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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27112/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge in ordine all'applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed alla mancata prevalenza di detta attenuante sulla contestata recidiva, oltre a non essere consentito in quanto riproduttivo di profili di censura già proposti in sede di appello, è manifestamente infondato poiché, premesso che l'applicabilità della suddetta diminuente implica un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici, osserva il collegio che nel caso di specie, i giudici di merito hanno escluso, in radice, la ricorrenza della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. motivando in maniera congrua e non illogica (si veda pag. 4 della impugnata sentenza nella parte in cui fa riferimento al valore dei beni, al danno cagionato alla struttura ed alla persona offesa), in linea con l'indirizzo incontrastato della Corte di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in motivazione; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791 - 01), sicchè nel caso concreto non rileva la pronuncia della Corte costituzionale n. 141/2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, co. 4, cod. pen. nella parte in cui non consente di ritenere prevalente l'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla recidiva reiterata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge in ordine all'applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed alla mancata prevalenza di detta attenuante sulla contestata recidiva, oltre a non essere consentito in quanto riproduttivo di profili di censura già proposti in sede di appello, è manifestamente infondato poiché, premesso che l'applicabilità della suddetta diminuente implica un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici, osserva il collegio che nel caso di specie, i giudici di merito hanno escluso, in radice, la ricorrenza della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. motivando in maniera congrua e non illogica (si veda pag. 4 della impugnata sentenza nella parte in cui fa riferimento al valore dei beni, al danno cagionato alla struttura ed alla persona offesa), in linea con l'indirizzo incontrastato della Corte di legittimità (cfr. Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in motivazione; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791 - 01), sicchè nel caso concreto non rileva la pronuncia della Corte costituzionale n. 141/2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, co. 4, cod. pen. nella parte in cui non consente di ritenere prevalente l'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla recidiva reiterata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17
Sentenza Cassazione n. 27112/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris