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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 26532/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25679/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 4071/2021 depositata il 9/03/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:SOCIETA]. appellava innanzi al Tribunale di Roma in composizione monocratica la sentenza n. 3689/2016 del Giudice di Pace di Roma con la quale era stata rigettata la sua opposizione relativa a undici ordinanze - ingiunzion i emesse dalla P refettura di Roma, concernenti infrazioni al codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ‘CdS’) commesse tra il 17.01.2011 e 25.03.2011, per un valore complessivo di €. 900,00.

Il Tribunale, con sentenza n. 4071/2021, rigettava il gravame osservando, per quel che qui ancora rileva, che: - le ordinanze - ingiunzion i si erano limitate a dichiarare inammissibile/irricevibile il ricorso: pertanto, la somma da pagare quale sanzione era facilmente individuabile in quella prevista ne i verbali di infrazione, e non nel suo doppio, come invece sarebbe avvenuto in caso di rigettonel merito dell’opposizione; -non era stato dimostrato dall’opponente l’avvenuto trasferimento di proprietà del veicolo con il quale furono commesse le infrazioni, posto che la scrittura privata di vendita del veicolo, come anche l’attestazione di trattenimento del documento di circolazione del veicolo rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Nepi, erano privi di data certa opponibile; nénulla si sapeva , in termini di certezza opponibile all’ente accertatore, con riguardo al trasferimento di proprietà del veicolo.

La suddetta pronuncia veniva impugnata per cassazione da lla [OSCURATO:SOCIETA]con ricorso affidato a tre motivi , illustrati da memoria .

Restava intimata la Prefettura di Roma - [OSCURATO:PERSONA] del Governo. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si denunciala violazione o falsa applicazione delle norme di diritto - errores in iudicando - violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112-342 cod. proc. civ. e all'art. 204 CdS.

La ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto individuata la somma da pagarsi coincidente con quella prevista neiverbali di contestazione e non in misura doppia , atteso che le ordinanze-ingiunzioniavevano dichiarato inammissibili o irricevibili i ricorsi gerarchic i , senza respingerl i nel merito.

A giudizio della ricorrente questa motivazione costituisce una falsa applicazione di legge, poiché giustifica l'omessa motivazione delle ordinanze- ingiunzioni oggetto di censura disapplicando la disposizione di cui all'art. 204 CdS.

1.1. Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto argomentato in ricorso, le ordinanze- ingiunzioni emesse dal Prefetto di Roma erano motivate, riten endo inammissibile il ricorso gerarchico elevato da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti degli undiciverbali emessi dagli agenti accertatori, in quanto era stata rilevatal’assenza di elementi identificativi della società ricorrente e del verbale di accertamento.

Correttamente, quindi, il giudice di seconde cure ha stabilito che –insussistente una pronuncia sul merito da parte del Prefetto – la somma determinata imposta dall’art. 204 CdS fosse quella risultantedai predetti verbali di contestazione, senza raddoppio derivante dal rigetto nel merito.

Tale argomentazione è in linea con quanto già stabilito da questa Corte in merito alla legittimità della motivazione contenuta in ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa: essa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. Sez. 6 -2, n. 16316 del 2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8649 del 2006).

2. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - errores in procedendo - violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. - mancata valutazione di una prova offerta - violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 115, 116, 132, 342 cod. proc. civ. –art. 2697 cod. civ. – art. 111 Cost.

Si censura la decisione di appello nella parte in cui non si è pronunciata sul motivo con il quale era stata impugnata la declaratoria di inammissibilità del ricorso gerarchico pronunciata dal Prefetto di Roma, alla luce del fatto che era stata provata in atti la sussistenza in esso degli elementi identificativi della società ricorrente e degli elementi di identificazionedel verbale di accertamento.

2.1. Anche questomotivo è infondato.

Il provvedimento emesso dal Prefetto ex art. 204 CdS (si tratti di ordinanza-ingiuntiva del pagamento della sanzione, di archiviazione degli atti ovvero di inammissibilità, come nel caso di specie) ha - diversamente dall'ordinanza ingiunzione emessa ex art. 18 legge 24 novembre 1981 n. 689 per le violazioni non previste dal codice della strada - natura di provvedimento decisorio su ricorso amministrativo proposto dall'interessato, ai sensi dell'art. 203 CdS, avverso il verbale di accertamento dell'illecito.

Tale natura, che emerge anche testualmente dalla lettera del citato art. 203, il quale discorre espressamente di « ricorso al prefetto » , esclude che il giudice dell’opposizione debba o possa sindacarne i contenuti in sede giudiziaria, procedendo al suo annullamento.

A tale giudice compete, in sede di opposizione, valutare solo la conformità alla legge del provvedimento prefettizio con il quale ci si è pronunciati sul ricorso gerarchico: e taleera, per l’ appunto, l’oggetto del giudizio definito con la sentenza poiimpugnata innanzi al Tribunale di Roma .

3. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -errores in procedendo- violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115, 116, 132, 342 cod. proc. civ. – art. 2697 cod. civ. - art. 95 CdS – Art. 7 legge n. 264/1991 – art. 111 Cost.

La pronuncia d'appello viene censurata nella parte in cui ha ritenuto che anche la copia dell'atto rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Nepi del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -con il quale si attestava di voler trattenere il documento di circolazione inerente il veicolo (al quale le infrazioni andavano riferite) -era priva di data certa opponibile ai fini del trasferimento in proprietà del veicolo in favore di un terzo.

A giudizio del ricorrente, la suddetta certificazione sostitutiva era stata rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 CdS e, trattandosi di documentazione sostitutiva, faceva fede fino a querela di falso.

Non riconoscendo data certa a tale documento il Tribunale aveva svilito la funzione economico - sociale di una documentazione consentita, prevista e disciplinata dall'art. 7 legge n. 264/1991.

3.1. Pure quest’ultimomotivo è privo di fondamento.

Contrariamente a quanto asserito in ricorso(p. 21, 2° capoverso) , il mancato riconoscimento di certezza della data, da parte del Tribunale,al documento rilasciato il 7.12.2010 dal [OSCURATO:PERSONA] s . a . s . di Nepi non ha carattere decisivo, posto che – come riportato nello stesso ricorso: p. 21, 2° rigo– detto documento – che consentiva la provvisoria circolazione del veicolo nelle more del completamento del trasferimento della sua proprietà, in quanto sostitutivo del documento di circolazione – era scaduto il 6.01.2011, ossia in data anteriore al periodo in cui erano state accertate le violazioni al codice della strada, siccome commesse con il veicolo in questione tra il 17.01.2011 e 25.03.2011.

Tanto basta a far sì che la motivazione del giudice di seconde cure si regga autonomamente sulla statuizione relativa al l’assenza di certezza opponibile all’ente accertatore dell’avvenuto trasferimento della proprietà del veicolo, risultante ancora nella disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA].

4. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorsova rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulla regolazione delle spese del presente giudizio non avendo la controparte svolto attività difensiva.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25679/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 4071/2021 depositata il 9/03/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. appellava innanzi al Tribunale di Roma in composizione monocratica la sentenza n. 3689/2016 del Giudice di Pace di Roma con la quale era stata rigettata la sua opposizione relativa a undici ordinanze - ingiunzion i emesse dalla P refettura di Roma, concernenti infrazioni al codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ‘CdS’) commesse tra il 17.01.2011 e 25.03.2011, per un valore complessivo di €. 900,00. Il Tribunale, con sentenza n. 4071/2021, rigettava il gravame osservando, per quel che qui ancora rileva, che: - le ordinanze - ingiunzion i si erano limitate a dichiarare inammissibile/irricevibile il ricorso: pertanto, la somma da pagare quale sanzione era facilmente individuabile in quella prevista ne i verbali di infrazione, e non nel suo doppio, come invece sarebbe avvenuto in caso di rigettonel merito dell’opposizione; -non era stato dimostrato dall’opponente l’avvenuto trasferimento di proprietà del veicolo con il quale furono commesse le infrazioni, posto che la scrittura privata di vendita del veicolo, come anche l’attestazione di trattenimento del documento di circolazione del veicolo rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Nepi, erano privi di data certa opponibile; nénulla si sapeva , in termini di certezza opponibile all’ente accertatore, con riguardo al trasferimento di proprietà del veicolo. La suddetta pronuncia veniva impugnata per cassazione da lla [OSCURATO:SOCIETA]con ricorso affidato a tre motivi , illustrati da memoria . Restava intimata la Prefettura di Roma - [OSCURATO:PERSONA] del Governo. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si denunciala violazione o falsa applicazione delle norme di diritto - errores in iudicando - violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112-342 cod. proc. civ. e all'art. 204 CdS. La ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto individuata la somma da pagarsi coincidente con quella prevista neiverbali di contestazione e non in misura doppia , atteso che le ordinanze-ingiunzioniavevano dichiarato inammissibili o irricevibili i ricorsi gerarchic i , senza respingerl i nel merito. A giudizio della ricorrente questa motivazione costituisce una falsa applicazione di legge, poiché giustifica l'omessa motivazione delle ordinanze- ingiunzioni oggetto di censura disapplicando la disposizione di cui all'art. 204 CdS. 1.1. Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto argomentato in ricorso, le ordinanze- ingiunzioni emesse dal Prefetto di Roma erano motivate, riten endo inammissibile il ricorso gerarchico elevato da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti degli undiciverbali emessi dagli agenti accertatori, in quanto era stata rilevatal’assenza di elementi identificativi della società ricorrente e del verbale di accertamento. Correttamente, quindi, il giudice di seconde cure ha stabilito che –insussistente una pronuncia sul merito da parte del Prefetto – la somma determinata imposta dall’art. 204 CdS fosse quella risultantedai predetti verbali di contestazione, senza raddoppio derivante dal rigetto nel merito. Tale argomentazione è in linea con quanto già stabilito da questa Corte in merito alla legittimità della motivazione contenuta in ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa: essa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. Sez. 6 -2, n. 16316 del 2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8649 del 2006). 2. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - errores in procedendo - violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. - mancata valutazione di una prova offerta - violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 115, 116, 132, 342 cod. proc. civ. –art. 2697 cod. civ. – art. 111 Cost. Si censura la decisione di appello nella parte in cui non si è pronunciata sul motivo con il quale era stata impugnata la declaratoria di inammissibilità del ricorso gerarchico pronunciata dal Prefetto di Roma, alla luce del fatto che era stata provata in atti la sussistenza in esso degli elementi identificativi della società ricorrente e degli elementi di identificazionedel verbale di accertamento. 2.1. Anche questomotivo è infondato. Il provvedimento emesso dal Prefetto ex art. 204 CdS (si tratti di ordinanza-ingiuntiva del pagamento della sanzione, di archiviazione degli atti ovvero di inammissibilità, come nel caso di specie) ha - diversamente dall'ordinanza ingiunzione emessa ex art. 18 legge 24 novembre 1981 n. 689 per le violazioni non previste dal codice della strada - natura di provvedimento decisorio su ricorso amministrativo proposto dall'interessato, ai sensi dell'art. 203 CdS, avverso il verbale di accertamento dell'illecito. Tale natura, che emerge anche testualmente dalla lettera del citato art. 203, il quale discorre espressamente di « ricorso al prefetto » , esclude che il giudice dell’opposizione debba o possa sindacarne i contenuti in sede giudiziaria, procedendo al suo annullamento. A tale giudice compete, in sede di opposizione, valutare solo la conformità alla legge del provvedimento prefettizio con il quale ci si è pronunciati sul ricorso gerarchico: e taleera, per l’ appunto, l’oggetto del giudizio definito con la sentenza poiimpugnata innanzi al Tribunale di Roma . 3. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -errores in procedendo- violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115, 116, 132, 342 cod. proc. civ. – art. 2697 cod. civ. - art. 95 CdS – Art. 7 legge n. 264/1991 – art. 111 Cost. La pronuncia d'appello viene censurata nella parte in cui ha ritenuto che anche la copia dell'atto rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Nepi del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -con il quale si attestava di voler trattenere il documento di circolazione inerente il veicolo (al quale le infrazioni andavano riferite) -era priva di data certa opponibile ai fini del trasferimento in proprietà del veicolo in favore di un terzo. A giudizio del ricorrente, la suddetta certificazione sostitutiva era stata rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 CdS e, trattandosi di documentazione sostitutiva, faceva fede fino a querela di falso. Non riconoscendo data certa a tale documento il Tribunale aveva svilito la funzione economico - sociale di una documentazione consentita, prevista e disciplinata dall'art. 7 legge n. 264/1991. 3.1. Pure quest’ultimomotivo è privo di fondamento. Contrariamente a quanto asserito in ricorso(p. 21, 2° capoverso) , il mancato riconoscimento di certezza della data, da parte del Tribunale,al documento rilasciato il 7.12.2010 dal [OSCURATO:PERSONA] s . a . s . di Nepi non ha carattere decisivo, posto che – come riportato nello stesso ricorso: p. 21, 2° rigo– detto documento – che consentiva la provvisoria circolazione del veicolo nelle more del completamento del trasferimento della sua proprietà, in quanto sostitutivo del documento di circolazione – era scaduto il 6.01.2011, ossia in data anteriore al periodo in cui erano state accertate le violazioni al codice della strada, siccome commesse con il veicolo in questione tra il 17.01.2011 e 25.03.2011. Tanto basta a far sì che la motivazione del giudice di seconde cure si regga autonomamente sulla statuizione relativa al l’assenza di certezza opponibile all’ente accertatore dell’avvenuto trasferimento della proprietà del veicolo, risultante ancora nella disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA]. 4. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorsova rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulla regolazione delle spese del presente giudizio non avendo la controparte svolto attività difensiva. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell
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