CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 40778/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 13/10/2023 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di Firenze confermava la sentenza del tribunale di Livorno del 7 aprile 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 10 ter del Dlgs. 74/2000. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo, deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 45 cod. pen. Si rappresenta che alla luce della documentazione prodotta emergerebbe come la società del ricorrente versasse in una irreversibile crisi di liquidità avulsa da qualsiasi volontarietà di coloro che l amministravano, poiché nel corso dell' anno 2016 Equitalia aveva provveduto a pignorare ogni credito verso terzi vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] (fino alla concorrenza di C 905.009,00) così privandola delle risorse per far fronte al debito tributario. Ricorrerebbe quindi un caso di forza maggiore in quanto il predetto pignoramento dei crediti avrebbe impedito il regolare funzionamento della società e quindi il pagamento di imposte e tasse. L'inadempimento non deriverebbe in tal caso da cause non imputabili. Si aggiunge che in sentenza non si riferirebbe quali e quanti crediti sarebbero stati alfine riscossi da Equitalia, in funzione della eventuale causa di non punibilità ex art. 13 del dlgs. 74/2000, e alla circostanza attenuante di cui al predetto articolo, ultimo comma- In tale quadro alla luce del principio in dubio pro reo si sarebbe dovuta imporre la assoluzione del ricorrente. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione e di violazione di legge in relazione alla pena. Si contesta il diniego delle attenuanti generiche perché la corte di appello avrebbe ha omesso di considerare che a fronte dell' avvenuto pignoramento dei crediti sociali da parte di Equitalia, ed in assenza di ogni prova di quali e quanti siano stati poi incassati da detto ente, non poteva che riconoscersi la sussistenza di circostanza idonea a mitigare la pena finale attraverso l'applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. Si aggiunge in ordine al trattamento sanzionatorio, che si sarebbe omesso di considerare il tema della possibile recidiva del prevenuto che sarebbe un soggetto praticamente incensurato con precedenti ora depenalizzati e comunque assai risalenti nel tempo. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di lege in ordine all'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000. Si contesta l'affermazione dei giudici sulla applicazione della confisca in quanto obbligatoria e quindi prevalente sui diritti di credito vantati sui beni per effetto del fallimento. Si evidenzia al riguardo che l'intervenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA], società del ricorrente, sarebbe intervenuto nell' anno 2017 con il conseguente assoggettamento allo stesso dei beni della società tra cui anche i crediti già oggetto di pignoramento presso terzi da parte di Equitalia e si richiama l''indirizzo di legittimità per cui "in tema di reati tributari, è illegittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12 bis, su beni già assoggettati alla procedura fallimentare,posto che il vincolo apposto a seguito della dichiarazione di fallimento importa lo spossessamento e il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito e l'attribuzione al curatore del compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento. 6. E' pervenuto certificato di morte dell'imputato, intervenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Vicopisano. e /(i 7. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Con revoca della confisca disposta nella forma per equivalente atteso che il carattere sanzionatorio della stessa P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Revoca la confisca disposta nella forma per equivalente. Così decis