CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 45242/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di [OSCURATO:PERSONA] per reati di associazione a delinquere, truffa, falso e autoriclaggio e, rivalutati i fatti, ha ridotto la pena a lui irrogata. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato dolendosi della mancata concessione delle attenuanti generiche, di cui Tortella sarebbe meritevole per il buon comportamento processuale (ha reso confessione ed ha rinunciato ai motivi d'appello). 1 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Invero, l'attenuante di cui all'art.62-bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi. Pertanto, il riferimento alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato, gravato di numerosi e gravi precedenti penali è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze suddette. Peraltro, le doglianze del ricorrente trascurano, per un verso, la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione, dal momento che il buon comportamento processuale è già stato premiato con una sensibile riduzione di pena ed è solo assertiva la marginalità del ruolo di Tortella nella vicenda, smentita dalla descrizione — fatta dal giudicante - del complesso operare degli imputati e dalla centralità della ditta dell'imputato nello smercio dei veicoli. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto della natura delle doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in C 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] l_ j10E., tenso