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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 25266/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 1764-2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 461 del 2024 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 26 luglio 2024 (RG 461/2021), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; Numero registro generale 1764/2025 Numero sezionale 822/2025 Numero di raccolta generale 25266/2025 Data pubblicazione 16/09/2025 - 2 - le spese sono irripetibili, in virtù della dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e prodotta con il ricorso per cassazione come documento 5; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese.

Roma, 12 settembre 2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1764/2025 Numero sezionale 822/2025 Numero di raccolta generale 25266/2025 Data pubblicazione 16/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 1764-2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 461 del 2024 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 26 luglio 2024 (RG 461/2021), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; Numero registro generale 1764/2025 Numero sezionale 822/2025 Numero di raccolta generale 25266/2025 Data pubblicazione 16/09/2025 - 2 - le spese sono irripetibili, in virtù della dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e prodotta con il ricorso per cassazione come documento 5; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese. Roma, 12 settembre 2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1764/2025 Numero sezionale 822/2025 Numero di raccolta generale 25266/2025 Data pubblicazione 16/09/2025
Sentenza Cassazione n. 25266/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris