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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2023

Cassazione n. 31828/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORT% - PELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 13 marzo 2023 dal Tribunale di Trapani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 624-bis, 56 e 629, 629, 658, 628, 387-bis e 635, secondo comma, cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando cinque motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla qualificazione dei capi b) ed h) come furto in abitazione, dal momento che sia l'imputato che la persona offesa avevano pari diritto di accedere all'immobile e quest'ultima era in ogni caso priva dello ius excludendi.

2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla qualificazione del capo i) come rapina, avendo la persona offesa, ritenuta credibile, negato di avere subito violenza.

2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla qualificazione dei capi c) e d) come estorsione, in presenza di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di tutela giudiziaria.

2.4. Violazione di legge in ordine al capo I), ormai non più procedibile, in difetto di querela.

2.5. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo e il secondo motivo sono del tutto generici, reiterando doglianze già compiutamente disattese dalla Corte di appello, che ha ben chiarito come Blando si fosse ripresa le chiavi del suo appartamento dopo la fine della relazione, salvo occasionalmente ospitare l'imputato per solidarietà, e come, in entrambi i casi, l'accesso fosse ostacolato e comunque non voluto dalla persona offesa (pp. 4-7; d'altronde, il delitto di cui all'art. 624-bis, primo comma, cod. pen. si connota per il luogo in cui avviene la sottrazione, mentre altre peculiarità dell'azione possono rilevare anche sotto il profilo circostanziale - cfr. Sez. 2, n. 32086 del 12/05/2021, Novarese, Rv. 281677-02), nonché come il referto medico in atti documentasse inequivocamente la violenza adoperata contro la persona offesa per sottrarle la borsa.

3.2. Il terzo e il quinto motivo hanno per oggetto doglianze non dedotte in appello - atteso che l'atto di gravame si limitava a sollecitare la riqualificazione dei capi c) e d) ai sensi dell'art. 610 cod. pen. (e la Corte territoriale - pp. 8-9 - comunque stigmatizza l'ingiustificata pretesa di avere anche denaro di Blando) e la concessione di una pena più mite, senza accennare alle attenuanti generiche - e quindi deve trovare applicazione l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.3.

Anche all'esito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (che ha modificato il quinto comma dell'art. 635 cod. pen.), permane la procedibilità di ufficio del delitto di danneggiamento che abbia come oggetto materiale - come nel caso di specie, relativo alla effrazione del "braccialetto elettronico" - un bene destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità (poiché la Novella concerne, tra tutte le ipotesi previste dall'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., solo fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede).

Il quarto motivo è dunque manifestamente infondato.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORT% - PELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 13 marzo 2023 dal Tribunale di Trapani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 624-bis, 56 e 629, 629, 658, 628, 387-bis e 635, secondo comma, cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando cinque motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla qualificazione dei capi b) ed h) come furto in abitazione, dal momento che sia l'imputato che la persona offesa avevano pari diritto di accedere all'immobile e quest'ultima era in ogni caso priva dello ius excludendi. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla qualificazione del capo i) come rapina, avendo la persona offesa, ritenuta credibile, negato di avere subito violenza. 2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla qualificazione dei capi c) e d) come estorsione, in presenza di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di tutela giudiziaria. 2.4. Violazione di legge in ordine al capo I), ormai non più procedibile, in difetto di querela. 2.5. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo e il secondo motivo sono del tutto generici, reiterando doglianze già compiutamente disattese dalla Corte di appello, che ha ben chiarito come Blando si fosse ripresa le chiavi del suo appartamento dopo la fine della relazione, salvo occasionalmente ospitare l'imputato per solidarietà, e come, in entrambi i casi, l'accesso fosse ostacolato e comunque non voluto dalla persona offesa (pp. 4-7; d'altronde, il delitto di cui all'art. 624-bis, primo comma, cod. pen. si connota per il luogo in cui avviene la sottrazione, mentre altre peculiarità dell'azione possono rilevare anche sotto il profilo circostanziale - cfr. Sez. 2, n. 32086 del 12/05/2021, Novarese, Rv. 281677-02), nonché come il referto medico in atti documentasse inequivocamente la violenza adoperata contro la persona offesa per sottrarle la borsa. 3.2. Il terzo e il quinto motivo hanno per oggetto doglianze non dedotte in appello - atteso che l'atto di gravame si limitava a sollecitare la riqualificazione dei capi c) e d) ai sensi dell'art. 610 cod. pen. (e la Corte territoriale - pp. 8-9 - comunque stigmatizza l'ingiustificata pretesa di avere anche denaro di Blando) e la concessione di una pena più mite, senza accennare alle attenuanti generiche - e quindi deve trovare applicazione l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.3. Anche all'esito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (che ha modificato il quinto comma dell'art. 635 cod. pen.), permane la procedibilità di ufficio del delitto di danneggiamento che abbia come oggetto materiale - come nel caso di specie, relativo alla effrazione del "braccialetto elettronico" - un bene destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità (poiché la Novella concerne, tra tutte le ipotesi previste dall'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., solo fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede). Il quarto motivo è dunque manifestamente infondato. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio
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