CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35143/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per le parti civili l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA] VIVE, deposita le conclusioni, la nota spese e riportandosi agli scritti difensivi conclude per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza del 16/1/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA in data 16/3/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tredici ipotesi di usura di cui all'art. 644, comma quinto n. 2 cod. pen.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio per numerose ipotesi di usura e una ipotesi di estorsione commesse nei confronti di diverse persone offese. All'esito del giudizio di primo grado è stato assolto dal reato di estorsione e per diverse ipotesi di usura e dichiarato responsabile per tredici di queste commesse, rispettivamente, otto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], una nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e una nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte territoriale che ha ritenuto infondata l'impugnazione presentata deducendo l'erronea valutazione degli elementi emersi in ordine alla sussistenza di tutti i capi di imputazione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 63, comma 1 e 2, 64, 187, 197 bis e 210 cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Nel primo motivo la difesa rileva che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inutilizzabili in quanto lo stesso, che ha sporto per primo la denuncia nei confronti del ricorrente, era stato iscritto nel registro notizie di reato in ordine allo stesso reato di usura in danno di Dara. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe comunque operato da intermediario e, quindi, benché poi il procedimento nei suoi confronti sia stato archiviato, avrebbe dovuto essere sentito ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. la cui violazione, in assenza anche degli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., determinerebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento e poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del Mirabile. Nel secondo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale, fondata su di una valutazione che prende le mosse da quello che viene definito come "schema ricostruttivo unitario", sarebbe illogica. La motivazione, infatti, rinviando a elementi inconferenti quanto alla credibilità delle persone offese e privi di effettiva efficacia rappresentativa, farebbe riferimento a schemi di natura tautologica tali da essere apparente. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova sulla ritenuta attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle presunte condotte usurarie che sarebbero state commesse nei suoi confronti. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che la Corte territoriale avrebbe travisato le dichiarazioni rese dal Muscarella e gli elementi indicati a riscontro delle dichiarazioni dallo stesso rese. Sul punto, d'altro canto, la Corte territoriale, suggestionata dallo "schema ricostruttivo unitario", si sarebbe appiattita sulle considerazioni svolte dal Tribunale senza in effetti confrontarsi con gli argomenti indicati dalla difesa nell'atto di appello. Ragione questa per la quale, anche con riferimento a tale aspetto, la motivazione sarebbe apparente se non addirittura inesistente. 2.4. Vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova sulla ritenuta attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle presunte condotte usurarie che sarebbero state commesse nei loro confronti. Nel quarto motivo la difesa, facendo specifico riferimento a singoli passaggi della sentenza impugnata, rileva la carenza di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento, in merito alla ritenuta attendibilità dei testimoni, persone offese delle altre ipotesi di usura. Quanto ad [OSCURATO:PERSONA] la sentenza fa riferimento a un tasso non meglio indicato tra il 5% e il 10%, a un tono pacato che contrasta con il contenuto della sentenza di primo grado e alla vicenda di un "cambio assegno" di [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe stata erroneamente interpretata. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza fa riferimento al fatto che i rapporti di dare/avere con Muscarella sarebbero stati semplici laddove, invece, così non era e le sue dichiarazioni smentirebbero quelle di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al Dara, infine, la sentenza incorrerebbe nell'errore di non considerare che dal 2008, nella sostanza, questo aveva avuto rapporti esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] e non con Mirabile. 2.5. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel quinto e ultimo motivo la difesa censura la conclusione della Corte territoriale in quanto questa si fonderebbe esclusivamente sulle modalità utilizzate e al tempo nel quale si sono sviluppate le condotte, nonché per il comportamento processuale, non collaborativo, del ricorrente. Argomenti questi che sarebbe inconferenti quanto al giudizio sul punto. Il primo, infatti, coinciderebbe con la condotta contestata e il secondo, invece, si sostanzierebbe in una illegittima valutazione in termini di disvalore della scelta processuale del ricorrente di negare la propria colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 63, comma 1 e 2, 64, 187, 197 bis e 210 cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] rilevando che queste sarebbero inutilizzabili in quanto lo stesso era stato iscritto nel registro notizie di reato in ordine al medesimo reato di usura commesso in danno di Dara. La doglianza, dedotta per la prima volta in questa sede e formulata in termini aspecifici, non è consentita. Come anche di recente ribadito, infatti, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità sul punto, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). 1.1. Nel caso di specie il ricorrente, peraltro per la prima volta e senza avere sollevato la medesima questione nel corso del giudizio di merito, si è limitato a rilevare che sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Esponendo la censura in tali termini la difesa ha omesso di confrontarsi in concreto con il ragionamento del giudice di merito che non è stato così sottoposto, come richiesto a pena di inammissibilità, alla c.d. prova di resistenza. Verifica che deve essere necessariamente effettuata nell'impugnazione evidenziando se e in che modo l'eliminazione di ogni singolo, individuato e specifico elemento di cui si deduce l'inutilizzabilità determini o meno una disarticolazione degli argomenti posti a fondamento della decisione. A ben vedere, d'altro canto, la sentenza impugnata, nella quale i singoli episodi nei quali è persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sono analizzati singolarmente, evidenza che la dichiarazione di responsabilità per ognuno degli stessi si fonda su elementi di natura documentale che sono autonomamente idonei a dimostrare l'esistenza del rapporto usurario in contestazione e che il compendio probatorio, nel quale assume anche un rilievo centrale la consulenza tecnica del rag. Pannicola, è solido. Ragione questa per la quale, in assenza di una puntuale indicazione per la quale l'eliminazione del narrato di [OSCURATO:PERSONA] inciderebbe sul ragionamento seguito dal giudice di merito rendendo incoerente la conclusione fondata sui documenti e sulla relazione del perito, la disamina della doglianza risulta in concreto impossibile e il ricorso deve essere sul punto dichiarato inammissibile. 1.2. In termini generali, comunque, deve anche rilevarsi che la questione, non può essere sollevata per la prima volta in questa sede. In tema di prova dichiarativa, l'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato (art. 210 cod. proc. pen.) dà luogo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, infatti, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell'esame ovvero non appena questa emerga, eventualmente richiedendo l'interruzione dell'atto (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv. 275624). Come anche di recente ribadito, d'altro canto, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice di merito il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicché il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità ovvero non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021. Tommasi, Rv. 282030, cfr., anche pag. 14 su prova di resistenza, e Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584). 2. Nei motivi secondo, terzo e quarto la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla dichiarazione di responsabilità per le contestazioni di usura commesse ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evidenziando in specifico che la Corte territoriale non avrebbe proceduto alla corretta verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni da queste rese sia in ordine ai rapporti intercorsi che quanto al tasso di interesse praticato. Le doglianze circa la logicità e la completezza della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte Territoriale, sono manifestamente infondate. 2.1 La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità delle persone offesa, confermata da elementi documentali e dal contenuto di un consulenza tecnica, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). In specifico il giudice di merito ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi acquisiti e di avere così verificato la credibilità di tutte le persone offese, ciò anche considerando che le ricostruzioni da queste autonomamente fornite coincidono e hanno consentito di individuare un analogo modus operandi, tale da essere compatibile esclusivamente con l'esistenza di rapporti di natura usuraria. Ricostruzione questa che, d'altro canto, è stata anche dimostrata, e anche a prescindere da quanto dichiarato, dagli elementi documentali acquisiti e dall'analisi degli stessi contenuta nella relazione della consulenza tecnica redatta dal rag. Panicola, ragionevolmente ritenuta maggiormente attendibile rispetto a quella del consulente della difesa, fondata su elementi incompleti. La motivazione, in conclusione, con gli specifici riferimenti contenuti nelle singole parti redatte in ordine a ciascuna ipotesi di usura contestata, è adeguata e coerente così che le attuali censure, reiterative delle medesime critiche già sollevate nell'atto di appello, peraltro tese a sollecitare una diversa lettura dell'istruttoria dibattimentale, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate. 2.2. La Corte territoriale, d'altro canto, non è incorsa in alcun travisamento della prova. A fronte della conforme motivazione resa da entrambi i giudici di merito, infatti, il ricorrente si limita a criticare la valutazione delle prove e il ragionamento seguito dagli stessi circa l'efficacia dimostrativa da attribuire agli elementi emersi. In tal modo, invero, nel ricorso non si deduce un travisamento della prova quanto, piuttosto, sollecitando nella sostanza questa Corte a procedere a una non consentita rilettura delle prove, si fa riferimento al c.d. travisamento del fatto. 2.2.1. Come anche di recente evidenziato, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., 281085- 01) In relazione al dedotto travisamento, d'altro canto, va ribadito che, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e), mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto" (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 25309901), stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è consentita la deduzione del vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893). Sotto tale profilo, pertanto, il travisamento della prova è configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia e il relativo vizio è rilevante solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (cft. Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il travisamento della prova, quindi, è necessario ribadirlo, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti in modo tale che si abbia una contraddittorietà insanabile tra la motivazione e le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale cioè da non reggere all'urto del contro- giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Come ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, sul punto, quindi, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli 7 f auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova solo quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli. Non è in conclusione consentito, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione in quanto in tal modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova che non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 2.2.2. Dal confronto tra i motivi di ricorso e la motivazione della sentenza impugnata risulta evidente che il ricorrente eccepisce il travisamento del fatto perché attinge a piene mani all'intero compendio probatorio onde dimostrare, in base ad una sua diversa valutazione, che le dichiarazioni delle persone offese non sarebbero credibili in ordine alla prova della sussistenza delle condotte usurarie poste in essere dal Mirabile. A fronte della motivazione adeguata e coerente della sentenza impugnata, nella quale la Corte territoriale ha dato conto di avere valutato la consistenza di tutte le prove e della tenuta anche della ricostruzione alternativa fornita dal ricorrente, infatti, la difesa si limita a sollecitare una diversa e come detto non consentita valutazione delle medesime prove. 3. Nel quinto e ultimo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche evidenziando che la conclusione della Corte territoriale si fonderebbe esclusivamente sulle modalità utilizzate e al tempo nel quale si sono sviluppate le condotte, nonché per il comportamento processuale, non collaborativo, del ricorrente. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, del modus operandi utilizzato, reiterato nel tempo, anche falsificando le scritture contabili della società e coinvolgendo soggetti diversi dai mutuatari nell'emissione degl assegni bancari. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, privo di vizi logici, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. L'inammissibilità del ricorso, inoltre, comporta anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per il presente grado delle parti civili, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'Appello di Palermo con sperato decreto di