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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38699/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena — condizionalmente sospesa - di mesi quattro di arresto ed C 800 di ammenda per il reato di cui all'art. 4,

I. n. 110 del 1975. [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto generici, aspecifici e manifestamente infondati: i Giudici di merito hanno in particolare fondato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli sulla base della diretta visione delle immagini di videosorveglianza poste all'interno del bar ove avvenivano i fatti (che consentivano di vedere il prevenuto mentre brandiva un lungo coltello e gettava a terra altri oggetto), oltreché sulle dichiarazioni del cugino dell'imputato; correttamente la Corte territoriale ha poi respinto il motivo di gravame con il quale si invocava la sostituzione della pena con le pene sostitutive, stante il divieto di sostituzione delle pene detentive brevi in ipotesi di concessione della sospensione condizionale della pena, introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; quanto alle doglianze in punto di dosimetria sanzionatoria, è sufficiente rilevare come, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello contenuti nella sentenza impugnata, non risulti che il [OSCURATO:PERSONA] avesse sollevato uno specifico motivo sull'entità del trattamento sanzionatorio inflitto, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso oggi proposto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena — condizionalmente sospesa - di mesi quattro di arresto ed C 800 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, I. n. 110 del 1975. [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto generici, aspecifici e manifestamente infondati: i Giudici di merito hanno in particolare fondato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli sulla base della diretta visione delle immagini di videosorveglianza poste all'interno del bar ove avvenivano i fatti (che consentivano di vedere il prevenuto mentre brandiva un lungo coltello e gettava a terra altri oggetto), oltreché sulle dichiarazioni del cugino dell'imputato; correttamente la Corte territoriale ha poi respinto il motivo di gravame con il quale si invocava la sostituzione della pena con le pene sostitutive, stante il divieto di sostituzione delle pene detentive brevi in ipotesi di concessione della sospensione condizionale della pena, introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; quanto alle doglianze in punto di dosimetria sanzionatoria, è sufficiente rilevare come, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello contenuti nella sentenza impugnata, non risulti che il [OSCURATO:PERSONA] avesse sollevato uno specifico motivo sull'entità del trattamento sanzionatorio inflitto, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso oggi proposto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 38699/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris