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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 35046/2022

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3644/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via CRESCENZIO n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MODENA n. 1754/ 2021 depositata il01/02/2022.

R.g. n. 3644 del 2022; Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] impugna, con regolamento di competenza, la sentenza n. 1754 del 30/12/2021 del Tribunale di Modena che, in controversia tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e lo Staniscia, ha dichiarato inefficace del precetto notificato dal suddetto legale ed opposto dalla detta società e ha compensato le spese di lite.

La vicenda trae le mosse da un atto di precetto notificato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. e dall’opposizione avverso di esso proposta dalla detta società, con conseguente eccezione di incompetenza per territorio del creditore, Staniscia, con deduzione di competenza delTribunale di Roma, in luogo di quello di Modena, per essere la [OSCURATO:SOCIETA]. creditrice dell’ARES 118, avente sede in Roma, in forza di decreto ingiuntivo.

Il ricorso per regolamento facoltativo di competenza è affidato a un unico complesso motivo , per il legittimità della sentenza riguardo alla competenza del giudice chiamato a decidere sull’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 26, 27100 e 480 cod. proc. civ. e2697 cod. civ., anche in relazione alle sentenze della Corte Costituzionale , n. 84 del 12/06/1973 e del 14/12/2005.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato scritti difensivi, ai sensi dell’art. 47, comma 5, cod. proc. civ.

Il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Modena e quindi per il rigetto del ricorso.

Le motivazioni dell’ufficio di Procura sono condivisibili in quanto l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio nel precettoa Roma, ma in detta città non vi è alcun bene mobile o immobile della [OSCURATO:SOCIETA]., o, quantomeno, detto presupposto non è stato dimostrato dall’odierno ricorrente e il credito d ella [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti R.g. n. 3644 del 2022; Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. Valle dell’ARES 118 è tuttora oggetto di controversia, in quanto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla prima risulta opposto e il relativo giudizio non è ancora concluso.

Il regolamento di competenza deve essere rigettato, alla stregua dell’orientamento di questa Corte ( Cass. n. 30141 del 14/12/2017 Rv. 648027 –01 e Cass. n. 16649 del 09/08/2016 Rv. 641487 -01) «L’elezione di domicilio cd. anomala (siccome priva di collegamenti con il luogo dell’esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell’atto di precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell’opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - né ai fini della scel ta del giudice dell’esecuzione - che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l’atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.” Deve, inoltre, rilevarsi che ai sensi dell’art. 26 bis cod. proc. civ., il credito vantato dalla debitrice dello Staniscia, ossia dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’ARES 118 dovrebbe comunque essere sottoposto ad esecuzione a Modena, e non a Roma, posto che la terza debitrice [OSCURATO:PERSONA] 118 non è una pubblica amministrazione, e pertanto non si applica l’art. 26, comma 1, cod. proc. civ., bensì il comma secondo del detto articolo, in quanto l’asserito debitore, ossia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha sede in Modena e non in Roma.

Il ricorso per regolamento di competenza è, pertanto,rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese (Cass. n. 13430 del 01/07/2020 Rv. 658376 -01).

R.g. n. 3644 del 2022; Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, e valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Modena; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13,se dovuto.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3644/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via CRESCENZIO n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MODENA n. 1754/ 2021 depositata il01/02/2022. R.g. n. 3644 del 2022; Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] impugna, con regolamento di competenza, la sentenza n. 1754 del 30/12/2021 del Tribunale di Modena che, in controversia tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e lo Staniscia, ha dichiarato inefficace del precetto notificato dal suddetto legale ed opposto dalla detta società e ha compensato le spese di lite. La vicenda trae le mosse da un atto di precetto notificato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. e dall’opposizione avverso di esso proposta dalla detta società, con conseguente eccezione di incompetenza per territorio del creditore, Staniscia, con deduzione di competenza delTribunale di Roma, in luogo di quello di Modena, per essere la [OSCURATO:SOCIETA]. creditrice dell’ARES 118, avente sede in Roma, in forza di decreto ingiuntivo. Il ricorso per regolamento facoltativo di competenza è affidato a un unico complesso motivo , per il legittimità della sentenza riguardo alla competenza del giudice chiamato a decidere sull’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 26, 27100 e 480 cod. proc. civ. e2697 cod. civ., anche in relazione alle sentenze della Corte Costituzionale , n. 84 del 12/06/1973 e del 14/12/2005. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato scritti difensivi, ai sensi dell’art. 47, comma 5, cod. proc. civ. Il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Modena e quindi per il rigetto del ricorso. Le motivazioni dell’ufficio di Procura sono condivisibili in quanto l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio nel precettoa Roma, ma in detta città non vi è alcun bene mobile o immobile della [OSCURATO:SOCIETA]., o, quantomeno, detto presupposto non è stato dimostrato dall’odierno ricorrente e il credito d ella [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti R.g. n. 3644 del 2022; Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. Valle dell’ARES 118 è tuttora oggetto di controversia, in quanto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla prima risulta opposto e il relativo giudizio non è ancora concluso. Il regolamento di competenza deve essere rigettato, alla stregua dell’orientamento di questa Corte ( Cass. n. 30141 del 14/12/2017 Rv. 648027 –01 e Cass. n. 16649 del 09/08/2016 Rv. 641487 -01) «L’elezione di domicilio cd. anomala (siccome priva di collegamenti con il luogo dell’esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell’atto di precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell’opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - né ai fini della scel ta del giudice dell’esecuzione - che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l’atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.” Deve, inoltre, rilevarsi che ai sensi dell’art. 26 bis cod. proc. civ., il credito vantato dalla debitrice dello Staniscia, ossia dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’ARES 118 dovrebbe comunque essere sottoposto ad esecuzione a Modena, e non a Roma, posto che la terza debitrice [OSCURATO:PERSONA] 118 non è una pubblica amministrazione, e pertanto non si applica l’art. 26, comma 1, cod. proc. civ., bensì il comma secondo del detto articolo, in quanto l’asserito debitore, ossia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha sede in Modena e non in Roma. Il ricorso per regolamento di competenza è, pertanto,rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese (Cass. n. 13430 del 01/07/2020 Rv. 658376 -01). R.g. n. 3644 del 2022; Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, e valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Modena; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13,se dovuto. Così deciso in Roma,
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