CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 19530/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione del vincolo della continuazione esterna ex art. 81 cod. pen., tra il delitto di concorso in tentata rapina aggravata, quella già giudicata con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 2 luglio del 2013 e il reato di ricettazione commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 12 ottobre del 2012, risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già prospettati in appello e adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte di appello, con congrue e non illogiche argomentazioni giuridiche, e facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, dovendosi così considerare privo di specificità e soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza, ove i giudici di appello hanno esplicato le ragioni per cui i diversi reati presi in considerazione, commessi a distanza spaziale e temporale l'uno dall'altro, seppur indicativi di una medesima motivazione a delinquere, non risultino invece essere espressione di un medesimo programma criminoso); che, inoltre, il suddetto motivo di ricorso risulta non consentito in questa sede, ed anche manifestamente infondato, poiché, attenendo ad un giudizio, quale quello del riconoscimento della sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra diversi reati ascritti al soggetto agente, esso rientra nell'ambito della definizione del trattamento sanzionatorio, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e sottratto, pertanto, al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da congrua motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 aprile 2025 Il Consigliere est