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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 dicembre 2017

Cassazione n. 07852/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18448/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3.0 S.C., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 1063/2017 d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO , pubblicatail 18/12/2017 R.G.N. 124/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel procedere alle assunzioni per il punto vendita di Mazara del Vallo aveva pretermesso i lavoratori ricorrenti così violando l’accordo collettivo del 24.4.2012.

Per l’effetto aveva dichiarato il loro diritto ad essere assunti a tempo indeterminato presso il predetto punto vendita ( la Pantaleo in regime di part time al 50%) con decorrenza dalla sua apertura l’11.1.2013 e con le mansioni di ciascuno proprie.

Inoltre, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni non erogate dalla costituzione in mora del 4.9.2013.

2. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che con l’Accordo collettivo del 24 aprile 2012 -stipulato tra le società cedente e cessionaria e le OO.SS. per il trasferimento di sette punti vendita da Coop 25 a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con collocazione in mobilità di parte del personale –era stato stabilito che in caso di sopravvenuto miglioramento delle vendite, anche temporaneo, e di incremento degli addetti e delle ore per il personale a tempo parziale si sarebbeprovveduto attingendo al personale collocato in mobilità secondo criteri nell’accordo specificatamente indicati (professionalità, criterio geografico, carichi di famiglia, anzianità di servizio e situazioni personali e familiari di comprovata gravità).

LaCorte di merito ha escluso la novità della questione della prevalenza delle ragioni organizzative interne della gestione del personale, che era stataposta sin dal primo grado a giustificazione della scelta di reclutare altri due dipendenti.

Ha del pari ritenuto che la sentenza impugnata non fosse incorsa nel vizio di ultrapetizione posto che correttamente il giudice di appello aveva affrontato tutti i profili di interpretazione dell’accordo in ragione dell’ampiezza della domanda proposta.

Inoltre,la Corte di merito ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva tenuto conto del verbale di incontro sindacale nell’ambito del quale era stato chiarito che l’apertura del punto vendita di Mazara del Vallo avrebbe comportato un incremento occupazionale di cinque unità a tempo indeterminato e la trasformazione di un contratto part time da 20 a 24 ore settimanali.

Ha osservato al riguardo che la Supercoop avrebbe potuto esercitare la facoltà di distribuire altrimenti il proprio personale e che invece, con quell’accordo , si era impegnata a procedere a nuove assunzioni.

Pertanto, in base all’Accordo collettivo la società avrebbe dovuto attingere al bacino dei lavoratori collocati in mobilità secondo i criteri di selezione convenuti.

La Corte di merito ha poi escluso che la sentenza di primo grado fosse incorsa in un vizio di ultrapetizione nel qualificare la domanda di pagamento di una indennità pari alla retribuzione globale di fatto come richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Ha ritenuto infondata l’eccezione di aliunde perceptum formulata in relazione all’indennità di mobilitàosservando che si tratta di indennità che opera su un piano diverso e che può dar luogo solo ad un indebito previdenziale.

3. Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:PERSONA] 3.0 Soc. coop. già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

I lavoratori hanno resistito con tempestivo controricorso.

Nelle more del giudizio [OSCURATO:PERSONA] ha conciliato la controversia e la Società ha depositato rinuncia al ricorso nei suoi confrontimentre ha insistito per l’accoglimento dello stesso con riguardo agli altri lavoratori.

Il PG non ha formulato richieste e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..La decisione della controversia è stata r inviata a nuovo ruolo a causa di impedimento del relatore, poi collocato a riposo, per le udienze del 5.10.2021 e del 9.2.2022.

Quindi, assegnata ad altro relatore è stata fissata per la decisione all’odierna adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA]

4. Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] 3.0 s.c. nei riguardi del lavoratore [OSCURATO:PERSONA] atteso che per effetto della conciliazione della controversia tra le parti indicate è venuto meno l’interesse alla decisione .

Non si può procedere all’estinzione del giudizio in parte qua atteso che non è stata offerta la prova dell’avvenuta notificazione dell’atto di rinuncia alla controparte.

Per quanto concerne le spese queste possono essere compensate tra le parti come definito in sede conciliativa.5.

Venendo all’esame delle censure mosse alla sentenza, rispetto alle quali persiste l’interesse della società alla decisione essendo stata la rinuncia limitata alla sola posizione dell’Angileri, va rilevato quanto segue:

5.1. Il primo motivo di ricorso denuncia che il Tribunale ha accolto la domanda dei due lavoratori (Calandrino e Pantaleo) sulla base di motivi mai dedotti e denuncia , perciò, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c..

Sostiene infatti che in giudizio questi si erano doluti d i una non corretta applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da assumere per le posizioni createsi presso la nuova unità sita a Mazara del Vallo.

Ritiene perciò che non si sarebbe potuto dichiarare che esisteva un obbligo per la società di procedere alle assunzioni del personale non transitato all’atto della cessione.

In ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la Corte territoriale e prima il Tribunale avrebb ero dovuto limitarsi a verificare la sussistenza di nuove assunzioni nelle posizioni ambite dai ricorrenti,verificando così che la società aveva ricollocato suoi dipendenti, non aveva proceduto a nuove assunzioni, sicché le domande avanzate quanto meno da Angileri e Calandrinoavrebbero dovuto essere respinte.

S alvo incorrere nella denunciata nullità, perciò, il giudice di appello non avrebbe potuto interpretare l’accordo ed il successivo verbale di incontro per desumerne l’obbligatorietà dell’assunzione e la sussistenza del diritto dei tre lavoratori ricorrenti che non era stata mai chiesta.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt.1362 e ss.c.c. e si sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato l’accordo attribuendo al successivo verbale di incontro del 9.1.2013 il valore di atto di autodeterminazione negoziale che la dichiarazione non aveva affatto posto che la Supercoop si era solo impegnata a rispettare nelle assunzioni i criteri selettivi individuati dall’accordo ma non aveva avallato un obbligo di assumere in relazione al fabbisogno di cinque lavoratori. 5.3.Con il terzo motivo di ricorso, infine, ci si du ole del l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti consistente nella esigenza di collocare personale già dipendente a copertura dei nuovi posti e si d educe di aver offerto la prova di tali circostanze che, se valutat a avrebbe d eterminato un divers o esito della controversia.6.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché sollecita una interpretazione della domanda diversa rispetto alla ricostruzione fattane dal Tribunale e poi dalla Corte di appello.

6.1. Come è stato ripetutamente ricordato da questa Corte l’interpretazione del contenuto della domanda spetta al giudice di merito che ne traccia i confini ed individua il thema decidendum.

Questa è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del " petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. 10/06/2020n. 11103).

Ne consegue che ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea.

In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte(cfr. Cass. 13/08/2018 n. 20718).

Si tratta di errore che può concretizzare solo una carenza nell' interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione(cfr. Cass. 05/02/2014 n. 2630 e 27/10/2015n. 21874).

In definitiva occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito.

Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la Corteha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta.

Nel secondo caso, invece, ed è quello in esame, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata(cfr. Cass. 21/12/2017 n. 30684).

6.2. Orbene nel caso in esame il giudice di merito ha esattamente tracciato i confini della domanda avanzata dai lavoratori e ne ha individuato il petitum senza modificarlo (che era quello di accertare il diritto dei lavoratori ad essere assunti).

Nell’esaminare le ragioni poste a fondamento della pretesa azionata, poi, la Corte senza esorbitare affatto dalla domanda che le era stata proposta ha verificato il contenuto dell’accordo sindacale, pure evocato dai lavoratori a sostegno della loro pretesa, per valutare se fosse utile a definirel’ambito entro il quale operare la scelta dei lavorato ri in mobilitàda assumere.

Nessun vizio di ultra-petizione è ravvisabile in tale operazione ricostruttiva dei fatti.

7. Anche il secondo motivo di ricorso non può essere accolto.

7.1. La censura, infatti , al di là della rubrica con la quale si denuncia un’errata interpretazione dell’accordo per aver attribu to al successivo verbale di incontro del 9.1.2013 il valore di atto di autodeterminazione negoziale, non chiarisce affatto quale sarebbe stato l’errore di interpretazione commesso dalla Corte di merito ma si propone piuttosto una diversa ed alternativa lettura degli atti che sono stati plausibilmente interpretati dalla Corte di appello.

Si tratta in definitiva di una censura ancora una volta inammissibile.

8. Il terzo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile.

8.1. Èdenunciato infatti l’omesso esame del fatto decisivo ravvisato nella esigenza di collocare personale già dipendente a copertura dei nuovi posti in deroga a quanto previsto nel verbale di incontro del 9 gennaio 2013.

Rileva tuttavia il Collegio che tale circostanzanon è stata affatto trascurata dalla Corte di merito ed anzi è stata presa in esame ma se ne è ritenuta una valenza recessiva rispetto all’esigenza di procedere sulla base delle intese raggiunte all’assunzione di personale in mobilità.

In definitiva la Corte interpretato l’accordo ed il successivo verbale d’intesa come impegno prioritario a procedere all’assunzione del personale in mobilità non ha affatto trascurato di considerare che vi erano lavoratoriprovenienti da altri punti vendita che avrebbero potuto essere trasferiti ma ha piuttosto accertato che quelli ricorrenti dovevano essere privilegiati applicando i criteri di scelta indicati nell’accordo.

9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese, da distrarsi in favore dell’avvocato che se ne è dichiarato antistatario, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di chiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 30 s.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti degli altri lavoratori e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Spese da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18448/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3.0 S.C., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 1063/2017 d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO , pubblicatail 18/12/2017 R.G.N. 124/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel procedere alle assunzioni per il punto vendita di Mazara del Vallo aveva pretermesso i lavoratori ricorrenti così violando l’accordo collettivo del 24.4.2012. Per l’effetto aveva dichiarato il loro diritto ad essere assunti a tempo indeterminato presso il predetto punto vendita ( la Pantaleo in regime di part time al 50%) con decorrenza dalla sua apertura l’11.1.2013 e con le mansioni di ciascuno proprie. Inoltre, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni non erogate dalla costituzione in mora del 4.9.2013. 2. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che con l’Accordo collettivo del 24 aprile 2012 -stipulato tra le società cedente e cessionaria e le OO.SS. per il trasferimento di sette punti vendita da Coop 25 a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con collocazione in mobilità di parte del personale –era stato stabilito che in caso di sopravvenuto miglioramento delle vendite, anche temporaneo, e di incremento degli addetti e delle ore per il personale a tempo parziale si sarebbeprovveduto attingendo al personale collocato in mobilità secondo criteri nell’accordo specificatamente indicati (professionalità, criterio geografico, carichi di famiglia, anzianità di servizio e situazioni personali e familiari di comprovata gravità). LaCorte di merito ha escluso la novità della questione della prevalenza delle ragioni organizzative interne della gestione del personale, che era stataposta sin dal primo grado a giustificazione della scelta di reclutare altri due dipendenti. Ha del pari ritenuto che la sentenza impugnata non fosse incorsa nel vizio di ultrapetizione posto che correttamente il giudice di appello aveva affrontato tutti i profili di interpretazione dell’accordo in ragione dell’ampiezza della domanda proposta. Inoltre,la Corte di merito ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva tenuto conto del verbale di incontro sindacale nell’ambito del quale era stato chiarito che l’apertura del punto vendita di Mazara del Vallo avrebbe comportato un incremento occupazionale di cinque unità a tempo indeterminato e la trasformazione di un contratto part time da 20 a 24 ore settimanali. Ha osservato al riguardo che la Supercoop avrebbe potuto esercitare la facoltà di distribuire altrimenti il proprio personale e che invece, con quell’accordo , si era impegnata a procedere a nuove assunzioni. Pertanto, in base all’Accordo collettivo la società avrebbe dovuto attingere al bacino dei lavoratori collocati in mobilità secondo i criteri di selezione convenuti. La Corte di merito ha poi escluso che la sentenza di primo grado fosse incorsa in un vizio di ultrapetizione nel qualificare la domanda di pagamento di una indennità pari alla retribuzione globale di fatto come richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Ha ritenuto infondata l’eccezione di aliunde perceptum formulata in relazione all’indennità di mobilitàosservando che si tratta di indennità che opera su un piano diverso e che può dar luogo solo ad un indebito previdenziale. 3. Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:PERSONA] 3.0 Soc. coop. già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi. I lavoratori hanno resistito con tempestivo controricorso. Nelle more del giudizio [OSCURATO:PERSONA] ha conciliato la controversia e la Società ha depositato rinuncia al ricorso nei suoi confrontimentre ha insistito per l’accoglimento dello stesso con riguardo agli altri lavoratori. Il PG non ha formulato richieste e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..La decisione della controversia è stata r inviata a nuovo ruolo a causa di impedimento del relatore, poi collocato a riposo, per le udienze del 5.10.2021 e del 9.2.2022. Quindi, assegnata ad altro relatore è stata fissata per la decisione all’odierna adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 4. Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] 3.0 s.c. nei riguardi del lavoratore [OSCURATO:PERSONA] atteso che per effetto della conciliazione della controversia tra le parti indicate è venuto meno l’interesse alla decisione . Non si può procedere all’estinzione del giudizio in parte qua atteso che non è stata offerta la prova dell’avvenuta notificazione dell’atto di rinuncia alla controparte. Per quanto concerne le spese queste possono essere compensate tra le parti come definito in sede conciliativa.5. Venendo all’esame delle censure mosse alla sentenza, rispetto alle quali persiste l’interesse della società alla decisione essendo stata la rinuncia limitata alla sola posizione dell’Angileri, va rilevato quanto segue: 5.1. Il primo motivo di ricorso denuncia che il Tribunale ha accolto la domanda dei due lavoratori (Calandrino e Pantaleo) sulla base di motivi mai dedotti e denuncia , perciò, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.. Sostiene infatti che in giudizio questi si erano doluti d i una non corretta applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da assumere per le posizioni createsi presso la nuova unità sita a Mazara del Vallo. Ritiene perciò che non si sarebbe potuto dichiarare che esisteva un obbligo per la società di procedere alle assunzioni del personale non transitato all’atto della cessione. In ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la Corte territoriale e prima il Tribunale avrebb ero dovuto limitarsi a verificare la sussistenza di nuove assunzioni nelle posizioni ambite dai ricorrenti,verificando così che la società aveva ricollocato suoi dipendenti, non aveva proceduto a nuove assunzioni, sicché le domande avanzate quanto meno da Angileri e Calandrinoavrebbero dovuto essere respinte. S alvo incorrere nella denunciata nullità, perciò, il giudice di appello non avrebbe potuto interpretare l’accordo ed il successivo verbale di incontro per desumerne l’obbligatorietà dell’assunzione e la sussistenza del diritto dei tre lavoratori ricorrenti che non era stata mai chiesta. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt.1362 e ss.c.c. e si sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato l’accordo attribuendo al successivo verbale di incontro del 9.1.2013 il valore di atto di autodeterminazione negoziale che la dichiarazione non aveva affatto posto che la Supercoop si era solo impegnata a rispettare nelle assunzioni i criteri selettivi individuati dall’accordo ma non aveva avallato un obbligo di assumere in relazione al fabbisogno di cinque lavoratori. 5.3.Con il terzo motivo di ricorso, infine, ci si du ole del l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti consistente nella esigenza di collocare personale già dipendente a copertura dei nuovi posti e si d educe di aver offerto la prova di tali circostanze che, se valutat a avrebbe d eterminato un divers o esito della controversia.6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché sollecita una interpretazione della domanda diversa rispetto alla ricostruzione fattane dal Tribunale e poi dalla Corte di appello. 6.1. Come è stato ripetutamente ricordato da questa Corte l’interpretazione del contenuto della domanda spetta al giudice di merito che ne traccia i confini ed individua il thema decidendum. Questa è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del " petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. 10/06/2020n. 11103). Ne consegue che ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte(cfr. Cass. 13/08/2018 n. 20718). Si tratta di errore che può concretizzare solo una carenza nell' interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione(cfr. Cass. 05/02/2014 n. 2630 e 27/10/2015n. 21874). In definitiva occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la Corteha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, ed è quello in esame, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata(cfr. Cass. 21/12/2017 n. 30684). 6.2. Orbene nel caso in esame il giudice di merito ha esattamente tracciato i confini della domanda avanzata dai lavoratori e ne ha individuato il petitum senza modificarlo (che era quello di accertare il diritto dei lavoratori ad essere assunti). Nell’esaminare le ragioni poste a fondamento della pretesa azionata, poi, la Corte senza esorbitare affatto dalla domanda che le era stata proposta ha verificato il contenuto dell’accordo sindacale, pure evocato dai lavoratori a sostegno della loro pretesa, per valutare se fosse utile a definirel’ambito entro il quale operare la scelta dei lavorato ri in mobilitàda assumere. Nessun vizio di ultra-petizione è ravvisabile in tale operazione ricostruttiva dei fatti. 7. Anche il secondo motivo di ricorso non può essere accolto. 7.1. La censura, infatti , al di là della rubrica con la quale si denuncia un’errata interpretazione dell’accordo per aver attribu to al successivo verbale di incontro del 9.1.2013 il valore di atto di autodeterminazione negoziale, non chiarisce affatto quale sarebbe stato l’errore di interpretazione commesso dalla Corte di merito ma si propone piuttosto una diversa ed alternativa lettura degli atti che sono stati plausibilmente interpretati dalla Corte di appello. Si tratta in definitiva di una censura ancora una volta inammissibile. 8. Il terzo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile. 8.1. Èdenunciato infatti l’omesso esame del fatto decisivo ravvisato nella esigenza di collocare personale già dipendente a copertura dei nuovi posti in deroga a quanto previsto nel verbale di incontro del 9 gennaio 2013. Rileva tuttavia il Collegio che tale circostanzanon è stata affatto trascurata dalla Corte di merito ed anzi è stata presa in esame ma se ne è ritenuta una valenza recessiva rispetto all’esigenza di procedere sulla base delle intese raggiunte all’assunzione di personale in mobilità. In definitiva la Corte interpretato l’accordo ed il successivo verbale d’intesa come impegno prioritario a procedere all’assunzione del personale in mobilità non ha affatto trascurato di considerare che vi erano lavoratoriprovenienti da altri punti vendita che avrebbero potuto essere trasferiti ma ha piuttosto accertato che quelli ricorrenti dovevano essere privilegiati applicando i criteri di scelta indicati nell’accordo. 9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese, da distrarsi in favore dell’avvocato che se ne è dichiarato antistatario, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte di chiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 30 s.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e compensa tra le parti le spese del giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti degli altri lavoratori e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’u
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