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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 ottobre 1984

Cassazione n. 39785/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal ConsiglAe [OSCURATO:PERSONA]; k letteMle conclusioni Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Messina ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto, avverso i provvedimenti con cui il Giudice per le indagini preliminari dispose il trattenimento rispettivamente di due missive allo stesso indirizzate, l'una da [OSCURATO:PERSONA] e l'altra da [OSCURATO:PERSONA].

All'udienza camerale il Tribunale ha rigettato la richiesta difensiva di acquisizione al fascicolo delle missive trattenute; ha quindi valutato che il trattenimento è stato disposto per preminenti ragioni di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza, dal momento che da quelle missive emergono riferimenti specifici a persone e a circostanze che sembrerebbero celare messaggi criptici, di aggiornamento sullo stato di determinate situazioni, astrattamente riconducibili ad attività illecite.

Se ne ha riscontro da una delle due missive, ove si legge della cautela della mittente di non scrivere troppo, e ciò per il timore delle conseguenze per l'ipotesi di smarrimento della missiva.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto per motivazione apparente.

Il Tribunale ha omesso di indicare quali elementi concreti inducano a ritenere che le missive contengano riferimenti riconducibili ad attività illecite.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione, per carenza assoluta di motivazione, in specifico riferimento alla missiva inviata da [OSCURATO:PERSONA], trattenuta esclusivamente in ragione dei dati riportati a pag. 10 della missiva stessa.

In sede di reclamo si è espressamente dedotto, in riferimento a quei dati, che essi si riferiscono alle ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Sassari di accoglimento dei reclami aventi ad oggetto i lettori CD musicali per i detenuti in regime differenziato ex art. 41-bis

I. 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, ord. peri.) e all'indirizzo mail e al recapito telefonico di un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati di Sassari.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per nuovo esame.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.2.

L'ordinanza impugnata difetta di motivazione.

Il Tribunale, infatti, si è limitato all'affermazione, assertiva e non meglio illustrata, che dalle due missive emergono "riferimenti specifici a persone e a circostanze che sembrerebbero celare messaggi criptici ...astrattamente riconducibili ad attività illecite".

Non dice in cosa consistano i menzionati riferimenti specifici, capaci di celare messaggi criptici, e aggiunge, senza che tale ulteriore assunto possa colmare l'indicata lacuna di motivazione, che in una delle due missive, non meglio specificata, la mittente ha precisato di non scrivere troppo per il timore di possibili conseguenze per l'ipotesi di smarrimento della missiva.

Il Tribunale, però, non ha cura di specificare quale delle due missive contenga la sospetta affermazione e non spiega perché mai tale indice di pericolosità della corrispondenza debba riguardare anche la missiva che non contiene una pari affermazione.

3. L'ordinanza, per tali ragioni, non soddisfa l'esigenza minima "di dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice" e si affida a contenuti di motivazione del tutto generici, privi, come già detto, di un pur sintetico riferimento concreto a parole, frasi e segni grafici della lettera da cui desumere la dedotta cripticità - Sez. 1, n. 16744 del 14/03/2013, Rv. 257013 - 01 -.

Trascura quindi di considerare che "la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15 della Costituzione, solo con un provvedimento dell'autorità giudiziaria, la cui motivazione deve essere diversamente modulata a seconda che la corrispondenza sia in "uscita" o in "entrata" atteso che, nel primo caso il soggetto che subisce il controllo è lo stesso autore della corrispondenza ed è perciò sufficiente rappresentare le esigenze che giustificano la limitazione in concreto; nel secondo caso, invece, il detenuto è il destinatario della corrispondenza per cui, pur non dovendo il contenuto di questa essere analiticamente esplicitato, deve comunque essere richiamato con modalità idonee ad assicurare il prudente bilanciamento tra il diritto del detenuto a conoscere le ragioni della limitazione e le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative" - Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014, Rv. 260692 - 01

4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.à P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal ConsiglAe [OSCURATO:PERSONA]; k letteMle conclusioni Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Messina ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto, avverso i provvedimenti con cui il Giudice per le indagini preliminari dispose il trattenimento rispettivamente di due missive allo stesso indirizzate, l'una da [OSCURATO:PERSONA] e l'altra da [OSCURATO:PERSONA]. All'udienza camerale il Tribunale ha rigettato la richiesta difensiva di acquisizione al fascicolo delle missive trattenute; ha quindi valutato che il trattenimento è stato disposto per preminenti ragioni di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza, dal momento che da quelle missive emergono riferimenti specifici a persone e a circostanze che sembrerebbero celare messaggi criptici, di aggiornamento sullo stato di determinate situazioni, astrattamente riconducibili ad attività illecite. Se ne ha riscontro da una delle due missive, ove si legge della cautela della mittente di non scrivere troppo, e ciò per il timore delle conseguenze per l'ipotesi di smarrimento della missiva. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto per motivazione apparente. Il Tribunale ha omesso di indicare quali elementi concreti inducano a ritenere che le missive contengano riferimenti riconducibili ad attività illecite. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione, per carenza assoluta di motivazione, in specifico riferimento alla missiva inviata da [OSCURATO:PERSONA], trattenuta esclusivamente in ragione dei dati riportati a pag. 10 della missiva stessa. In sede di reclamo si è espressamente dedotto, in riferimento a quei dati, che essi si riferiscono alle ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Sassari di accoglimento dei reclami aventi ad oggetto i lettori CD musicali per i detenuti in regime differenziato ex art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, ord. peri.) e all'indirizzo mail e al recapito telefonico di un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati di Sassari. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per nuovo esame. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.2. L'ordinanza impugnata difetta di motivazione. Il Tribunale, infatti, si è limitato all'affermazione, assertiva e non meglio illustrata, che dalle due missive emergono "riferimenti specifici a persone e a circostanze che sembrerebbero celare messaggi criptici ...astrattamente riconducibili ad attività illecite". Non dice in cosa consistano i menzionati riferimenti specifici, capaci di celare messaggi criptici, e aggiunge, senza che tale ulteriore assunto possa colmare l'indicata lacuna di motivazione, che in una delle due missive, non meglio specificata, la mittente ha precisato di non scrivere troppo per il timore di possibili conseguenze per l'ipotesi di smarrimento della missiva. Il Tribunale, però, non ha cura di specificare quale delle due missive contenga la sospetta affermazione e non spiega perché mai tale indice di pericolosità della corrispondenza debba riguardare anche la missiva che non contiene una pari affermazione. 3. L'ordinanza, per tali ragioni, non soddisfa l'esigenza minima "di dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice" e si affida a contenuti di motivazione del tutto generici, privi, come già detto, di un pur sintetico riferimento concreto a parole, frasi e segni grafici della lettera da cui desumere la dedotta cripticità - Sez. 1, n. 16744 del 14/03/2013, Rv. 257013 - 01 -. Trascura quindi di considerare che "la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15 della Costituzione, solo con un provvedimento dell'autorità giudiziaria, la cui motivazione deve essere diversamente modulata a seconda che la corrispondenza sia in "uscita" o in "entrata" atteso che, nel primo caso il soggetto che subisce il controllo è lo stesso autore della corrispondenza ed è perciò sufficiente rappresentare le esigenze che giustificano la limitazione in concreto; nel secondo caso, invece, il detenuto è il destinatario della corrispondenza per cui, pur non dovendo il contenuto di questa essere analiticamente esplicitato, deve comunque essere richiamato con modalità idonee ad assicurare il prudente bilanciamento tra il diritto del detenuto a conoscere le ragioni della limitazione e le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative" - Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014, Rv. 260692 - 01 4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.à P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina
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