CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 33602/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl G.U.P. del Tribunale di Trani, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data26 giugno 2026, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3 di reclusione ed€ 4.000 di multa in ordine al delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen. allo stessoascritto.Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputato tramite ildifensore avv.to Censano; con successiva dichiarazione sottoscritta dallo stessodifensore nominato procuratore speciale, l’imputato rinunciava al ricorso.Ciò posto il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017-, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perchéseguita da rituale rinuncia.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Avuto riguardo alla tempestività della trasmissione della rinuncia non va dispostoil pagamento della somma in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]