Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2012
ECLI:EU:C:2012:76
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 15 febbraio 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C‑208/11 P)
«[OSCURATO:PERSONA] — Accesso ai documenti — Ricorso di annullamento contro le decisioni della Commissione che negano l’accesso ai documenti concernenti un contratto
per il cofinanziamento di un programma di aiuti medici organizzato in Kazakistan — Irricevibilità del ricorso per tardività — Errata determinazione del dies a quo del termine di ricorso»
1.
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Atti preparatori —
Esclusione — Presa di posizione iniziale nel contesto del procedimento relativo all’accesso del pubblico ai documenti della
Commissione — Atto preparatorio (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 29-30)
2.
[OSCURATO:PERSONA] — Motivi d’impugnazione — Irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale — Motivo di ordine pubblico — Esame
d’ufficio (v. punto 34)
3.
[OSCURATO:PERSONA] — Motivi d’impugnazione — Motivazione di una sentenza viziata da una violazione del diritto dell’Unione — Dispositivo
fondato per altri motivi di diritto — Rigetto (v. punto 35)
[OSCURATO:PERSONA] proposta avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 24 marzo 2011, causa T‑36/10 — [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, con cui il Tribunale ha parzialmente respinto in quanto irricevibile il ricorso avente ad oggetto
una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione del 9 ottobre 2009 e del 1° dicembre 2009 che negano alla [OSCURATO:PERSONA] l’accesso completo al fascicolo relativo al contratto LIEN 97‑2011 per il cofinanziamento di un programma di aiuti
medici organizzato in Kazakistan — Irricevibilità del ricorso per tardività — Determinazione errata del dies a quo del termine
di ricorso.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’[OSCURATO:PERSONA] eV è condannato alle spese.