CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 34876/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ENNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni in atti del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Enna ha rigettato la richiesta di riesame proposta nei confronti del decreto di sequestro preventivo di somme di denaro, emesso ai sensi degli artt. 644, comma 4 e 12- bis D.Lgs. n. 74 del 2000, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna. I motivi di ricorso saranno enunciati, ai sensi dell'art. 173 cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente deduce: 1. Violazione degli artt. 321 e 125 cod. proc. pen., sotto il profilo della carenza e/o apparenza della motivazione in ordine alla richiesta di dissequestro della maggior somma sottoposta a vincolo reale in sede di esecuzione (il sequestro risulta disposto per complessivi euro 345.827,14, la G.d.F. ha sequestrato la maggior somma di euro 439.165,00). Il motivo è inammissibile in questa sede. La Corte di legittimità ha, infatti, stabilito che i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione. (Fattispecie in cui, nonostante il Tribunale del riesame avesse disposto il sequestro preventivo fino alla concorrenza di una somma di poco superiore a tremila euro, erano stati sottoposti a vincolo beni per un valore complessivo di circa trenta volte superiore. In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, in cui era stata dedotta l'erronea estensione del vincolo reale).(ex mu/Us: Sez. 2, n. 44504 del 03//07/2015, Steccato, Rv. 265103 - 01). Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta: 2. Violazione degli artt. 321 e 125 cod. proc. pen., sotto il profilo della carenza e/o apparenza della motivazione in ordine al difetto del fumus commissi delicti con riguardo ai reati posti a fondamento della cautela reale. I motivi, articolati con riguardo alle specifiche ipotesi di reato in forza delle quali è stata disposta la cautela del denaro profitto dei reati di usura e tributari contestati all'indagato, sono inammissibili poiché generici ovvero ridondano in vizi di motivazione non consentiti in questa sede. In particolare: capo 1) (usura, sequestro della somma di euro 6.500,00). Si lamenta l'omesso esame dell'atto di transazione intervenuto tra le parti, con emissione di n. 57 cambiali, a dimostrazione del debito della p.o. riconducibile a forniture della soc. [OSCURATO:SOCIETA]. La censura è generica poiché il Tribunale a pag. 7 ha dato motivatamente conto delle ragioni che escludono la rilevanza dell'atto di transazione allegato ai fini dell'insussistenza del patto usurario intervenuto tra l'indagato e la p.o., essendosi evidenziato come tale accordo, per le modalità di redazione e per l'assenza della relativa documentazione attestante l'esistenza del credito (lecito), mal si concili con l'efficacia dimostrativa che allo stesso il ricorrente intende attribuirgli, anche in ragione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, della denunzia della p.o. e del rinvenimento di cambiali in bianco che, allo stato, depongono invece per l'esistenza di un patto usurario intervenuto tra le parti, a copertura del quale poi si è fatto risultare un credito vantato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con causali di dubbia esistenza. capo 2) (usura sequestro della somma di euro 2.500,00). Si lamenta che il Tribunale nulla abbia motivato sul rilievo a discarico della documentazione relativa alle prestazioni professionali per progettazione ampliamento immobile, direzione lavori e accatastamento svolte dal ricorrente, per le quali egli aveva ricevuto la somma di euro 4.500,00 (anche in tal caso nessuna somma era stata versata dallo Arangio all'indagato). La censura è inammissibile in questa sede in quanto risolvendosi in un'alternativa di merito finisce anche per ridondare nella denuncia di un vizio di motivazione. Il Tribunale ha, infatti, motivatamente escluso che le prestazioni indicate dall'indagato fossero alla base della consegna del titolo sulla scorta tanto della denunzia della p.o., quanto del contenuto del compendio intercettivo di cui si sono riportati gli stralci più significativi (vedi pagg. 7-8). Capo 3) (usura pluriaggravata; sequestro della somma di euro 5.416,00). Si denuncia l'apparenza della motivazione, essendosi il Tribunale riportato alle considerazioni del G.I.P., senza tenere conto che l'indagato non aveva avuto alcun rapporto economico con il [OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato la circostanza allorché venne sentito dalla G.d.F. Il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale, lungi dal fare mero riferimento alle conclusioni del provvedimento genetico, ha spiegato le ragioni per le quali - contrariamente a quanto dichiarato dal Consulo - la versione difensiva non è condivisibile (e le dichiarazioni del Consulo non attendibili), facendo riferimento ad altri convergenti elementi di prova dimostrativi del prestito usurario concesso dall'indagato, quali le dichiarazioni accusatorie di colei che materialmente emise l'assegno destinato a saldare il debito del Consulo con gli usurai, avvalorate anche da riscontri documentali, particolarmente significativi, che danno del trasferimento di denaro da parte dell'indagato a favore del Consulo in assenza di una causale. Capo 4) (usura aggravata; sequestro della somma di euro 58.000,00). Si deduce che le evenienze probatorie dimostravano l'esistenza di rapporti giuridici e negoziali tra l'indagato e la [OSCURATO:PERSONA], stante l'esistenza di una società di fatto finalizzata alla ristorazione, per come ammesso anche da quest'ultima. La censura è inammissibile in quanto si risolve in un'alternativa di merito non consentita in questa sede. Il Tribunale ha motivatamente escluso la verosimiglianza della tesi difensiva - secondo cui l'odierno ricorrente avrebbe creato ex novo l'attività di ristorazione, acquistando macchinari e mobilio - sulla scorta: delle dichiarazioni della p.o., la quale ha riferito di essersi rivolta al ricorrente per ottenere un prestito di euro 14.000,00 al fine di acquistare l'attività di ristorazione di Leonforte, già appartenente a terzi, a fronte del quale l'indagato si intrometteva nella gestione continuando a percepire gli introiti anche successivamente al termine pattuito; di quanto riferito dall'ex titolare dell'attività [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di avere ceduto una trattoria in piena attività completa di attrezzature e mobili; dei riscontri documentali attestanti prelievi dal conto della denunziante effettuati direttamente dall'indagato, nonché dal rinvenimento di manoscritti a cui erano apposte cifre e diciture ("rientro") che, in uno con il contenuto di conversazioni intercettate (il cui contenuto viene diffusamente riportato nell'ordinanza impugnata), rendono verosimile ritemere che tali documenti contenessero il conteggio delle somme elargite dall'indagato alla denunziante. Capo 5) (usura aggravata; sequestro della somma di euro 244.025,90). Si lamenta che il Tribunale abbia svalutato - quale dato di rilievo ai fini dell'affermazione dell'estraneità del ricorrente ai fatti, invece da ascrivere ad altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) - la portata della sentenza resa dal Tribunale civile di Palermo nel luglio 2022 da cui risultavano le gravissime inadempienze e condotte dell'amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui il ricorrente era socio di maggioranza), che avevano portato il giudice civile ad estromettere l'amministratore dalla gestione della società. Peraltro, si evidenzia come il ricorrente avesse fornito prova documentale in ordine al pagamento delle quote e di avere investito nella società e che l'amministratore unico oltre ad averlo estromesso dalla vita sociale si era anche appropriato dei beni sociali. Il motivo è inammissibile. Nell'ordinanza impugnata sono diffusamente indicate le ragioni per mezzo delle quali il Tribunale ha ritenuto di aderire alla versione dei fatti denunziata dal Pontorno, avvalorata dall'indicazione di plurimi elementi di riscontro (si richiamano movimentazioni bancarie attestanti le operazioni illecite, attestanti operazioni inesistenti che l'indagato avrebbe posto in essere negli anni), tanto di carattere documentale che dichiarativo (in particolare, si fa riferimento alle concordanti affermazioni di numerosi dipendenti che hanno precisato come sia stato il Forno ad esautorare il Pontorno da ogni attività amministrativa, gestionale e contabile della società). In tale ambito è stata valutata la portata della sentenza del Tribunale civile prodotta dalla difesa, di cui si è esclusa la decisiva rilevanza proprio in forza delle prove acquisite nel procedimento penale, peraltro riferite anche al periodo pregresso (sin dal 2012). Con la conseguenza che, lungi dal trovarsi al cospetto di una violazione di legge per mancanza di motivazione, la censura del ricorrente finisce per ridondare in un vizio di motivazione non consentito in questa sede. Capo 23) (violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, somma di euro 6.885,24). Si lamenta che il reato fiscale non sia attribuibile al ricorrente, bensì all'amministratore unico della società che era il Pontorno, unico soggetto responsabile per le violazioni formali ascritte. La censura è generica, in quanto il ricorrente non si confronta con le diffuse argomentazioni mediante le quali il Tribunale ha spiegato, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, come non solo l'ambito di operatività della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 si presti a comprendere anche fatture emesse - come nel caso di specie - per causali differenti e poi utilizzate in contabilità per indicare passività inesistenti (costi) al fine di ottenere in tal modo un risparmio di imposta ed un'indebita compensazione, ma anche come la fattispecie ben si attagli anche all'amministratore di fatto che sia l'artefice delle false operazioni che successivamente vengono riportate nelle dichiarazioni [annuali] relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (Sez. 3, n. 17211 del 14/12/2022, dep. 2023, Lazzarotto, Rv. 284551 - 01; Sez. 3, n. 46785 del 10/11/2011, Acitorio, Rv. 251621, in motivazione). Capo 25) (violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, somma di euro 22.500,00). Si lamenta che il reato fiscale (emissione di fatture per operazioni inesistenti) non sia attribuibile al ricorrente, bensì all'amministratore unico della società che era il Pontorno, unico soggetto responsabile per le violazioni fiscali ascritte. Si deduce, altresì, l'omessa motivazione sulla rilevanza della documentazione prodotta dal ricorrente volta a dimostrare che le operazioni sottostanti fossero esistenti e reali (si tratta di operazioni legate a sponsorizzazioni). Né valenza indiziaria poteva riconoscersi allo schema a cui il Tribunale aveva fatto riferimento, considerato che la colonna relativa all'IVA recava il calcolo - nella misura del 50% - prevista per le società sportive e l'altra avente la dicitura "somma realizzata" era da riferirsi a quanto effettivamente realizzato (si tratta di erogazioni annotate dal ricorrente), così escludendosi ogni forma di restituzione. Si lamenta, infine, che il reato fiscale non sia attribuibile al ricorrente, bensì all'amministratore unico della società che era il Pontorno, unico soggetto responsabile per le violazioni formali ascritte. Il motivo è inammissibile poiché di merito. Il ricorrente prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole rispetto a quella accolta nell'ordinanza impugnata che ha escluso la realità delle operazioni di sponsorizzazione a fronte delle quali la società [OSCURATO:PERSONA] (nella quale il ricorrente rivestiva la carica di rappresentante legale) emise tre fatture nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. Vi è poi anche la genericità del motivo in ordine alla violazione di legge in quanto privo di autosufficienza essendosi sul punto richiamata una pagina (la n. 117) del decreto di sequestro del GIP che non è stata allegata. Peraltro, l'eventuale correttezza dell'indicazione della misura del 50% della detrazione IVA non toglie, di per sé, valenza alla ricostruzione operata dal Tribunale, il quale ha ricondotto la coeva annotazione "somma realizzata" all'illecito profitto dell'operazione, sulla scorta dell'esito delle indagini della G.d.F. a cui l'ordinanza impugnata ha fatto specifico riferimento (oltre alle dichiarazioni del Pontorno). Infine, sempre valenza di merito assume la prospettazione che vuole ricondurre al Pontorno la commissione del reato tributario, ipotesi che, allo stato, è stata motivatamente esclusa dal Tribunale con riferimento alla dimostrata assunzione della veste di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. In tali termini, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri