CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 21615/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 148 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché: - meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla rilevanza della istanza di revoca della misura cautelare - rigettata dai giudici della cautela - sul reato di evasione), - aspecifici (quanto all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.), avendo la Corte di appello rinviato per relationem alla sentenza di primo grado (cfr. pag. 3), stante la ritenuta mera ripetitività dei motivi di gravame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Er1liaClvanese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi