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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32315/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso.

OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità dei tre motivi - relativi alla configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e al riconoscimento della recidiva) riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pag. 3).

In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che 1) l'imputato ha posto in essere la condotta contestata prima che terminasse, da parte del pubblico ufficiale, il compimento dell'atto di ufficio; 2) stante la gravità della condotta, non sussistevano i presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen. e 3) la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato era sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità dei tre motivi - relativi alla configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e al riconoscimento della recidiva) riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pag. 3). In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che 1) l'imputato ha posto in essere la condotta contestata prima che terminasse, da parte del pubblico ufficiale, il compimento dell'atto di ufficio; 2) stante la gravità della condotta, non sussistevano i presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen. e 3) la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato era sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 26
Sentenza Cassazione n. 32315/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris