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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09171/2026

Testo disponibile della fonte

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in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procuraspeciale alle liti in calce al controricorso-controricorrente-Sc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2076/2020,depositata il 16.7.2020.Numero registro generale 70/2021Numero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 9171/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 11.3.2026Data pubblicazione 11/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - avendo acquisito, in sede diredazione dell’inventario, una pressa che si trovava presso terzi enon sussistendo alcuna domanda di rivendica o di restituzione -proponeva una azione ex art. 2926 c.c., mediante il deposito di unricorso ex art. 702-bis c.p.c. in data 19 aprile 2016, con il qualechiedeva la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 71.443,20oltre interessi, risultata assegnataria della suddetta pressa in sedeesecutiva per il pagamento di un proprio credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

Con ordinanza pubblicata il 10 agosto 2016,il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] riteneva fondata l’azione del Fallimentoe condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare € 71.443,20, oltre accessori.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello avverso detta sentenza,eccependo la decadenza dalla azione e la Corte di appello di Bologna,in totale riforma, dichiarava la Curatela del Fallimento decadutadall’azione ex art. 2926 c.c. ed improcedibile la domanda.3.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso in cassazione, formulandotre motivi di impugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., depositando controricorso.5.

Sc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rimaneva intimata.6. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente depositava memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente denunzia la nullità dellasentenza per “motivazione apparente” in ragione della violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (art. 360, n. 4 c.p.c.).

Lamenta,in particolare, che la Corte d’Appello ha accolto la decadenza senzamotivare sul punto decisivo, limitandosi a riportare l’eccezionedell’appellante e ad affermare apoditticamente che la Curatela “non2 di 7Numero registro generale 70/2021Numero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 9171/2026ha rispettato il termine”, e senza affrontare “l’oggetto delData pubblicazione 11/04/2026contendere”, relativo alla decorrenza della decadenza.

Il ricorrentesottolinea che il deposito è pacificamente avvenuto il 19 aprile 2016(entro il termine di 60 giorni previsto a pena di decadenza), mentrela notifica è successiva, perché il decreto di fissazione udienza è statoemesso solo il 13 maggio 2016; la sentenza, pertanto, omette diconfrontarsi con questa specifica deduzione e rende “non percepibili”le ragioni della decisione, trascurando anche la circostanza dell’inviodi una PEC, in data 22 aprile 2016, a [OSCURATO:PERSONA] relativa al ricorsogià depositato;2.

Con il secondo motivo, si denunzia la violazione/falsa applicazione dinorme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) perché la Corte d’Appello haerroneamente dichiarato la decadenza, violando o falsamenteapplicando gli artt. 2926 c.c., 2966 c.c., 39 c.p.c., e gli artt. 12 e14 disp. prel., non tenendo conto della seguente cronologia:l’assegnazione ordinata il 26 febbraio 2016; la consegna/possesso aTecnocarp il 1° marzo 2016; il termine di 60 giorni con scadenza il26 aprile 2016 (se dal 26 febbraio) oppure il 2 maggio 2016 (se dal1 marzo); il ricorso ex 702-bis depositato il 19 aprile 2016 e, dunque,entro il termine di 60 giorni.

Il ricorrente precisa, altresì, che, neiprocedimenti introdotti con ricorso, la pendenza si collega al depositoin cancelleria (art. 39 c.p.c.).

Deduce, altresì, che secondo l’art. 2966c.c., la decadenza “non è impedita se non dal compimento dell’attoprevisto dalla legge o dal contratto” e l’atto impeditivo si identificanel compimento del deposito/proposizione dell’atto introduttivo enon della notificazione del ricorso con il pedissequo decreto difissazione della udienza. [OSCURATO:PERSONA] deduce che, far dipendere ladecadenza dalla notifica in un rito che richiede il decreto di fissazioneudienza del giudice, comporta conseguenze irragionevoli poiché laparte non controlla il tempo di emissione del decreto e degliadempimenti di cancelleria.3 di 7Numero registro generale 70/2021Numero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 9171/20263.

Con il terzo motivo, il Fallimento contesta l’omesso esame di un fattoData pubblicazione 11/04/2026decisivo discusso tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c.), cioè latrasmissione via PEC, in data 22 aprile 2016, del ricorso ex 702-bisc.p.c., già depositato, da parte del Fallimento a [OSCURATO:PERSONA].

Talecircostanza appare decisiva, secondo la prospettazione difensiva delricorrente, essendo sufficiente un’iniziativa stragiudiziale versol’assegnatario entro il termine di 60 giorni ovvero, in ogni caso, lasua conoscenza effettiva dell’iniziativa entro il termine.4.

Va esaminato, in primo luogo, il secondo motivo, che è fondato.[OSCURATO:PERSONA] si duole della affermata decadenza dall’azione ex art.2926 c.c., ad opera della Corte territoriale, per il mancato rispettodel termine di 60 giorni con riguardo alla notifica del ricorso,superato per oltre 44 giorni.La decadenza, prevista dall’art. 2926 c.c., tuttavia (“Sel'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano laproprietà possono, entro il termine di sessanta giornidall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto inbuona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la sommacorrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione…”), èinterrotta dal deposito del ricorso e non dalla sua notifica, per comeerroneamente rilevato dal Giudice di appello.

Il deposito del ricorsoex art. 702 bis c.p.c., da parte dell’odierno ricorrente, è avvenutoritualmente in data 19.4.2016, sia rispetto alla assegnazione delbene da parte del giudice in data 24.2.2016 sia al possesso del benerealizzatosi in data 1.3.2016 in favore dell’assegnatario.L’adempimento idoneo ad interrompere la decorrenza del termineprevisto dal suddetto art. 2926 c.c. è, pertanto, il momento deldeposito del ricorso introduttivo del giudizio e non quello della suanotificazione alla controparte, atteso che non può essere computatoanche il periodo di tempo necessario al giudice adito per fissare laudienza.

In caso contrario, si porrebbe questo lasso temporale acarico del ricorrente in modo oggettivo, senza alcuna possibilità per4 di 7Numero registro generale 70/2021Numero sezionale 1168/2026lo stesso di intervenire per evitare la decadenza.

La proposizioneNumero di raccolta generale 9171/2026della domanda giudiziale impedisce, dunque, il maturaDrastai pudbbeliclalazio ne 11/04/2026decadenza - nel caso di ricorso quale atto introduttivo del giudizio -con il deposito dello stesso.

La Suprema Corte si è espressa in talsenso, affermando che “il giudizio di opposizione a verbale diaccertamento di violazione di norme del codice della strada,instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso lasentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibileove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltreil termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenzao, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia statoirritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievosolo la data di deposito di quest'ultima” (Cass. Sez. 6-2, n. 21153del 22.7.2021), evidenziando così che, quando il giudizio introduttivoè avviato con il deposito del ricorso, è quest’ultimo, in ogni caso, chedetermina il parametro per la verifica del rispetto del termine didecadenza previsto normativamente.

Nello stesso senso si èespressa ancora la S.C. (Cass. Sez.

L., n. 16166 del 9.6.2021),stabilendo che “l’errore della parte nella scelta del modello di attoper la riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesimafase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolaritàallorché l'atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art.125 disp. att. c.p.c.; il rispetto del termine di decadenza è assicuratodalla riattivazione del rapporto processuale con il compimento dellaprima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove lariassunzione avvenga con ricorso, invece che con citazione ocomparsa notificata, rileva a tal fine il deposito dell'atto incancelleria”.

Peraltro, la stessa Suprema Corte ha statuito che “Nelrito del lavoro, il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, aisensi dell'art. 435, comma 2, c. p.c., deve notificare all'appellato5 di 7Numero registro generale 70/2021Numero sezionale 1168/2026il ricorso tempestivamente depositato in cancelleriaNumero di raccolta generale 9171/2026nel termine previsto per l'impugnazione, unitamente al deDactar eputbobl icdaziio ne 11/04/2026fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio;la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievoleper la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblicoprocessuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che siarispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, commi 3 e4, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quellodell'udienza di discussione” (Cass. Sez. 2, n. 24034 del 30.10.2020),evidenziando che ciò che conta, ai fini dell’interruzione del terminedecadenziale, è il deposito del ricorso nei procedimenti in cui èprevista questa forma per l’atto introduttivo, mentre la notifica deldecreto di fissazione della udienza appare irrilevante a tale fine,residuando la sua valenza solo ai fini dei termini minimi dicomparizione.

La Corte di appello non si è attenuta a detti principipoiché, dopo avere individuato la decorrenza del termine didecadenza (l’acquisizione del possesso del bene assegnato da partedel creditore), stabilisce il mancato rispetto dello stesso termine dicui all’art. 2926 c. c., rappresentando che l’eccezione preliminaredell’appellante è corretta per non avere il Fallimento rispettato iltermine di 60 giorni “promuovendo l’azione ben oltre il terminedecadenziale”.

Nell’eccezione menzionata l’appellante ha richiamato,ai fini del mancato rispetto del termine di decadenza di 60 giorni, ladata della notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e non quello deldeposito del ricorso, per cui la Corte di appello erroneamente hatenuto presente quest’ultimo nella sua valutazione e non quello deldeposito del ricorso.

Pertanto, la violazione della previsione di cuiall’art. 2926 c.c., con riferimento al termine di decadenza ed alla suadecorrenza, comporta l’accoglimento del secondo motivo diimpugnazione.5.

Il primo ed il terzo motivo, di conseguenza, risultano assorbiti.6 di 7Numero registro generale 70/2021Numero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 9171/20266.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Le considerazioni cheData pubblicazione 11/04/2026precedono impongono, dunque, di cassare la sentenza impugnata erinviare al giudice di merito che dovrà, in diversa composizione,decidere la controversia applicando i principi espressi e statuire sullespese anche della fase di legittimità.

P.Q.MLa Corte di cassazione accoglie il secondo motivo con assorbimentodei residui; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appellodi Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile in data 11.3.2026.Il Presidente7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procuraspeciale alle liti in calce al controricorso-controricorrente-Sc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2076/2020,depositata il 16.7.2020.Numero registro generale 70/2021Numero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 9171/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 11.3.2026Data pubblicazione 11/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - avendo acquisito, in sede diredazione dell’inventario, una pressa che si trovava presso terzi enon sussistendo alcuna domanda di rivendica o di restituzione -proponeva una azione ex art. 2926 c.c., mediante il deposito di unricorso ex art. 702-bis c.p.c. in data 19 aprile 2016, con il qualechiedeva la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 71.443,20oltre interessi, risultata assegnataria della suddetta pressa in sedeesecutiva per il pagamento di un proprio credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Con ordinanza pubblicata il 10 agosto 2016,il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] riteneva fondata l’azione del Fallimentoe condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare € 71.443,20, oltre accessori.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello avverso detta sentenza,eccependo la decadenza dalla azione e la Corte di appello di Bologna,in totale riforma, dichiarava la Curatela del Fallimento decadutadall’azione ex art. 2926 c.c. ed improcedibile la domanda.3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso in cassazione, formulandotre motivi di impugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., depositando controricorso.5. Sc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rimaneva intimata.6. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente depositava memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente denunzia la nullità dellasentenza per “motivazione apparente” in ragione della violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (art. 360, n. 4 c.p.c.). Lamenta,in particolare, che la Corte d’Appello ha accolto la decadenza senzamotivare sul punto decisivo, limitandosi a riportare l’eccezionedell’appellante e ad affermare apoditticamente che la Curatela “non2 di 7Numero registro generale 70/2021Numero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 9171/2026ha rispettato il termine”, e senza affrontare “l’oggetto delData pubblicazione 11/04/2026contendere”, relativo alla decorrenza della decadenza. Il ricorrentesottolinea che il deposito è pacificamente avvenuto il 19 aprile 2016(entro il termine di 60 giorni previsto a pena di decadenza), mentrela notifica è successiva, perché il decreto di fissazione udienza è statoemesso solo il 13 maggio 2016; la sentenza, pertanto, omette diconfrontarsi con questa specifica deduzione e rende “non percepibili”le ragioni della decisione, trascurando anche la circostanza dell’inviodi una PEC, in data 22 aprile 2016, a [OSCURATO:PERSONA] relativa al ricorsogià depositato;2. Con il secondo motivo, si denunzia la violazione/falsa applicazione dinorme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) perché la Corte d’Appello haerroneamente dichiarato la decadenza, violando o falsamenteapplicando gli artt. 2926 c.c., 2966 c.c., 39 c.p.c., e gli artt. 12 e14 disp. prel., non tenendo conto della seguente cronologia:l’assegnazione ordinata il 26 febbraio 2016; la consegna/possesso aTecnocarp il 1° marzo 2016; il termine di 60 giorni con scadenza il26 aprile 2016 (se dal 26 febbraio) oppure il 2 maggio 2016 (se dal1 marzo); il ricorso ex 702-bis depositato il 19 aprile 2016 e, dunque,entro il termine di 60 giorni. Il ricorrente precisa, altresì, che, neiprocedimenti introdotti con ricorso, la pendenza si collega al depositoin cancelleria (art. 39 c.p.c.). Deduce, altresì, che secondo l’art. 2966c.c., la decadenza “non è impedita se non dal compimento dell’attoprevisto dalla legge o dal contratto” e l’atto impeditivo si identificanel compimento del deposito/proposizione dell’atto introduttivo enon della notificazione del ricorso con il pedissequo decreto difissazione della udienza. [OSCURATO:PERSONA] deduce che, far dipendere ladecadenza dalla notifica in un rito che richiede il decreto di fissazioneudienza del giudice, comporta conseguenze irragionevoli poiché laparte non controlla il tempo di emissione del decreto e degliadempimenti di cancelleria.3 di 7Numero registro generale 70/2021Numero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 9171/20263. Con il terzo motivo, il Fallimento contesta l’omesso esame di un fattoData pubblicazione 11/04/2026decisivo discusso tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c.), cioè latrasmissione via PEC, in data 22 aprile 2016, del ricorso ex 702-bisc.p.c., già depositato, da parte del Fallimento a [OSCURATO:PERSONA]. Talecircostanza appare decisiva, secondo la prospettazione difensiva delricorrente, essendo sufficiente un’iniziativa stragiudiziale versol’assegnatario entro il termine di 60 giorni ovvero, in ogni caso, lasua conoscenza effettiva dell’iniziativa entro il termine.4. Va esaminato, in primo luogo, il secondo motivo, che è fondato.[OSCURATO:PERSONA] si duole della affermata decadenza dall’azione ex art.2926 c.c., ad opera della Corte territoriale, per il mancato rispettodel termine di 60 giorni con riguardo alla notifica del ricorso,superato per oltre 44 giorni.La decadenza, prevista dall’art. 2926 c.c., tuttavia (“Sel'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano laproprietà possono, entro il termine di sessanta giornidall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto inbuona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la sommacorrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione…”), èinterrotta dal deposito del ricorso e non dalla sua notifica, per comeerroneamente rilevato dal Giudice di appello. Il deposito del ricorsoex art. 702 bis c.p.c., da parte dell’odierno ricorrente, è avvenutoritualmente in data 19.4.2016, sia rispetto alla assegnazione delbene da parte del giudice in data 24.2.2016 sia al possesso del benerealizzatosi in data 1.3.2016 in favore dell’assegnatario.L’adempimento idoneo ad interrompere la decorrenza del termineprevisto dal suddetto art. 2926 c.c. è, pertanto, il momento deldeposito del ricorso introduttivo del giudizio e non quello della suanotificazione alla controparte, atteso che non può essere computatoanche il periodo di tempo necessario al giudice adito per fissare laudienza. In caso contrario, si porrebbe questo lasso temporale acarico del ricorrente in modo oggettivo, senza alcuna possibilità per4 di 7Numero registro generale 70/2021Numero sezionale 1168/2026lo stesso di intervenire per evitare la decadenza. La proposizioneNumero di raccolta generale 9171/2026della domanda giudiziale impedisce, dunque, il maturaDrastai pudbbeliclalazio ne 11/04/2026decadenza - nel caso di ricorso quale atto introduttivo del giudizio -con il deposito dello stesso. La Suprema Corte si è espressa in talsenso, affermando che “il giudizio di opposizione a verbale diaccertamento di violazione di norme del codice della strada,instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso lasentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibileove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltreil termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenzao, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia statoirritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievosolo la data di deposito di quest'ultima” (Cass. Sez. 6-2, n. 21153del 22.7.2021), evidenziando così che, quando il giudizio introduttivoè avviato con il deposito del ricorso, è quest’ultimo, in ogni caso, chedetermina il parametro per la verifica del rispetto del termine didecadenza previsto normativamente. Nello stesso senso si èespressa ancora la S.C. (Cass. Sez. L., n. 16166 del 9.6.2021),stabilendo che “l’errore della parte nella scelta del modello di attoper la riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesimafase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolaritàallorché l'atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art.125 disp. att. c.p.c.; il rispetto del termine di decadenza è assicuratodalla riattivazione del rapporto processuale con il compimento dellaprima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove lariassunzione avvenga con ricorso, invece che con citazione ocomparsa notificata, rileva a tal fine il deposito dell'atto incancelleria”. Peraltro, la stessa Suprema Corte ha statuito che “Nelrito del lavoro, il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, aisensi dell'art. 435, comma 2, c. p.c., deve notificare all'appellato5 di 7Numero registro generale 70/2021Numero sezionale 1168/2026il ricorso tempestivamente depositato in cancelleriaNumero di raccolta generale 9171/2026nel termine previsto per l'impugnazione, unitamente al deDactar eputbobl icdaziio ne 11/04/2026fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio;la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievoleper la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblicoprocessuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che siarispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, commi 3 e4, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quellodell'udienza di discussione” (Cass. Sez. 2, n. 24034 del 30.10.2020),evidenziando che ciò che conta, ai fini dell’interruzione del terminedecadenziale, è il deposito del ricorso nei procedimenti in cui èprevista questa forma per l’atto introduttivo, mentre la notifica deldecreto di fissazione della udienza appare irrilevante a tale fine,residuando la sua valenza solo ai fini dei termini minimi dicomparizione. La Corte di appello non si è attenuta a detti principipoiché, dopo avere individuato la decorrenza del termine didecadenza (l’acquisizione del possesso del bene assegnato da partedel creditore), stabilisce il mancato rispetto dello stesso termine dicui all’art. 2926 c. c., rappresentando che l’eccezione preliminaredell’appellante è corretta per non avere il Fallimento rispettato iltermine di 60 giorni “promuovendo l’azione ben oltre il terminedecadenziale”. Nell’eccezione menzionata l’appellante ha richiamato,ai fini del mancato rispetto del termine di decadenza di 60 giorni, ladata della notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e non quello deldeposito del ricorso, per cui la Corte di appello erroneamente hatenuto presente quest’ultimo nella sua valutazione e non quello deldeposito del ricorso. Pertanto, la violazione della previsione di cuiall’art. 2926 c.c., con riferimento al termine di decadenza ed alla suadecorrenza, comporta l’accoglimento del secondo motivo diimpugnazione.5. Il primo ed il terzo motivo, di conseguenza, risultano assorbiti.6 di 7Numero registro generale 70/2021Numero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 9171/20266. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Le considerazioni cheData pubblicazione 11/04/2026precedono impongono, dunque, di cassare la sentenza impugnata erinviare al giudice di merito che dovrà, in diversa composizione,decidere la controversia applicando i principi espressi e statuire sullespese anche della fase di legittimità. P.Q.MLa Corte di cassazione accoglie il secondo motivo con assorbimentodei residui; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appellodi Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile in data 11.3.2026.Il Presidente7 di 7
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