CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10730/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, con i quali si censura l'entità degli aumenti riconosciuti a seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati. Osservato che il Giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione del principio sancito dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ponendo come pena base quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, ovvero la pena inflitta, per il reato di cui all'art. 74 d.p.R. 309 del 1990, con la sentenza della Corte appello di Napoli del 24/10/20223, irr. il 22/05/2024; Ritenuto altresì che risulta osservato l'onere di motivazione specifica quanto al tema della quantificazione dei segmenti di pena per i reati satellite, di cui alla sentenza della Corte appello di Napoli del 02/03/2015, irr. il 12/02/2016, avendo il Giudice dell'esecuzione determinato l'aumento, per il capo b), di anni 3 di reclusione, e di anni 2 di reclusione per il capo a), avuto riguardo: - alla personalità allarmante dell'imputato; - alla commissione delle condotte illecite decorso un brevissimo tempo dalla scarcerazione ed in costanza dell'applicazione della misura della sorveglianza speciale; - alla ritenuta sussistenza della recidiva; - all'intensità del dolo e dei motivi a delinquere (affermare il proprio dominio sul territorio); - alla gravità obiettiva della condotta. Osservato che le doglianze difensive appaiono finalizzate ad una rivalutazione non consentita in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così