CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27438/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30995/2019 del ruolo generale, proposto DA l'AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE — CONTRO la FONDAZIONE R.S.A. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Nembro (BG), alla Via dei Frati n. 1, in persona del suo legale rappresentante, Presidente del consiglio di amministrazione, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di Corte Suprema di Cassazione Quinta Sezione Civile procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Arrigo (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54H28 C351 W), [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74H60 D251 R), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla Via M. Prestinari n. 13. - CONTRORICORRENTE — per la cassazione della sentenza n. 1179/26/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Sezione distaccata di Brescia), depositata il 12 marzo 2019, non notificata; UDITA la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 30 giugno 2022; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con l'avviso di accertamento n. BG0261875/2014, notificato alla suindicata controricorrente in data 20 gennaio 2015, l'Agenzia delle Entrate riclassificava la categoria catastale B/1 (relativa a collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme) proposta dalla contribuente con procedura docfa, in termini corrispondenti a quella precedentemente attribuita, in relazione agli interventi edilizi di ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni eseguiti nell'immobile sito nel Comune di Nembro, alla Via dei Frati n. 1, destinato a casa di riposo, rettificandola nella categoria D/4 (relativa a case di cura ed ospedali con fini di lucro); 2. la Commissione tributaria provinciale di Bergamo, accoglieva, con sentenza n.785/05/2015, il ricorso avanzato dalla contribuente ed annullava il suindicato avviso, ritenendo illegittimo l'avviso impugnato, in quanto carente di motivazione e la pretesa comunque infondata nel merito; L Proc. 30995/2019 ric. gen. ordinanza Pagina n. 2 di 9 Corte Suprema di Cassazione Quinta Sezione Civile 3. la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione distaccata di Brescia - con la sentenza impugnata rigettava l'appello proposto dall'Agenzia, premettendo che: - «L'avviso impugnato non contiene motivazioni in ordine alle ragioni par cui l'Agenzia del Territorio ha ritenuto che la Casa di riposo gestita dalla Fondazione R.S.A. ..., organizzazione senza scopo di lucro, debba essere annoverata tra le Case di Cura aventi finalità lucrativa, in quanto peraltro l'Ufficio non dimostra che gli assistiti versano corrispettivi pari a quelli del libero mercato per i servizi ricevuti ... in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte (sentenza n. 3394 del 13 febbraio 2014) che anche in tema di procedura Docfa il classamento di un'unità immobiliare non deve essere solo comunicato, ma occorre anche fornire gli elementi che spieghino perché la proposta del contribuente è stata rifiutata»; - «L'ufficio infatti non contesta le finalità senza scopo di lucro della ricorrente .... ma afferma che per stabilire la categoria catastale e la rendita l'Ufficio deve prendere in esame solo le caratteristiche oggettive e tipologiche dei fabbricati, indipendentemente dal tipo di attività svolta negli stessi»; 3.1. il Giudice regionale affermava, inoltre, che l'immobile in oggetto è adibito a casa di riposo, nella quale viene svolta attività assistenziale e socio-sanitaria senza scopo di lucro, reputando, quindi, corretta la categoria catastale (B/1) proposta dalla Fondazione e non fondata la tesi dell'Ufficio, siccome in contrasto con la disposizione di legge che distingue la collocazione della categoria catastale in B/1 o D/4 in base all'unico criterio dell'assenza o meno dello scopo di lucro; 4. avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata il 10 ottobre 2019, formulando i seguenti due motivi d'impugnazione; Proc. 30995/2019 ric. gen. ordinanza Pagina n. 3 di 9 Corte Suprema di Cassazione Quinta Sezione Civile 5. la Fondazione R.S.A. Casa di [OSCURATO:PERSONA] notificava controricorso in data 25 novembre 2019, concludendo per il rigetto del ricorso e successivamente, il 16 giugno 2022, depositando memoria ex art. 378 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: 6. con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, denunciando, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, co. 2 e 3, 3, co. 3, del D.M. 701/1994 e 7 L. 212/2000, sostenendo che l'avviso di accertamento, seguito alla procedura docfa proposta dalla contribuente, avesse compiutamente messo in condizione quest'ultima di comprendere le ragioni poste a base della rettifica, tenuto conto della natura fortemente partecipativa del procedimento in questione; 7. con il secondo motivo di ricorso la contribuente ha denunciato, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4, 6, 8 e 10 del R.D.L. 652/1939, nonché dell'art. 8 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano n. 1142/1949, ritenendo che «ai fini della qualifica catastale l'immobile deve essere valutato nella sua visione oggettiva, sia rispetto alle caratteristiche proprie della struttura sia rispetto alle attività concretamente svolte al suo interno (redditività oggettiva) a nulla influenzando la qualifica soggettiva di colui che esercita tale attività» (v. pagina n. 9 del ricorso), precisando, dopo una lunga dissertazione sui principi generali che governano l'attribuzione della categoria catastale, che «gli immobili destinati ad attività socio-sanitarie, non comparabili con le unità tipo o di riferimento della categoria B/1 (per dimensioni, caratteristiche tipologiche strutturali, complessità, articolazione e distribuzione dei diversi ambienti e delle aree esterne, ecc) sono da censire nella categoria D/4 del gruppo a destinazione speciale ...» (v. pagina n. 11 del ricorso) ed aggiungendo che «l'eventuale assenza dello scopo di lucro .... non ha alcuna rilevanza in (?/ Proc. 30995/2019 ric. gen. ordinanza Pagina n. 4 di 9 Corte Suprema di Cassazione Quinta Sezione Civile sede di attribuzione della categoria catastale» (v. pagina n. 12 del ricorso); OSSERVA 8. Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sulla dedotta nullità della sua notifica, in quanto eseguita all'indirizzo di posta elettronica dei due difensori costituiti in appello, in luogo del domicilio eletto in grado di appello. 8.1. Questa Corte ha, infatti, di recente «ribadito che, a seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", le notificazioni indirizzate alla parte che ne possegga uno, o che comunque ne indichi uno nell'ambito di un processo civile, devono essere eseguite con preferenza presso di esso», affermando quindi «la prevalenza del cd. "domicilio digitale" su ogni altra forma di domiciliazione prevista dalla legge» (cfr. Cass. n. 2460/2021 che richiama Cass. n. 1982/2020 e Cass. n. 10355/2020). 8.2. A tutto voler concedere, torna sempre utile ed applicabile alla fattispecie in rassegna la lezione secondo cui la notifica del ricorso per cassazione eseguita in un "luogo" diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità della notifica, che pertanto, è sanata con effetto ex tunc per raggiungimento dello scopo mediante rinnovazione o costituzione in giudizio dell'intimato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (cfr., tra le tante, Cass. n. 13325/2018). 9. E' fondato il primo motivo di impugnazione, risultando costante l'orientamento di questa Corte nel ritenere che «in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe I Proc. 30995/2019 ric. gen. ordinanza Pagina n. 5 di 9 Corte Suprema di Cassazione Quinta Sezione Civile attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso" (Cass. n. 31809/18; n. 23237/14 e numerose altre)» (così, Cass. n. 3851/2022 e, nello stesso senso, tra le tante, Cass. 20509/2022). 9.1. Nel caso di specie, la diversa categoria attribuita in rettifica è dipesa dal riconoscimento di una differente tipologia del bene (considerata non comparabile con le unità tipo o di riferimento della categoria B/1, per dimensioni, caratteristiche tipologiche strutturali, complessità, articolazione e distribuzione dei diversi ambienti e delle aree esterne, etc, come chiarito in sede di ricorso) a seguito dei non controversi lavori di ampliamento e di diversa distribuzione degli spazi interni, restandosi così nell'ambito di una diversa valutazione dei non contestati elementi di fatto rappresentati dalla contribuente (anzi posti a base del riclassamento), il che vale a rendere sufficientemente motivato l'atto impugnato, avendo posto la ricorrente nelle condizioni di comprenderne le ragioni e di apprestare un'adeguata difesa rispetto ad un definito oggetto del giudizio. 10. Anche il secondo motivo di impugnazione risulta fondato, avendo questa Corte ripetutamente affermato che: "Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicchè l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e Proc. 30995/2019 ric. gen. I ordinanza Pagina n. 6 di 9 Corte Suprema di Cassazione Quinta Sezione Civile produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica. Inoltre, "in tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata. (Cass. n. 22103 del 2018). Non rileva, quindi, nè il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile, nè eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento» (così, Cass. n. 25992/2020, in tema di RSA, che richiama, Cass. n. 34002/2019; Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015, e nello stesso senso, Cass. n. 24078/2022; Cass. n. 3851/2022; Cass. n. 2249/2021; Cass. n. 2253/2021, Cass. n. 31213/2021; Cass. n. 25992/2020; Cass. n. 24078/2020; Cass. n. 13666/2020; Cass. n. 13074/2020; Cass. n. 15220/2020). 10.1. Alla luce di tale consolidato orientamento deve riconoscersi che la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati, avendo omesso ogni accertamento sulle oggettive caratteristiche intrinseche dell'immobile e fondando il giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del «fine di lucro» esclusivamente sulla ritenuta «finalità senza scopo di lucro della ricorrente appellata» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata) e quindi considerando il Proc. 30995/2019 ric. gen. ordinanza Pa ina n. 7 di 9 Corte Suprema di Cassazione Quinta Sezione Civile profilo soggettivo (fondazione - onlus) della contribuente e/o la natura non commerciale dell'attività svolta dalla stessa nell'unità immobiliare oggetto di tassazione. 10.2. In particolare, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei criteri normativi applicabili e dei principi summenzionati, laddove ha ritenuto che «la tesi dell'Ufficio (ndr. secondo cui onde «stabilire la categoria catastale e la rendita l'Ufficio deve prendere in esame solo le caratteristiche oggettive e tipologiche dei fabbricati, indipendentemente dal tipo di attività svolta negli stessi», come riportato nella sentenza in esame) non può pertanto essere accolta poiché in aperto contrasto con la disposizione di legge che ha previsto la collocazione dei fabbricato adibiti a casa di cura nelle due diverse categorie catastali (8/2 e D/4) sulla base dell'unico criterio distintivo costituito dalla assenza o presenza di fine di lucro». 10.3. Le suindicate pronunce hanno infatti chiarito che «il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento» (così, con enfasi aggiunta, Cass. n. 25992/2020, in tema di RSA, citata). 10.4. Tale accertamento non è stato svolto dalla Commissione tributaria regionale, per cui la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla predetta Commissione, in altra composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. Proc. 30995/2019 ric. gen. ordinanza Pagina n. 8 di 9 Corte Suprema di Cassazione Quinta Sezione Civile accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del