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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 maggio 2017

Cassazione n. 25346/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17875-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]', N. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 30 , PAL. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 392/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02.05.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08.11.2022 dal ConsigliereCRISTINA AMATO; Ric. 2017 n. 17875 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con sentenza n. 1183/2010 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei fratelli Gildo e Antonio, disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria, assegnando ad [OSCURATO:PERSONA] il complesso immobiliare costituente l’asse ereditario, e ordinando il pagamento di conguagli in danaro in favore dei condividenti non assegnatari.

2. Avverso la sentenza proponevano separati appelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; gli appelli - riuniti – venivano entrambi rigettati dalla Corte d’Appello di Salerno per le seguenti ragioni,ancora rilevanti in questa sede: -con riferimento all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], non vi è , e non vi era, spazio per la sospensione del presente processo, avuto riguardo sia all’autonomia del processo civile rispetto a quello penale, sia all’esito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione; -la mancanza di qualsiasi allegazione sulla prova della simulazione e sull’errore commesso dal primo giudice nel ritenerla inesistente, nonché la mancanza di qualsiasi riferimento al regime della prova della simulazione allorché questa sia dedotta dal terzo rispetto all’atto simulato, determinano l’inammissibilità del motivo, incentrato sulla nullità dell’atto per illiceità della causa e/o del motivo, sul presupposto non dimostrato della simulazione assoluta; -quanto alla circostanza che la società in nome collettivo, costituita da Antonio e [OSCURATO:PERSONA], della quale il fratello Gaetano avrebbe cessato di essere socio a partire dal 1989, avrebbe detenuto l’immobile oggetto di divisione, l’appellante si sarebbe limitato ad affermare il possesso esclusivo del bene da parte dei coeredi Antonio e Gildo e il suo diritto Ric. 2017 n. 17875 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 3 - ai frutti civili individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile dalla società, omettendo di confutare le ragioni su cui la decisione di prime cure si fonda e di evidenziarne gli errori logici e giuridici.

3. La predetta decisione veniva impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], e il ricorso affidato a tre motivi.

Si difendeva [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso.

Restava intimato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, articolato in tre diverse doglianze, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1343, 1345, 1414, 1415, 1417, 1418, 1421, 2730, 2733 cod. civ., nonché 115, 116, 295 e 342 cod. proc. civ. e 654 cod. proc. pen.

Con la prima doglianza lamenta il ricorrente l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui valuta come inammissibile il primo motivo d’appello proposto dall’allora appellante per eccepire la simulazione assoluta dell’atto di trasferimento di quote intercorso tra i fratelli Gildo e Antonio: sia perché –come chiarito dalle S.U. di questa Corte con sentenza n. 28057/2008 –la specificità dei motivi d’appello si sostanzia nel consentire al giudice di seconde cure di percepire con certezza il contenuto delle censure; sia perché,trattandosi di eccezione processuale, essa è sempre proponibile in ogni fase e grado del giudizio, nonché rilevabile d’ufficio dal giudicante.

Con la seconda doglianza lamenta il ricorrente l’omessa valutazione degli effetti delle risultanze probatorie della confessione giudiziale, resa da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio civile di primo grado, sulla domanda di simulazione assoluta proposta da [OSCURATO:PERSONA].

In detta dichiarazione, infatti, [OSCURATO:PERSONA] affermava di essere stato convinto dal fratello Ric. 2017 n. 17875 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 4 - Antonio (e dal di lui figlio) a cedergli fittiziamente 6/27 delle quote sull’immobile di cui è causa, in modo far raggiungere al fratello Antonio i 14/27 - contro gli 11/27 della quota di Gaetano - della titolarità sui beni ereditari.

E’ chiaro, dunque, lo scopo simulatorio, realizzatosi poi nei fatti: persa la qualità di proprietario di maggioranza, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto chiedere l’attribuzione per l’intero del complesso immobiliare, con addebito del valore dell’eccedenza.

Con la terza doglianza lamenta il ricorrente l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di seconde cure nel non sospendere il giudizio in attesa della definizione del giudizio penale per truffa, visti i rapporti tra giudizio civile e penale in merito all’accertamento dei presupposti di fatto sostanzianti la fattispecie concreta all’esame del giudicante di merito, consistenti nei comportamenti fraudolenti posti in essere dal fratello [OSCURATO:PERSONA].

L’accertamento del g iudice p enale avrebbe consentito al giudice di primo grado di poter rilevare, anche d’ufficio, la nullità del predetto contratto di vendita di quote ereditarie e, pertanto, di attribuire all’appellante il bene ereditario per intero.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. E’ in fondata la prima doglianza , attinente all’erronea inammissibilità del motivo per assenza di specificità.

Premesso che la specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., è verificabile in sede di legittimità direttamente, poiché la relativa censura è riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo, non riguardando l'interpretazione dell'atto di appello, in quanto tale riservata al giudice del merito, ma risolvendosi nel convincimento della mancanza di un'effettiva censura alla decisione diprimo grado (Cass.n. 36728/2022; Cass. Sez. 2, n. 5133 del 2019; Cass. n. 806/2009), emerge dagli atti del giudizio di merito, dell’atto di appello più precisamente,che il primo motivo d’appello è incentrato sui fatti narrati Ric. 2017 n. 17875 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 5 - da [OSCURATO:PERSONA], e posti a fondamento dell’atto di querela, riguardo le motivazioni che avevano spinto alla cessione delle quote; sulla rilevanza penale del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] e sulla sua ricaduta, in termini di nullità,sull’atto pubblico di cessione di quota del 09.11.2005, di trasferimento delle quote per 6/27 dal fratello Gildo al fratello Antonio(pp. 7 - 8); sulla conseguenze necessità di sospendere il giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. (pp. 8 - 9).

M ai nel corso del medesimo atto si censura la pronuncia di prime cure in merito alla simulazione dell’atto e alle prove che dovrebbero sostenerla, come del resto già rilevatodalla Corte d’Appello.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. (nel testo riformulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Sez.

U., 16.11.2017, n. 27199; più di recente: Cass. 6- 3 civ., 17.12.2021, n. 40560).Vale la pena precisare che non ha pregio quanto dedotto dal ricorrente (p. 17 del ricorso, ultimo capoverso) , ossia che l’accordo simulatorio sia intervenuto in pendenza del giudizio di primo grado, posto chel’allora appellante avrebbe potuto chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova attestanti la sua esistenza ai sensi dell’art. 345, comma 3, in quanto formatosi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie (Sez. 2, Ordinanza n. 7977 del 11/03/2022 -Rv. 664235 –01; Sez. 1, Sentenza n. 18962 del 16/09/2011-Rv. 619630 -01).

1.2.1. Né può dirsi fondata l’osservazione per cui l’accertamento della simulazione assoluta sia rilevabile d’ufficio dal giudicante: la Ric. 2017 n. 17875 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 6 - pronuncia di questa Corte citata dal ricorrente (p. 18, 2° capoverso) va nel senso opposto rispetto a quanto da questi argomentato, laddove afferma che « In tema di simulazione, atteso il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice non può ritenere la simulazione se nessuna delle parti ne alleghi l'esistenza, incorrendo altrimenti nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Tale principio dev'essere coordinato con gli ulteriori limiti stabiliti dalla legge processuale, per effetto dei quali la simulazione, che può essere fatta valere sia in via di azione che di eccezione, nel primo caso dev'essere proposta nel giudizio di primo grado, a pena d'inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, mentre nel secondo caso può essere riproposta anche nel giudizio di appello» ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13459 del 09/06/2006-Rv. 589832 – 01 ; in senso conforme: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4933 del 14/03/2016-Rv. 639211 –01).

1.3. Tanto deciso in merito all’inammissibilità del motivo di appello attinente alla simulazione assoluta dell’atto di cessione di quote, deve dichiararsi assorbita (in senso improprio) la seconda doglianza(omessa valutazione degli effetti delle risultanze probatorie della confessione giudiziale), in quanto la menzionata decisione è assorbente, ed esclude la possibilità di provvedere sulle altre questioni ad essa subordinate (Cass. Sez.

U. 17/02/2017, n. 4225; di recente: Cass. n. 10780/2021).

1.4. Infine, deve escludersi - per le stesse ragioni di cui sopra (punto 1.2.) -la fondatezza della terza doglianza (omessa sospensione del giudizio civile, in attesa della definizione del giudizio penale per truffa), per assenza della pregiudizialità penale necessaria a sospendere il procedimento civile ex art. 295 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 7617 del 23.03.2017).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., in Ric. 2017 n. 17875 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 7 - relazione agli artt. 720, 718 cod. civ. e 342 cod. proc. civ.

La Corte d’Appello di Salerno avrebbe fatto malgoverno delle citate disposizioni del codice civile recanti regole sulla divisione ereditaria.

Nella prospettazione del ricorrente, l’art. 720 cod. civ. rappresenterebbe una deroga al principio generale contenuto nell’art. 718 cod. civ., in virtù del quale sussisterebbe un diritto dei condividenti (e quindi dell’odierno ricorrente) a vedersi attribuire la quota del bene in natura.

Sicché, la non comoda divisibilità, posta a base dell ’attribuzione per l’intero del bene, dovrebbe essere ritenuta sussistente solo ove risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti.

2.1. Il motivoè privo di pregio, in quanto la doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione, al quale non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito.

Sotto tale ultimo profilo, la pronuncia si presenta scevra da incongruenze logico-giuridiche.

Infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare che: « Ai fini della comoda divisibilità, non ci si può basare esclusivamente sulla natura e destinazione degli immobili, ma occorre - soprattutto - tener conto dell'intera massa dei beni da dividere, in rapporto al numero delle quote e dei condividenti.

Ne consegue che, allorché l'asse ereditario comprende un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche di valore inferiore alla quota di spettanza, salvo attuare il pareggio con l'operazione di conguaglio ovvero se, pur non essendo possibile frazionare comodamente l'immobile in tante parti, corrispondenti al numero ed Ric. 2017 n. 17875 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 8 - alle quote dei condividenti, alcuni di questi richiedano congiuntamente la formazione di una porzione unica, corrispondente all'ammontare complessivo delle loro quote giacché, in questo caso, la divisione è resa possibile dal minore frazionamento dell'immobile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3694 del 12/02/2021; Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8286 del 25/03/2019-Rv. 653162 - 01) » .

N el caso di specie no n sussiste la condizione di cui alla massima ora citata, non avendo [OSCURATO:PERSONA] espresso alcun interesse alla formazione di una porzione unica in comunione con Antonio; mentre Gaetano – come puntualmente sottolineato nel controricorso –ha espresso l’interesse all’assegnazione in natura (oltreché in sede di ricorso per cassazione ) solo in sede di precisazione delle conclusioni in appello: non in primo grado, mentre in secondo grado questa ipotesi era stata proposta in via subordinata.

Inoltre, la destinazione economica evidenziata dalla CTU ha plausibilmente indirizzato il giudice di seconde cure verso l’assegnazione dell’intero all’unico richiedente, [OSCURATO:PERSONA].

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., in relazione agli artt. 723, 724, 820, 1066 e 1140 cod. civ. e 342 cod. proc. civ.

Il ricorrente si duole del rigetto, da parte del giudice di seconde cure, della domanda di rendiconto promossa dall’odierno ricorrente, per il possesso e godimento esclusivo del cespite ereditario da parte dei germani Gildo e Antonio, nonché del mancato riconoscimento, dal novembre 1988 a tutt’oggi e nei limiti della quota (11/27), dei frutti civili maturati, quale ristoro per [OSCURATO:PERSONA] della privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti.

3.1. Il motivo è fondato: la Corte d’Appello ha erroneamente ravvisato l’assenza di specificità del motivo, omettendo di applicare il Ric. 2017 n. 17875 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 9 - principio secondo cui, ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione alla detenzione di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri (Cass. n. 1528/1985), ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17876 del 2019; Cass. n. 5504/2012).

4. In definitiva, il Collegio accoglie il ricorso limitatamente al terzo motivo di gravame, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta i primi due motivi del ricorso; in accoglimento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17875-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]', N. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 30 , PAL. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 392/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02.05.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08.11.2022 dal ConsigliereCRISTINA AMATO; Ric. 2017 n. 17875 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con sentenza n. 1183/2010 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei fratelli Gildo e Antonio, disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria, assegnando ad [OSCURATO:PERSONA] il complesso immobiliare costituente l’asse ereditario, e ordinando il pagamento di conguagli in danaro in favore dei condividenti non assegnatari. 2. Avverso la sentenza proponevano separati appelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; gli appelli - riuniti – venivano entrambi rigettati dalla Corte d’Appello di Salerno per le seguenti ragioni,ancora rilevanti in questa sede: -con riferimento all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], non vi è , e non vi era, spazio per la sospensione del presente processo, avuto riguardo sia all’autonomia del processo civile rispetto a quello penale, sia all’esito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione; -la mancanza di qualsiasi allegazione sulla prova della simulazione e sull’errore commesso dal primo giudice nel ritenerla inesistente, nonché la mancanza di qualsiasi riferimento al regime della prova della simulazione allorché questa sia dedotta dal terzo rispetto all’atto simulato, determinano l’inammissibilità del motivo, incentrato sulla nullità dell’atto per illiceità della causa e/o del motivo, sul presupposto non dimostrato della simulazione assoluta; -quanto alla circostanza che la società in nome collettivo, costituita da Antonio e [OSCURATO:PERSONA], della quale il fratello Gaetano avrebbe cessato di essere socio a partire dal 1989, avrebbe detenuto l’immobile oggetto di divisione, l’appellante si sarebbe limitato ad affermare il possesso esclusivo del bene da parte dei coeredi Antonio e Gildo e il suo diritto Ric. 2017 n. 17875 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 3 - ai frutti civili individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile dalla società, omettendo di confutare le ragioni su cui la decisione di prime cure si fonda e di evidenziarne gli errori logici e giuridici. 3. La predetta decisione veniva impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], e il ricorso affidato a tre motivi. Si difendeva [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso. Restava intimato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, articolato in tre diverse doglianze, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1343, 1345, 1414, 1415, 1417, 1418, 1421, 2730, 2733 cod. civ., nonché 115, 116, 295 e 342 cod. proc. civ. e 654 cod. proc. pen. Con la prima doglianza lamenta il ricorrente l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui valuta come inammissibile il primo motivo d’appello proposto dall’allora appellante per eccepire la simulazione assoluta dell’atto di trasferimento di quote intercorso tra i fratelli Gildo e Antonio: sia perché –come chiarito dalle S.U. di questa Corte con sentenza n. 28057/2008 –la specificità dei motivi d’appello si sostanzia nel consentire al giudice di seconde cure di percepire con certezza il contenuto delle censure; sia perché,trattandosi di eccezione processuale, essa è sempre proponibile in ogni fase e grado del giudizio, nonché rilevabile d’ufficio dal giudicante. Con la seconda doglianza lamenta il ricorrente l’omessa valutazione degli effetti delle risultanze probatorie della confessione giudiziale, resa da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio civile di primo grado, sulla domanda di simulazione assoluta proposta da [OSCURATO:PERSONA]. In detta dichiarazione, infatti, [OSCURATO:PERSONA] affermava di essere stato convinto dal fratello Ric. 2017 n. 17875 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 4 - Antonio (e dal di lui figlio) a cedergli fittiziamente 6/27 delle quote sull’immobile di cui è causa, in modo far raggiungere al fratello Antonio i 14/27 - contro gli 11/27 della quota di Gaetano - della titolarità sui beni ereditari. E’ chiaro, dunque, lo scopo simulatorio, realizzatosi poi nei fatti: persa la qualità di proprietario di maggioranza, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto chiedere l’attribuzione per l’intero del complesso immobiliare, con addebito del valore dell’eccedenza. Con la terza doglianza lamenta il ricorrente l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di seconde cure nel non sospendere il giudizio in attesa della definizione del giudizio penale per truffa, visti i rapporti tra giudizio civile e penale in merito all’accertamento dei presupposti di fatto sostanzianti la fattispecie concreta all’esame del giudicante di merito, consistenti nei comportamenti fraudolenti posti in essere dal fratello [OSCURATO:PERSONA]. L’accertamento del g iudice p enale avrebbe consentito al giudice di primo grado di poter rilevare, anche d’ufficio, la nullità del predetto contratto di vendita di quote ereditarie e, pertanto, di attribuire all’appellante il bene ereditario per intero. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. E’ in fondata la prima doglianza , attinente all’erronea inammissibilità del motivo per assenza di specificità. Premesso che la specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., è verificabile in sede di legittimità direttamente, poiché la relativa censura è riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo, non riguardando l'interpretazione dell'atto di appello, in quanto tale riservata al giudice del merito, ma risolvendosi nel convincimento della mancanza di un'effettiva censura alla decisione diprimo grado (Cass.n. 36728/2022; Cass. Sez. 2, n. 5133 del 2019; Cass. n. 806/2009), emerge dagli atti del giudizio di merito, dell’atto di appello più precisamente,che il primo motivo d’appello è incentrato sui fatti narrati Ric. 2017 n. 17875 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 5 - da [OSCURATO:PERSONA], e posti a fondamento dell’atto di querela, riguardo le motivazioni che avevano spinto alla cessione delle quote; sulla rilevanza penale del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] e sulla sua ricaduta, in termini di nullità,sull’atto pubblico di cessione di quota del 09.11.2005, di trasferimento delle quote per 6/27 dal fratello Gildo al fratello Antonio(pp. 7 - 8); sulla conseguenze necessità di sospendere il giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. (pp. 8 - 9). M ai nel corso del medesimo atto si censura la pronuncia di prime cure in merito alla simulazione dell’atto e alle prove che dovrebbero sostenerla, come del resto già rilevatodalla Corte d’Appello. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. (nel testo riformulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Sez. U., 16.11.2017, n. 27199; più di recente: Cass. 6- 3 civ., 17.12.2021, n. 40560).Vale la pena precisare che non ha pregio quanto dedotto dal ricorrente (p. 17 del ricorso, ultimo capoverso) , ossia che l’accordo simulatorio sia intervenuto in pendenza del giudizio di primo grado, posto chel’allora appellante avrebbe potuto chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova attestanti la sua esistenza ai sensi dell’art. 345, comma 3, in quanto formatosi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie (Sez. 2, Ordinanza n. 7977 del 11/03/2022 -Rv. 664235 –01; Sez. 1, Sentenza n. 18962 del 16/09/2011-Rv. 619630 -01). 1.2.1. Né può dirsi fondata l’osservazione per cui l’accertamento della simulazione assoluta sia rilevabile d’ufficio dal giudicante: la Ric. 2017 n. 17875 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 6 - pronuncia di questa Corte citata dal ricorrente (p. 18, 2° capoverso) va nel senso opposto rispetto a quanto da questi argomentato, laddove afferma che « In tema di simulazione, atteso il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice non può ritenere la simulazione se nessuna delle parti ne alleghi l'esistenza, incorrendo altrimenti nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Tale principio dev'essere coordinato con gli ulteriori limiti stabiliti dalla legge processuale, per effetto dei quali la simulazione, che può essere fatta valere sia in via di azione che di eccezione, nel primo caso dev'essere proposta nel giudizio di primo grado, a pena d'inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, mentre nel secondo caso può essere riproposta anche nel giudizio di appello» ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13459 del 09/06/2006-Rv. 589832 – 01 ; in senso conforme: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4933 del 14/03/2016-Rv. 639211 –01). 1.3. Tanto deciso in merito all’inammissibilità del motivo di appello attinente alla simulazione assoluta dell’atto di cessione di quote, deve dichiararsi assorbita (in senso improprio) la seconda doglianza(omessa valutazione degli effetti delle risultanze probatorie della confessione giudiziale), in quanto la menzionata decisione è assorbente, ed esclude la possibilità di provvedere sulle altre questioni ad essa subordinate (Cass. Sez. U. 17/02/2017, n. 4225; di recente: Cass. n. 10780/2021). 1.4. Infine, deve escludersi - per le stesse ragioni di cui sopra (punto 1.2.) -la fondatezza della terza doglianza (omessa sospensione del giudizio civile, in attesa della definizione del giudizio penale per truffa), per assenza della pregiudizialità penale necessaria a sospendere il procedimento civile ex art. 295 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 7617 del 23.03.2017). 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., in Ric. 2017 n. 17875 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 7 - relazione agli artt. 720, 718 cod. civ. e 342 cod. proc. civ. La Corte d’Appello di Salerno avrebbe fatto malgoverno delle citate disposizioni del codice civile recanti regole sulla divisione ereditaria. Nella prospettazione del ricorrente, l’art. 720 cod. civ. rappresenterebbe una deroga al principio generale contenuto nell’art. 718 cod. civ., in virtù del quale sussisterebbe un diritto dei condividenti (e quindi dell’odierno ricorrente) a vedersi attribuire la quota del bene in natura. Sicché, la non comoda divisibilità, posta a base dell ’attribuzione per l’intero del bene, dovrebbe essere ritenuta sussistente solo ove risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti. 2.1. Il motivoè privo di pregio, in quanto la doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione, al quale non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito. Sotto tale ultimo profilo, la pronuncia si presenta scevra da incongruenze logico-giuridiche. Infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare che: « Ai fini della comoda divisibilità, non ci si può basare esclusivamente sulla natura e destinazione degli immobili, ma occorre - soprattutto - tener conto dell'intera massa dei beni da dividere, in rapporto al numero delle quote e dei condividenti. Ne consegue che, allorché l'asse ereditario comprende un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche di valore inferiore alla quota di spettanza, salvo attuare il pareggio con l'operazione di conguaglio ovvero se, pur non essendo possibile frazionare comodamente l'immobile in tante parti, corrispondenti al numero ed Ric. 2017 n. 17875 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 8 - alle quote dei condividenti, alcuni di questi richiedano congiuntamente la formazione di una porzione unica, corrispondente all'ammontare complessivo delle loro quote giacché, in questo caso, la divisione è resa possibile dal minore frazionamento dell'immobile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3694 del 12/02/2021; Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8286 del 25/03/2019-Rv. 653162 - 01) » . N el caso di specie no n sussiste la condizione di cui alla massima ora citata, non avendo [OSCURATO:PERSONA] espresso alcun interesse alla formazione di una porzione unica in comunione con Antonio; mentre Gaetano – come puntualmente sottolineato nel controricorso –ha espresso l’interesse all’assegnazione in natura (oltreché in sede di ricorso per cassazione ) solo in sede di precisazione delle conclusioni in appello: non in primo grado, mentre in secondo grado questa ipotesi era stata proposta in via subordinata. Inoltre, la destinazione economica evidenziata dalla CTU ha plausibilmente indirizzato il giudice di seconde cure verso l’assegnazione dell’intero all’unico richiedente, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., in relazione agli artt. 723, 724, 820, 1066 e 1140 cod. civ. e 342 cod. proc. civ. Il ricorrente si duole del rigetto, da parte del giudice di seconde cure, della domanda di rendiconto promossa dall’odierno ricorrente, per il possesso e godimento esclusivo del cespite ereditario da parte dei germani Gildo e Antonio, nonché del mancato riconoscimento, dal novembre 1988 a tutt’oggi e nei limiti della quota (11/27), dei frutti civili maturati, quale ristoro per [OSCURATO:PERSONA] della privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti. 3.1. Il motivo è fondato: la Corte d’Appello ha erroneamente ravvisato l’assenza di specificità del motivo, omettendo di applicare il Ric. 2017 n. 17875 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 9 - principio secondo cui, ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione alla detenzione di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri (Cass. n. 1528/1985), ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17876 del 2019; Cass. n. 5504/2012). 4. In definitiva, il Collegio accoglie il ricorso limitatamente al terzo motivo di gravame, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta i primi due motivi del ricorso; in accoglimento del
Sentenza Cassazione n. 25346/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris