Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 aprile 2021

Cassazione n. 29673/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa in data 23 aprile 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di favoreggiamento reale di cui all'art.379 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione per il reato di concorso in corruzione di cui agli artt.110, 319,321 cod. pen.

In particolare l'imputato, titolare di uno studio professionale di commercialista, avrebbe consegnato per il tramite della propria dipendente di studio [OSCURATO:PERSONA], la somma di trentamila euro all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] poi da questi utilizzata per corrompere l'agente della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], quale tranche del prezzo della corruzione di 60 mila euro offerto al citato pubblico ufficiale, affinchè omettesse la verifica fiscale della società riferibile al predetto imprenditore.

Il Tribunale, sebbene abbia ritenuto provata la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della destinazione della somma di denaro consegnata a [OSCURATO:PERSONA] tramite la propria dipendente [OSCURATO:PERSONA], quale tranche del prezzo della corruzione, ha ritenuto di escludere il concorso nel delitto di corruzione, accertato in capo ai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (titolare di altro studio professionale di commercialista), [OSCURATO:PERSONA] (dipendente dello studio professionale di commercialista del Foglia) e [OSCURATO:PERSONA] (luogotenente della Guardia di Finanza di Chiari), "poiché non vi era la prova che Foglia fosse stato parte dell'accordo corruttivo, risultando invece dimostrato un adoperarsi di costui solo nella successiva fase esecutiva".

La Corte di appello, cui è stata devoluta la questione dell'accertamento del dolo del reato come riqualificato in favoreggiamento reale, ha confermato la sentenza di primo grado evidenziando la rilevanza probatoria delle intercettazioni a sostegno della ritenuta consapevolezza della destinazione della somma di denaro consegnata dal Foglia al [OSCURATO:PERSONA] quale prezzo della corruzione del finanziere.

2. Con il ministero del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione, articolando il seguente unico motivo di censura per violazione di legge e vizio della motivazione.

Deduce innanzitutto il ricorrente l'erronea valutazione delle intercettazioni in cui viene escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della destinazione della somma di euro 30 mila che a dire della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata consegnata dal Foglia a sua richiesta.

Sulle modalità della consegna del denaro, si evidenzia la ulteriore incoerenza rispetto alla versione dei fatti resa da [OSCURATO:PERSONA] nel suo interrogatorio che ha affermato di avere ricevuto il denaro direttamente da Foglia senza il tramite della [OSCURATO:PERSONA] ma senza però metterlo a conoscenza dell'impiego per corrompere il finanziere.

Inoltre si osserva che nella intercettazione del 13 maggio 2019 non si è tenuto conto che la vicenda della corruzione era già stata divulgata dai mezzi di informazione dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ed il brano intercettato non è di univoco significato ("Ho già da andare a rispondere per lo studio Foglia per le intercettazioni che risultano sulla [OSCURATO:PERSONA] c'è scritto il tuo nome e ci sto rispondendo io, sinceramente la cosa non è che mi piace tanto, Luca").

Come anche censurabile è la valutazione sulla risposta di Foglia che anziché stupirsi per la doglianza della dipendente e rimproverarla per aver esposto lo studio, si limita a rinviare la discussione in altro momento, perché suscettibile di spiegazioni alternative.

Né appare corretto valorizzare il silenzio serbato dall'imputato nel corso dell'udienza cui ha presenziato avendo esercitato solo un proprio diritto.

Si rappresenta, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] è persona psichicamente instabile e che la consegna del denaro da parte di Foglia viene diversamente ricostruita dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] che riferisce di una consegna diretta e non per il tramite della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Si deve innanzitutto evidenziare l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ricondotto nel reato di favoreggiamento reale senza considerare che il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione/ricezione dell'utilità, e che quindi è senza dubbio configurabile il concorso del terzo estraneo all'accordo corruttivo che partecipi alla fase della dazione/ricezione dell'utilità, con la piena consapevolezza delle finalità e dello scopo perseguito dal corruttore e dal corrotto.

La giurisprudenza richiamata nella sentenza del Tribunale in tema delitto di corruzione (Sez. 6, n. 46404 del 29/10/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277308; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555), e che esclude il concorso del soggetto che, non essendo stato parte dell'accordo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva, si riferisce ai casi in cui la condotta del terzo costituisca soltanto l'oggetto della prestazione offerta come utilitas, come nel caso di colui che esegua la prestazione d'opera offerta dal corruttore al corrotto in virtù del rapporto di subordinazione che lo lega al corruttore, ma non certamente al caso di chi provveda alla dazione dell'utilità per conto del corruttore e che pone in essere una condotta che integra essa stessa la fattispecie tipica del reato di corruzione.

Tale erronea qualificazione seguita dal Tribunale nella sentenza di primo grado, cui la Corte di appello avrebbe dovuto porre rimedio entro i limiti previsti dall'art. 597 comma 3, cod. proc. pen., riflette la debolezza degli argomenti logici posti a fondamento della ritenuta consapevolezza da parte del Foglia della finalità corruttiva della somma di denaro che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato a [OSCURATO:PERSONA] per corrompere il luogotenente della Guardia di [OSCURATO:PERSONA].

Si deve, infatti, rammentare che ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato è necessario che la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo illecito perseguito dagli altri correi deve sussistere nel momento in cui la condotta di agevolazione viene posta in essere, essendo evidentemente irrilevante una consapevolezza postuma, sopravvenuta dopo la consumazione del reato.

In particolare, nella motivazione della sentenza impugnata, come anche in quella del Giudice di primo grado, non risultano chiarite le modalità con cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto il denaro da parte del Foglia, essendovi da un lato riferimenti ad una iniziativa autonoma della [OSCURATO:PERSONA] nelle dichiarazioni dalla stessa rilasciate che devono essere meglio approfondite, e dall'altro lato, essendo emerso un netto contrasto con la versione resa in sede di interrogatorio da [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe riferito invece di un prestito a titolo personale da parte del Foglia - quindi senza l'intermediazione della [OSCURATO:PERSONA] - e soprattutto senza che Foglia fosse stato informato dell'utilizzo che avrebbe dovuto fare del denaro e specificamente per corrompere il Romano.

Risulta, inoltre, carente la motivazione anche in ordine alla individuazione del momento preciso in cui il Foglia avrebbe acquisito detta consapevolezza.

Sul punto si osserva che gli argomenti tratti in parte anche dalle conversazioni registrate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], all'insaputa dei suoi interlocutori, non appaiono sorretti da una adeguata ed attenta disamina, per la valorizzazione di contenuti di non univoco significato, come anche l'apprezzamento delle risultanze delle intercettazioni telefoniche in ragione della collocazione temporale dei colloqui registrati intervenuti subito dopo i primi arresti dei coindagati, oltre che per il mancato approfondimento delle ragioni delle registrazioni operate di iniziativa della stessa persona che avrebbe svolto il ruolo di intermediaria tra il Foglia e l'imprenditore coinvolto nella corruzione.

La ricostruzione della vicenda deve essere meglio chiarita anche rispetto alla accertata restituzione del prezzo della corruzione da parte del pubblico ufficiale corrotto, per fugare ogni incertezza sulla precisa individuazione del momento in cui l'imputato è stato messo al corrente della destinazione della somma di denaro per il pagamento del prezzo della corruzione, se prima o dopo la restituzione del denaro da parte del pubblico ufficiale corrotto.

La individuazione del momento preciso della acquisita consapevolezza della destinazione del denaro al pagamento del prezzo della corruzione assume rilevanza decisiva, atteso che ove sopravvenuta rispetto al momento della consegna, non assumerebbe rilevanza ai fini del concorso nella corruzione per difetto del dolo, né potrebbe rilevare ai fini del diverso reato previsto dall'art. 379 cod. pen. poiché la consegna del denaro senza la consapevolezza della sua destinazione illecita non potrebbe neppure integrare un aiuto diretto ad assicurare il profitto, il prodotto o il profitto di un reato, ma andrebbe considerata alla stregua di un prestito fatto ad un amico penalmente irrilevante.

La non chiarita ambiguità del ruolo svolto dall'imputato emerge dalla stessa lettura della conversazione telefonica del 13 maggio 2019 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Foglia, intervenuta dopo gli arresti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui è solo la [OSCURATO:PERSONA] che parla del coinvolgimento personale nella vicenda ed indirettamente dello studio professionale di Foglia per cui lavora, ed il silenzio dell'imputato viene ad essere interpretato come significativo sulla base di argomenti fortemente congetturali, stante l'obiettiva assenza di risposte o commenti alle sollecitazioni della [OSCURATO:PERSONA] che possano assurgere a prova certa della partecipazione del Foglia alla corruzione.

Analogamente appare fortemente congetturale anche il riferimento alla conversazione n. 137.2 dell'8 maggio 2019 (riportata alla pag. 9 della sentenza di appello), in cui la [OSCURATO:PERSONA] confida ad un terzo il timore di poter essere rimproverata dal "suo capo" (inteso Foglia) per quello che avrebbe potuto dire agli inquirenti sulla vicenda della corruzione, per inferirne la prova certa della conoscenza della destinazione illecita della consegna del denaro da parte di Foglia.

Fondate sono, quindi, le censure sull'illogicità e la carenza di motivazione in merito alla insussistenza del ragionevole dubbio per escludere la plausibilità di una lettura alternativa dei fatti, non potendosi valorizzare come elemento decisivo il silenzio dell'imputato, la cui scelta di avvalersi dalla facoltà di non rispondere può costituire soltanto un argomento di prova ma non può sopperire alle lacune di un quadro probatorio obiettivamente carente.

Risulta, in conclusione, fondato il denunciato vizio di motivazione per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per la conferma di una sentenza di condanna senza una valutazione approfondita del ruolo svolto dall'imputato a titolo di concorso nel reato di corruzione e dell'elemento psicologico del reato.

I giudici di secondo grado non hanno preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive, ma sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un itinerario logico-giuridico basato su apprezzamenti di fatto connotati da una forte valenza congetturale e senza una esauriente analisi delle risultanze agli atti, in particolare di una attenta e precisa disamina delle dichiarazioni rese da tutti i soggetti coinvolti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Piccolo, Noli) e della valutazione della loro attendibilità.La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia perché valuti i predetti profili di responsabilità dell'imputato con riferimento ai principi del concorso di persone e dell'elemento psicologico del reato, tenendo conto di quanto osservato in punto di qualificazione giuridica del fatto, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito - le rilevate lacune della motivazione.

PQM Annulla la sente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa in data 23 aprile 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di favoreggiamento reale di cui all'art.379 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione per il reato di concorso in corruzione di cui agli artt.110, 319,321 cod. pen. In particolare l'imputato, titolare di uno studio professionale di commercialista, avrebbe consegnato per il tramite della propria dipendente di studio [OSCURATO:PERSONA], la somma di trentamila euro all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] poi da questi utilizzata per corrompere l'agente della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], quale tranche del prezzo della corruzione di 60 mila euro offerto al citato pubblico ufficiale, affinchè omettesse la verifica fiscale della società riferibile al predetto imprenditore. Il Tribunale, sebbene abbia ritenuto provata la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della destinazione della somma di denaro consegnata a [OSCURATO:PERSONA] tramite la propria dipendente [OSCURATO:PERSONA], quale tranche del prezzo della corruzione, ha ritenuto di escludere il concorso nel delitto di corruzione, accertato in capo ai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (titolare di altro studio professionale di commercialista), [OSCURATO:PERSONA] (dipendente dello studio professionale di commercialista del Foglia) e [OSCURATO:PERSONA] (luogotenente della Guardia di Finanza di Chiari), "poiché non vi era la prova che Foglia fosse stato parte dell'accordo corruttivo, risultando invece dimostrato un adoperarsi di costui solo nella successiva fase esecutiva". La Corte di appello, cui è stata devoluta la questione dell'accertamento del dolo del reato come riqualificato in favoreggiamento reale, ha confermato la sentenza di primo grado evidenziando la rilevanza probatoria delle intercettazioni a sostegno della ritenuta consapevolezza della destinazione della somma di denaro consegnata dal Foglia al [OSCURATO:PERSONA] quale prezzo della corruzione del finanziere. 2. Con il ministero del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione, articolando il seguente unico motivo di censura per violazione di legge e vizio della motivazione. Deduce innanzitutto il ricorrente l'erronea valutazione delle intercettazioni in cui viene escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della destinazione della somma di euro 30 mila che a dire della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata consegnata dal Foglia a sua richiesta. Sulle modalità della consegna del denaro, si evidenzia la ulteriore incoerenza rispetto alla versione dei fatti resa da [OSCURATO:PERSONA] nel suo interrogatorio che ha affermato di avere ricevuto il denaro direttamente da Foglia senza il tramite della [OSCURATO:PERSONA] ma senza però metterlo a conoscenza dell'impiego per corrompere il finanziere. Inoltre si osserva che nella intercettazione del 13 maggio 2019 non si è tenuto conto che la vicenda della corruzione era già stata divulgata dai mezzi di informazione dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ed il brano intercettato non è di univoco significato ("Ho già da andare a rispondere per lo studio Foglia per le intercettazioni che risultano sulla [OSCURATO:PERSONA] c'è scritto il tuo nome e ci sto rispondendo io, sinceramente la cosa non è che mi piace tanto, Luca"). Come anche censurabile è la valutazione sulla risposta di Foglia che anziché stupirsi per la doglianza della dipendente e rimproverarla per aver esposto lo studio, si limita a rinviare la discussione in altro momento, perché suscettibile di spiegazioni alternative. Né appare corretto valorizzare il silenzio serbato dall'imputato nel corso dell'udienza cui ha presenziato avendo esercitato solo un proprio diritto. Si rappresenta, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] è persona psichicamente instabile e che la consegna del denaro da parte di Foglia viene diversamente ricostruita dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] che riferisce di una consegna diretta e non per il tramite della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Si deve innanzitutto evidenziare l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ricondotto nel reato di favoreggiamento reale senza considerare che il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione/ricezione dell'utilità, e che quindi è senza dubbio configurabile il concorso del terzo estraneo all'accordo corruttivo che partecipi alla fase della dazione/ricezione dell'utilità, con la piena consapevolezza delle finalità e dello scopo perseguito dal corruttore e dal corrotto. La giurisprudenza richiamata nella sentenza del Tribunale in tema delitto di corruzione (Sez. 6, n. 46404 del 29/10/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277308; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555), e che esclude il concorso del soggetto che, non essendo stato parte dell'accordo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva, si riferisce ai casi in cui la condotta del terzo costituisca soltanto l'oggetto della prestazione offerta come utilitas, come nel caso di colui che esegua la prestazione d'opera offerta dal corruttore al corrotto in virtù del rapporto di subordinazione che lo lega al corruttore, ma non certamente al caso di chi provveda alla dazione dell'utilità per conto del corruttore e che pone in essere una condotta che integra essa stessa la fattispecie tipica del reato di corruzione. Tale erronea qualificazione seguita dal Tribunale nella sentenza di primo grado, cui la Corte di appello avrebbe dovuto porre rimedio entro i limiti previsti dall'art. 597 comma 3, cod. proc. pen., riflette la debolezza degli argomenti logici posti a fondamento della ritenuta consapevolezza da parte del Foglia della finalità corruttiva della somma di denaro che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato a [OSCURATO:PERSONA] per corrompere il luogotenente della Guardia di [OSCURATO:PERSONA]. Si deve, infatti, rammentare che ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato è necessario che la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo illecito perseguito dagli altri correi deve sussistere nel momento in cui la condotta di agevolazione viene posta in essere, essendo evidentemente irrilevante una consapevolezza postuma, sopravvenuta dopo la consumazione del reato. In particolare, nella motivazione della sentenza impugnata, come anche in quella del Giudice di primo grado, non risultano chiarite le modalità con cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto il denaro da parte del Foglia, essendovi da un lato riferimenti ad una iniziativa autonoma della [OSCURATO:PERSONA] nelle dichiarazioni dalla stessa rilasciate che devono essere meglio approfondite, e dall'altro lato, essendo emerso un netto contrasto con la versione resa in sede di interrogatorio da [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe riferito invece di un prestito a titolo personale da parte del Foglia - quindi senza l'intermediazione della [OSCURATO:PERSONA] - e soprattutto senza che Foglia fosse stato informato dell'utilizzo che avrebbe dovuto fare del denaro e specificamente per corrompere il Romano. Risulta, inoltre, carente la motivazione anche in ordine alla individuazione del momento preciso in cui il Foglia avrebbe acquisito detta consapevolezza. Sul punto si osserva che gli argomenti tratti in parte anche dalle conversazioni registrate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], all'insaputa dei suoi interlocutori, non appaiono sorretti da una adeguata ed attenta disamina, per la valorizzazione di contenuti di non univoco significato, come anche l'apprezzamento delle risultanze delle intercettazioni telefoniche in ragione della collocazione temporale dei colloqui registrati intervenuti subito dopo i primi arresti dei coindagati, oltre che per il mancato approfondimento delle ragioni delle registrazioni operate di iniziativa della stessa persona che avrebbe svolto il ruolo di intermediaria tra il Foglia e l'imprenditore coinvolto nella corruzione. La ricostruzione della vicenda deve essere meglio chiarita anche rispetto alla accertata restituzione del prezzo della corruzione da parte del pubblico ufficiale corrotto, per fugare ogni incertezza sulla precisa individuazione del momento in cui l'imputato è stato messo al corrente della destinazione della somma di denaro per il pagamento del prezzo della corruzione, se prima o dopo la restituzione del denaro da parte del pubblico ufficiale corrotto. La individuazione del momento preciso della acquisita consapevolezza della destinazione del denaro al pagamento del prezzo della corruzione assume rilevanza decisiva, atteso che ove sopravvenuta rispetto al momento della consegna, non assumerebbe rilevanza ai fini del concorso nella corruzione per difetto del dolo, né potrebbe rilevare ai fini del diverso reato previsto dall'art. 379 cod. pen. poiché la consegna del denaro senza la consapevolezza della sua destinazione illecita non potrebbe neppure integrare un aiuto diretto ad assicurare il profitto, il prodotto o il profitto di un reato, ma andrebbe considerata alla stregua di un prestito fatto ad un amico penalmente irrilevante. La non chiarita ambiguità del ruolo svolto dall'imputato emerge dalla stessa lettura della conversazione telefonica del 13 maggio 2019 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Foglia, intervenuta dopo gli arresti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui è solo la [OSCURATO:PERSONA] che parla del coinvolgimento personale nella vicenda ed indirettamente dello studio professionale di Foglia per cui lavora, ed il silenzio dell'imputato viene ad essere interpretato come significativo sulla base di argomenti fortemente congetturali, stante l'obiettiva assenza di risposte o commenti alle sollecitazioni della [OSCURATO:PERSONA] che possano assurgere a prova certa della partecipazione del Foglia alla corruzione. Analogamente appare fortemente congetturale anche il riferimento alla conversazione n. 137.2 dell'8 maggio 2019 (riportata alla pag. 9 della sentenza di appello), in cui la [OSCURATO:PERSONA] confida ad un terzo il timore di poter essere rimproverata dal "suo capo" (inteso Foglia) per quello che avrebbe potuto dire agli inquirenti sulla vicenda della corruzione, per inferirne la prova certa della conoscenza della destinazione illecita della consegna del denaro da parte di Foglia. Fondate sono, quindi, le censure sull'illogicità e la carenza di motivazione in merito alla insussistenza del ragionevole dubbio per escludere la plausibilità di una lettura alternativa dei fatti, non potendosi valorizzare come elemento decisivo il silenzio dell'imputato, la cui scelta di avvalersi dalla facoltà di non rispondere può costituire soltanto un argomento di prova ma non può sopperire alle lacune di un quadro probatorio obiettivamente carente. Risulta, in conclusione, fondato il denunciato vizio di motivazione per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per la conferma di una sentenza di condanna senza una valutazione approfondita del ruolo svolto dall'imputato a titolo di concorso nel reato di corruzione e dell'elemento psicologico del reato. I giudici di secondo grado non hanno preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive, ma sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un itinerario logico-giuridico basato su apprezzamenti di fatto connotati da una forte valenza congetturale e senza una esauriente analisi delle risultanze agli atti, in particolare di una attenta e precisa disamina delle dichiarazioni rese da tutti i soggetti coinvolti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Piccolo, Noli) e della valutazione della loro attendibilità.La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia perché valuti i predetti profili di responsabilità dell'imputato con riferimento ai principi del concorso di persone e dell'elemento psicologico del reato, tenendo conto di quanto osservato in punto di qualificazione giuridica del fatto, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito - le rilevate lacune della motivazione. PQM Annulla la sente
Sentenza Cassazione n. 29673/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris