Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18650/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e e la salute mentale [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quali eredi diD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pistone;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n.2015/2021, pubblicata il 21 ottobre 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5giugno 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 31356/2021Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 18650/2026Data pubblicazione 09/06/2026lette le memorie illustrative depositate nell’interesse dellaricorrente e delle controricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c.1.– Con atto di citazione notificato il 25/26 giugno 2021, laconveniva, davanti al Tribunale di Catania, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] eUbaldo Giurato, chiedendo: A) che fosse accertatol’inadempimento della convenuta al contratto di opzione del 7aprile 2010, con la pronuncia della risoluzione del contratto e laconseguente condanna della convenuta alla restituzionedell’importo di euro 150.000,00, indebitamente incamerato atitolo di prezzo di opzione, nonché al pagamento della penaleprevista nel contratto per l’ulteriore importo di euro 150.000,00,oltre interessi; B) in subordine, che fosse accertata laresponsabilità precontrattuale o contrattuale della D’[OSCURATO:PERSONA], conla sua condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro150.000,00 per la perdita subita, oltre alle spese notarili, dimediazione e legali, e alla riparazione del nocumento per lamancata opportunità conseguita, con riserva di ulteriori importiancora dovuti, o quantomeno nella misura di euro 51.454,40, conil risarcimento del maggior danno che fosse stato accertato; C)che fosse dichiarato l’eccesso di mandato dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Giurato rispetto al mandato fiduciario conferito con il contratto diopzione ovvero la sua responsabilità aquiliana, per averconsegnato alla D’[OSCURATO:PERSONA] gli assegni da questi trattenuti a titolofiduciario, nonostante il divieto espresso dalla Fondazione,Numero registro generale 31356/2021Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 18650/2026Data pubblicazione 09/06/2026condannando lo stesso, in solido con la D’[OSCURATO:PERSONA], al risarcimentodel danno.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale concludevaper il rigetto delle domande avversarie, assumendo che avevaprovveduto a fornire tutta la documentazione necessaria per lastipula della vendita.

Chiedeva, per l’effetto, in viariconvenzionale, che fosse accertato che la [OSCURATO:PERSONA] siera resa inadempiente agli obblighi assunti con il contratto diopzione, rifiutandosi di provvedere alla stipula della vendita, con ilconseguente suo diritto di trattenere la somma ricevuta di euro150.000,00 e con la disposizione dell’adempimento dell’impegnoassunto in sede di opzione, previo pagamento del prezzo ancoradovuto pari ad euro 4.150.000,00.Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA], il quale instava per ilrigetto delle domande di controparte.All’esito del decesso di quest’ultimo, si costituivano i suoieredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Nel corso del giudizio era assunta la prova testimonialeammessa.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1743/2018,depositata il 21 aprile 2018, notificata l’8 maggio 2018,dichiarava l’inadempimento della convenuta e, per l’effetto, lacondannava al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA].coop. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro150.000,00, a titolo di restituzione di quanto versato, edell’ulteriore somma di euro 150.000,00, a titolo di penale.Condannava altresì, in solido con la D’[OSCURATO:PERSONA], gli eredi di UbaldoGiurato al pagamento della somma di euro 150.000,00.Numero registro generale 31356/2021Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 18650/2026Data pubblicazione 09/06/20262.– Con atto di citazione notificato il 6 giugno 2018, AdeleD’[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado,lamentando: 1) che indebitamente era stata disposta la condannasia alla restituzione dell’importo versato dalla Fondazione, siadell’ulteriore somma indicata a titolo di penale; 2) che il Tribunaleaveva errato nel ritenere inadempiente l’appellante, anziché laparti con il contratto di opzione; 3) che, con motivazionecontraddittoria rispetto al dispositivo, era stata disposta laduplicazione dell’importo oggetto di condanna.

Reiterava, perl’effetto, le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado.Si costituiva nel giudizio d’impugnazione Cascina ClarabellaSoc. coop. [OSCURATO:PERSONA], la quale instava per il rigetto dell’appello e perla conseguente conferma della pronuncia appellata.

In viaincidentale, chiedeva che fosse accolta l’ulteriore pretesarisarcitoria avanzata.Si costituivano, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e MarcoGiurato, i quali aderivano a tutte le censure e conclusioniformulate dall’appellante.Nel corso del giudizio d’appello era espletata consulenzatecnica d’ufficio.Decidendo parzialmente sul gravame interposto, la Corted’appello di Catania, con sentenza n. 57/2021, pubblicata l’11gennaio 2021, notificata a mezzo PEC il 15 gennaio 2021, inaccoglimento dell’appello principale e di quello incidentale adesivoproposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in riformadella pronuncia impugnata, dichiarava l’inadempimento dellaCascina Clarabella al contratto di opzione del 7 aprile 2010 e, perNumero registro generale 31356/2021Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 18650/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’effetto, rigettava le domande dalla stessa proposte, rimettendola causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisionesulla domanda di esecuzione in forma specifica.Segnatamente, con detta ordinanza, era dispostal’acquisizione in giudizio, a cura di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dellacertificazione di destinazione urbanistica contenente le prescrizioniurbanistiche concernenti i terreni oggetto dell’opzione.Espletato l’incombente, con la sentenza di cui in epigrafe, eradisposto il trasferimento, in favore della [OSCURATO:PERSONA].coop. [OSCURATO:PERSONA], del fondo debitamente emarginato, con lasubordinazione dell’efficacia di detto trasferimento al pagamento,a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 4.150.000,00.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava,per quanto di interesse in questa sede: a) che il termineassegnato per il deposito della certificazione di destinazioneurbanistica dei terreni oggetto di promessa di vendita nonrivestiva carattere decadenziale, non essendo soggetto apreclusioni istruttorie; b) che il certificato di destinazioneurbanistica costituiva, infatti, una condizione dell’azione e non unpresupposto della domanda, sicché poteva intervenire anche incorso di causa nonché nel corso del giudizio d’appello, purchéprima della relativa decisione; c) che la documentazione era stata,comunque, tempestivamente depositata nel fascicolo telematicodel giudizio d’appello, sebbene nel sub-procedimento di inibitoria,accessibile all’appellata, siccome parte costituita in giudizio, senzache fossero indicate, in concreto, le ragioni del pregiudizio che ilritardo nel deposito della citata documentazione avrebbe arrecatoal diritto di difesa della Clarabella; d) che ricorrevano le condizioniNumero registro generale 31356/2021Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 18650/2026Data pubblicazione 09/06/2026per il trasferimento coattivo del compendio immobiliare oggettodel contratto di opzione del 7 aprile 2010, subordinando l’efficaciadi detto trasferimento alla previa corresponsione del saldo delcorrispettivo convenuto, pari a euro 4.150.000,00.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA].coop. [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e, a seguito delsuo decesso, si sono costituite, quali eredi, [OSCURATO:PERSONA] eNicoletta [OSCURATO:PERSONA], documentando la relativa qualità.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa e,all’esito della camera di consiglio del 5 giugno 2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Si premette che, a fronte della proposizione di autonomiricorsi contro la sentenza parziale n. 57/2021, pubblicata l’11gennaio 2021 e la sentenza definitiva oggetto dell’odiernaimpugnazione, le esigenze di coordinamento volte a impedire unipotetico conflitto di giudicati sono soddisfatte attraverso latrattazione nella stessa adunanza camerale davanti al medesimoCollegio.

Del resto, dalla riunione dei ricorsi in questa fase nonpotrebbe derivare alcuna conseguenza, né in ordine allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità - da eseguireanche nei giudizi riuniti con riguardo alle distinte attività svolteprima della riunione – né in ordine all’obbligo ex art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, riferito a ciascunaimpugnazione proposta.Numero registro generale 31356/2021Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 18650/2026Data pubblicazione 09/06/20262.– Tanto premesso, con l’unico motivo proposto la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 183, 345c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte di merito sollecitato laD’[OSCURATO:PERSONA] alla produzione del certificato di destinazioneurbanistica, non prodotto agli atti del giudizio.Osserva l’istante che non si sarebbe trattato di unacondizione dell’azione, la cui carenza sarebbe stata sanabile inogni stato e grado del giudizio, ma di un elemento incidente sulmerito della lite, determinandone l’esito, sicché l’allegazione ditale documento avrebbe costituito presupposto di accoglimentodella domanda, con il relativo onere della parte interessata diprodurlo in atti già nel giudizio di primo grado.2.1.– Il motivo è infondato.Infatti, ove le parti concludano un contratto preliminare dicompravendita di un terreno, il giudice, adito ex art. 2932 c.c.,non può emanare sentenza di trasferimento coattivo in assenzadel certificato di destinazione urbanistica di detto terreno, checostituisce requisito richiesto a pena di nullità dall’art. 46 deld.P.R. n. 380/2001 e integra, altresì, una condizione dell’azione(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18195 del 02/09/2020; Sez. 2,Sentenza n. 21721 del 27/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 17436del 19/08/2011; Sez. 2, Sentenza n. 13221 del 06/06/2006).Ebbene, in tema di esecuzione specifica dell’obbligo diconcludere un contratto di compravendita di un immobile, ilcertificato di destinazione urbanistica costituisce una condizionedell’azione e non un presupposto della domanda, sicché la suaproduzione può intervenire anche in corso di causa nonché nelNumero registro generale 31356/2021Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 18650/2026Data pubblicazione 09/06/2026corso del giudizio d’appello, purché prima della relativa decisione.Ne consegue che l’allegazione e la documentazione della suaesistenza è sottratta alle preclusioni che regolano la normalerelativo documento è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delgiudizio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16068 del 14/06/2019; nellostesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8117 del 27/03/2025;Sez. 2, Ordinanza n. 3368 del 10/02/2025; Sez. 2, Ordinanza n.1476 del 21/01/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 30427 del26/11/2024; Sez. 2, Sentenza n. 28238 del 04/11/2024; Sez. 2,Ordinanza n. 19552 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 34679del 12/12/2023; Sez. 2, Sentenza n. 20886 del 18/07/2023; Sez.2, Ordinanza n. 7849 del 10/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n.29581 del 22/10/2021).Nella fattispecie la Corte distrettuale ha ordinato laproduzione di tale certificato, dando atto che la documentazioneera stata, comunque, tempestivamente depositata nel fascicolotelematico del giudizio d’appello, sebbene nel sub-procedimentodi inibitoria, accessibile all’appellata, siccome parte costituita ingiudizio.Peraltro nessun ostacolo, in proposito, si frapponeva alla suaacquisizione, anche officiosa, in forza dei poteri del giudice di cuiall’art. 213 c.p.c., sottraendosi al principio dispositivo proprio delprocesso civile (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 22077 del25/10/2011).3.– In definitiva, il ricorso deve essere respinto.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Numero registro generale 31356/2021Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 18650/2026Data pubblicazione 09/06/2026Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione,se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna laricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro15.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori comeper legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 5 giugno 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e e la salute mentale [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quali eredi diD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pistone;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n.2015/2021, pubblicata il 21 ottobre 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5giugno 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 31356/2021Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 18650/2026Data pubblicazione 09/06/2026lette le memorie illustrative depositate nell’interesse dellaricorrente e delle controricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c.1.– Con atto di citazione notificato il 25/26 giugno 2021, laconveniva, davanti al Tribunale di Catania, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] eUbaldo Giurato, chiedendo: A) che fosse accertatol’inadempimento della convenuta al contratto di opzione del 7aprile 2010, con la pronuncia della risoluzione del contratto e laconseguente condanna della convenuta alla restituzionedell’importo di euro 150.000,00, indebitamente incamerato atitolo di prezzo di opzione, nonché al pagamento della penaleprevista nel contratto per l’ulteriore importo di euro 150.000,00,oltre interessi; B) in subordine, che fosse accertata laresponsabilità precontrattuale o contrattuale della D’[OSCURATO:PERSONA], conla sua condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro150.000,00 per la perdita subita, oltre alle spese notarili, dimediazione e legali, e alla riparazione del nocumento per lamancata opportunità conseguita, con riserva di ulteriori importiancora dovuti, o quantomeno nella misura di euro 51.454,40, conil risarcimento del maggior danno che fosse stato accertato; C)che fosse dichiarato l’eccesso di mandato dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Giurato rispetto al mandato fiduciario conferito con il contratto diopzione ovvero la sua responsabilità aquiliana, per averconsegnato alla D’[OSCURATO:PERSONA] gli assegni da questi trattenuti a titolofiduciario, nonostante il divieto espresso dalla Fondazione,Numero registro generale 31356/2021Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 18650/2026Data pubblicazione 09/06/2026condannando lo stesso, in solido con la D’[OSCURATO:PERSONA], al risarcimentodel danno.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale concludevaper il rigetto delle domande avversarie, assumendo che avevaprovveduto a fornire tutta la documentazione necessaria per lastipula della vendita. Chiedeva, per l’effetto, in viariconvenzionale, che fosse accertato che la [OSCURATO:PERSONA] siera resa inadempiente agli obblighi assunti con il contratto diopzione, rifiutandosi di provvedere alla stipula della vendita, con ilconseguente suo diritto di trattenere la somma ricevuta di euro150.000,00 e con la disposizione dell’adempimento dell’impegnoassunto in sede di opzione, previo pagamento del prezzo ancoradovuto pari ad euro 4.150.000,00.Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA], il quale instava per ilrigetto delle domande di controparte.All’esito del decesso di quest’ultimo, si costituivano i suoieredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Nel corso del giudizio era assunta la prova testimonialeammessa.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1743/2018,depositata il 21 aprile 2018, notificata l’8 maggio 2018,dichiarava l’inadempimento della convenuta e, per l’effetto, lacondannava al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA].coop. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro150.000,00, a titolo di restituzione di quanto versato, edell’ulteriore somma di euro 150.000,00, a titolo di penale.Condannava altresì, in solido con la D’[OSCURATO:PERSONA], gli eredi di UbaldoGiurato al pagamento della somma di euro 150.000,00.Numero registro generale 31356/2021Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 18650/2026Data pubblicazione 09/06/20262.– Con atto di citazione notificato il 6 giugno 2018, AdeleD’[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado,lamentando: 1) che indebitamente era stata disposta la condannasia alla restituzione dell’importo versato dalla Fondazione, siadell’ulteriore somma indicata a titolo di penale; 2) che il Tribunaleaveva errato nel ritenere inadempiente l’appellante, anziché laparti con il contratto di opzione; 3) che, con motivazionecontraddittoria rispetto al dispositivo, era stata disposta laduplicazione dell’importo oggetto di condanna. Reiterava, perl’effetto, le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado.Si costituiva nel giudizio d’impugnazione Cascina ClarabellaSoc. coop. [OSCURATO:PERSONA], la quale instava per il rigetto dell’appello e perla conseguente conferma della pronuncia appellata. In viaincidentale, chiedeva che fosse accolta l’ulteriore pretesarisarcitoria avanzata.Si costituivano, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e MarcoGiurato, i quali aderivano a tutte le censure e conclusioniformulate dall’appellante.Nel corso del giudizio d’appello era espletata consulenzatecnica d’ufficio.Decidendo parzialmente sul gravame interposto, la Corted’appello di Catania, con sentenza n. 57/2021, pubblicata l’11gennaio 2021, notificata a mezzo PEC il 15 gennaio 2021, inaccoglimento dell’appello principale e di quello incidentale adesivoproposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in riformadella pronuncia impugnata, dichiarava l’inadempimento dellaCascina Clarabella al contratto di opzione del 7 aprile 2010 e, perNumero registro generale 31356/2021Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 18650/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’effetto, rigettava le domande dalla stessa proposte, rimettendola causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisionesulla domanda di esecuzione in forma specifica.Segnatamente, con detta ordinanza, era dispostal’acquisizione in giudizio, a cura di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dellacertificazione di destinazione urbanistica contenente le prescrizioniurbanistiche concernenti i terreni oggetto dell’opzione.Espletato l’incombente, con la sentenza di cui in epigrafe, eradisposto il trasferimento, in favore della [OSCURATO:PERSONA].coop. [OSCURATO:PERSONA], del fondo debitamente emarginato, con lasubordinazione dell’efficacia di detto trasferimento al pagamento,a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 4.150.000,00.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava,per quanto di interesse in questa sede: a) che il termineassegnato per il deposito della certificazione di destinazioneurbanistica dei terreni oggetto di promessa di vendita nonrivestiva carattere decadenziale, non essendo soggetto apreclusioni istruttorie; b) che il certificato di destinazioneurbanistica costituiva, infatti, una condizione dell’azione e non unpresupposto della domanda, sicché poteva intervenire anche incorso di causa nonché nel corso del giudizio d’appello, purchéprima della relativa decisione; c) che la documentazione era stata,comunque, tempestivamente depositata nel fascicolo telematicodel giudizio d’appello, sebbene nel sub-procedimento di inibitoria,accessibile all’appellata, siccome parte costituita in giudizio, senzache fossero indicate, in concreto, le ragioni del pregiudizio che ilritardo nel deposito della citata documentazione avrebbe arrecatoal diritto di difesa della Clarabella; d) che ricorrevano le condizioniNumero registro generale 31356/2021Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 18650/2026Data pubblicazione 09/06/2026per il trasferimento coattivo del compendio immobiliare oggettodel contratto di opzione del 7 aprile 2010, subordinando l’efficaciadi detto trasferimento alla previa corresponsione del saldo delcorrispettivo convenuto, pari a euro 4.150.000,00.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA].coop. [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e, a seguito delsuo decesso, si sono costituite, quali eredi, [OSCURATO:PERSONA] eNicoletta [OSCURATO:PERSONA], documentando la relativa qualità.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa e,all’esito della camera di consiglio del 5 giugno 2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Si premette che, a fronte della proposizione di autonomiricorsi contro la sentenza parziale n. 57/2021, pubblicata l’11gennaio 2021 e la sentenza definitiva oggetto dell’odiernaimpugnazione, le esigenze di coordinamento volte a impedire unipotetico conflitto di giudicati sono soddisfatte attraverso latrattazione nella stessa adunanza camerale davanti al medesimoCollegio. Del resto, dalla riunione dei ricorsi in questa fase nonpotrebbe derivare alcuna conseguenza, né in ordine allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità - da eseguireanche nei giudizi riuniti con riguardo alle distinte attività svolteprima della riunione – né in ordine all’obbligo ex art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, riferito a ciascunaimpugnazione proposta.Numero registro generale 31356/2021Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 18650/2026Data pubblicazione 09/06/20262.– Tanto premesso, con l’unico motivo proposto la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 183, 345c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte di merito sollecitato laD’[OSCURATO:PERSONA] alla produzione del certificato di destinazioneurbanistica, non prodotto agli atti del giudizio.Osserva l’istante che non si sarebbe trattato di unacondizione dell’azione, la cui carenza sarebbe stata sanabile inogni stato e grado del giudizio, ma di un elemento incidente sulmerito della lite, determinandone l’esito, sicché l’allegazione ditale documento avrebbe costituito presupposto di accoglimentodella domanda, con il relativo onere della parte interessata diprodurlo in atti già nel giudizio di primo grado.2.1.– Il motivo è infondato.Infatti, ove le parti concludano un contratto preliminare dicompravendita di un terreno, il giudice, adito ex art. 2932 c.c.,non può emanare sentenza di trasferimento coattivo in assenzadel certificato di destinazione urbanistica di detto terreno, checostituisce requisito richiesto a pena di nullità dall’art. 46 deld.P.R. n. 380/2001 e integra, altresì, una condizione dell’azione(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18195 del 02/09/2020; Sez. 2,Sentenza n. 21721 del 27/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 17436del 19/08/2011; Sez. 2, Sentenza n. 13221 del 06/06/2006).Ebbene, in tema di esecuzione specifica dell’obbligo diconcludere un contratto di compravendita di un immobile, ilcertificato di destinazione urbanistica costituisce una condizionedell’azione e non un presupposto della domanda, sicché la suaproduzione può intervenire anche in corso di causa nonché nelNumero registro generale 31356/2021Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 18650/2026Data pubblicazione 09/06/2026corso del giudizio d’appello, purché prima della relativa decisione.Ne consegue che l’allegazione e la documentazione della suaesistenza è sottratta alle preclusioni che regolano la normalerelativo documento è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delgiudizio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16068 del 14/06/2019; nellostesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8117 del 27/03/2025;Sez. 2, Ordinanza n. 3368 del 10/02/2025; Sez. 2, Ordinanza n.1476 del 21/01/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 30427 del26/11/2024; Sez. 2, Sentenza n. 28238 del 04/11/2024; Sez. 2,Ordinanza n. 19552 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 34679del 12/12/2023; Sez. 2, Sentenza n. 20886 del 18/07/2023; Sez.2, Ordinanza n. 7849 del 10/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n.29581 del 22/10/2021).Nella fattispecie la Corte distrettuale ha ordinato laproduzione di tale certificato, dando atto che la documentazioneera stata, comunque, tempestivamente depositata nel fascicolotelematico del giudizio d’appello, sebbene nel sub-procedimentodi inibitoria, accessibile all’appellata, siccome parte costituita ingiudizio.Peraltro nessun ostacolo, in proposito, si frapponeva alla suaacquisizione, anche officiosa, in forza dei poteri del giudice di cuiall’art. 213 c.p.c., sottraendosi al principio dispositivo proprio delprocesso civile (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 22077 del25/10/2011).3.– In definitiva, il ricorso deve essere respinto.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Numero registro generale 31356/2021Numero sezionale 1519/2026Numero di raccolta generale 18650/2026Data pubblicazione 09/06/2026Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione,se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna laricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro15.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori comeper legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 5 giugno 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino
Sentenza Cassazione n. 18650/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris