, progressivamente emerse nel corso delle indagini, ed ha evidenziato, pertanto, la necessità di esaminare i fatti posti a fondamento della cautela reale "nell'ambito della complessiva indagine", sottolineando in tale ottica anche il coinvolgimento dello stesso ricorrente in altre vicende delittuose analoghe, in quanto destinatario di altri mandati emessi in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante legale del "Centro diagnostico s.r.l. per complessivi 192.706,10 euro, anche in questo caso in assenza di documentazione giustificativa".

Infine, ha rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa in sede di riesame non risulta riguardare il mandato di pagamento di cui si tratta, mentre tale documentazione deve essere confrontata con quanto attestato dai nuovi dirigenti della ASL.

Risulta evidente, pertanto, che l'assunto difensivo secondo cui la vicenda in esame integrerebbe un mero pagamento indebito, rilevante soltanto sul piano civilistico, non si confronta con gli elementi dinanzi ricordati posti a fondamento della motivazione, tutt'altro che inesistente, dell'ordinanza impugnata, così incorrendo nel vizio di aspecificità; questa, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Sentenza a moti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di somme di denaro corrispondenti al profitto di reati di truffa ai danni dello Stato ex artt. 81, 110, 640 comma 2 n. 1 cod. pen., profitto quantificato per [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società "Casa di [OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., in euro 99.126,40.Il Tribunale del riesame ha premesso trattarsi di procedimento nato da due diverse denunce presentate dal Direttore dell'ASL Napoli 1 Centro concernenti l'una pagamenti per lavori mai autorizzati e mai eseguiti, e la seconda concernente mandati di pagamento per "prestazioni occasionali", aventi ad oggetto "acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati" relative a prestazioni in realtà mai erogate, per un importo complessivo di euro 3.436.556,00. Gli sviluppi investigativi avevano portato all'emersione di altre truffe della stessa tipologia e ad ulteriori denunce relative a mandati di pagamento illeciti per complessivi euro 266.550,00 creati dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] ed eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] e, tra i destinatari di tali pagamenti, nella prospettazione accusatoria vi sarebbe la "Casa di [OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], che ha ricevuto la somma di euro 99.126,40 in assenza di documentazione giustificativa, circostanza che ha indotto il Tribunale del riesame a riconoscere il fumus connnnissi delicti con riferimento sia all'elemento oggettivo del reato ipotizzato che al consapevole concorso del legale rappresentante della società destinataria del mandato di pagamento. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società "Casa di [OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento all'art. 309 comma 9 cod. proc. pen. per la nullità del decreto impugnato perché privo dell'articolazione dell'imputazione preliminare, e perché privo di motivazione con riferimento alla natura degli artifizi e raggiri ed al consapevole concorso del titolare della società destinataria del mandato di pagamento. 3. Con requisitoria scritta del 22/12/2023 il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza ed aspecificità. Come ricordato anche nell'atto di impugnazione, infatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; conf. S.U., 29/5/2008 n. 25933, non massimata sul punto). Il decreto di sequestro preventivo e quello probatorio non sono sottoposti alla precondizione del rinvio a giudizio e, pertanto, possono essere emessi anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione, non prevista nella fase delle indagini preliminari, occorrendo soltanto "l'esplicitazione di sussistenza di un reato in concreto mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, sicché comportano, per l'autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli indizi, proprio delle misure personali, essenzialmente, e in taluni casi, sul punto della responsabilità dell'indagato, potendo essere, il sequestro, disposto anche nei confronti di terzi" (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266788; Sez. 2, Sentenza n. 27859 del 30/04/2019, Rv. 276727; Sez. 2, n. 38603 del 20/09/2007, Rv. 238162). La verifica del tribunale in tema di riesame di misura cautelare reale non può limitarsi alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa. Non occorre, quindi, ai fini dell'emissione del sequestro, un compendio indiziario che si configuri come grave ex articolo 273 cod. proc. pen., ma è imprescindibile comunque la puntuale e concreta verifica degli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà" degli indizi costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (cfr. Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Montella; Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni). Il Tribunale del riesame risulta essersi conformato a tali principi, atteso che, quanto alle condotte ascritte al ricorrente, ha evidenziato l'individuazione precisa del mandato di pagamento, emesso a favore del ricorrente quale rappresentante della "Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", creato dal dipendente della ASL [OSCURATO:PERSONA] ed eseguito dal dipendente [OSCURATO:PERSONA], nonché la relazione congiunta a firma dei due nuovi dirigenti ASL, subentrati alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (che aveva sottoscritto mandati di pagamento poi rivelatisi irregolari), che hanno escluso l'esistenza di documenti giustificativi del suddetto mandato di pagamento e ne hanno evidenziano l'irregolarità. Il provvedimento impugnato ha altresì rilevato che il Luongo ed il Vilone sono entrambi coinvolti in numerose altre vicende delittuose dello stesso genere, progressivamente emerse nel corso delle indagini, ed ha evidenziato, pertanto, la necessità di esaminare i fatti posti a fondamento della cautela reale "nell'ambito della complessiva indagine", sottolineando in tale ottica anche il coinvolgimento dello stesso ricorrente in altre vicende delittuose analoghe, in quanto destinatario di altri mandati emessi in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante legale del "Centro diagnostico s.r.l. per complessivi 192.706,10 euro, anche in questo caso in assenza di documentazione giustificativa". Infine, ha rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa in sede di riesame non risulta riguardare il mandato di pagamento di cui si tratta, mentre tale documentazione deve essere confrontata con quanto attestato dai nuovi dirigenti della ASL. Risulta evidente, pertanto, che l'assunto difensivo secondo cui la vicenda in esame integrerebbe un mero pagamento indebito, rilevante soltanto sul piano civilistico, non si confronta con gli elementi dinanzi ricordati posti a fondamento della motivazione, tutt'altro che inesistente, dell'ordinanza impugnata, così incorrendo nel vizio di aspecificità; questa, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Sentenza a moti
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